Cassazione Civile, Ordinanza n. 22253/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di due avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per maggior reddito d’impresa ai fini IVA, IRES e IRAP per gli anni 2007 e 2008, fondati su verifiche delle operazioni bancarie sui conti correnti della società e dei due soci; a questi ultimi erano stati emessi distinti avvisi ai fini IRPEF per i redditi di partecipazione. La CTR Lombardia aveva accolto l’appello dei contribuenti annullando gli atti per violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, L. 212/2000, ritenendo assorbite le altre questioni. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 12 L. 212/2000, 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, sostenendo che il termine dilatorio non si applicava perché si trattava di accertamento a tavolino e non di accesso/ispezione/verifica presso i locali del contribuente; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la CTR non avesse spiegato perché fosse necessario un processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica quale presupposto per il termine dilatorio. I contribuenti hanno resistito e hanno anche eccepito l’improcedibilità del ricorso per omesso deposito della copia della sentenza notificata.
La decisione
La Corte rigetta l’eccezione di improcedibilità del ricorso, ritenendola infondata, poiché la copia della sentenza notificata risultava comunque depositata. Nel merito, rigetta il secondo motivo: la sentenza della CTR non è affetta da motivazione apparente, perché contiene una motivazione effettiva; inoltre, la Corte ribadisce che il termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 presuppone l’accesso, l’ispezione o la verifica nei locali del contribuente, mentre non opera negli accertamenti a tavolino. Accoglie invece il primo motivo sotto il profilo decisivo: nel caso concreto non risultava effettuato alcun accesso/ispezione/verifica presso i locali della società, sicché non sussisteva l’obbligo per l’Ufficio di attendere i 60 giorni prima di emettere gli avvisi. Tuttavia, poiché per i tributi armonizzati come l’IVA va comunque valutato il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale alla luce della prova di resistenza, la Corte cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché verifichi se i contribuenti abbiano dedotto in concreto difese che avrebbero potuto far valere nel contraddittorio preventivo e, se del caso, esamini le questioni rimaste assorbite. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.
Il termine dilatorio di 60 giorni opera solo in caso di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; non si applica agli accertamenti a tavolino. In materia di tributi armonizzati, la sua violazione va valutata anche alla luce della prova di resistenza.
È richiamato come base normativa degli accertamenti bancari.
È richiamato come base normativa degli accertamenti in materia IVA mediante indagini bancarie.
È richiamato nel motivo sulla motivazione apparente per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per il requisito della motivazione della sentenza.
È richiamato in tema di contenuto della sentenza nel processo tributario.
È richiamato come norma sulla motivazione della decisione.
È menzionato per il deposito di memoria in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Il termine dilatorio previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente presuppone un’attività ispettiva svolta presso i locali del contribuente; se l’accertamento è svolto sulla base di dati acquisiti documentalmente o di verifiche bancarie eseguite negli uffici dell’Amministrazione, tale termine non opera.
- La mancata redazione o notifica del processo verbale di chiusura delle operazioni non esclude, di per sé, la tutela del contribuente: ciò che rileva è l’avvenuto accesso/ispezione/verifica presso i locali aziendali, dal quale discende il diritto al termine dilatorio.
- Nei tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente l’invalidità dell’atto: il contribuente deve indicare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e che, se tempestivamente proposte, avrebbero potuto incidere sull’esito del procedimento (prova di resistenza).
- La verifica della prova di resistenza costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, se necessario, va svolto nel giudizio di rinvio.
- Non è configurabile motivazione apparente quando la sentenza espone una concreta trama argomentativa, ancorché eventualmente non condivisibile nel merito.
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