Cassazione Civile, Ordinanza n. 25418/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente medico aveva agito contro la propria datrice di lavoro chiedendo il pagamento di differenze retributive per aver espletato, dal maggio 2001 al luglio 2002, le funzioni di Direttore sanitario. Il Tribunale aveva accolto la domanda condannando l'azienda al pagamento di una somma capitale; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione. In cassazione il lavoratore ha proposto quattro motivi: con i primi due ha denunciato ultrapetizione e violazione del giudicato interno, assumendo che la Corte d'appello avesse applicato l'art. 18 del CCNL della dirigenza medica nonostante il primo giudice ne avesse escluso l'applicabilità e nonostante l'asserita mancanza di specifica impugnazione sul punto da parte dell'azienda; con il terzo motivo ha contestato nel merito l'applicabilità dell'art. 18 del CCNL alla sostituzione del Direttore sanitario, sostenendo che la norma riguarderebbe solo la sostituzione di direttori di strutture operative semplici o complesse; con il quarto motivo ha censurato la declaratoria di improcedibilità del suo appello incidentale per mancata notificazione, deducendo che la controparte aveva comunque ricevuto la memoria e si era difesa nel merito senza eccezioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità e autosufficienza, osservando inoltre che la questione dell'applicabilità della norma contrattuale era comunque rilevabile d'ufficio come questione di puro diritto. Ha respinto il terzo motivo, affermando che l'art. 18 del CCNL, per la formulazione ampia del testo e per la giurisprudenza già formatasi, è applicabile anche alla sostituzione del Direttore sanitario; ha aggiunto, peraltro, che l'eventuale non applicabilità di tale norma escluderebbe il diritto all'indennità ivi prevista ma non comporterebbe automaticamente il diritto alle maggiori competenze richieste. Ha respinto anche il quarto motivo, ribadendo che l'appello incidentale, pur tempestivo, è improcedibile se non notificato e che il giudice non può assegnare un termine per una nuova notifica. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dai motivi di ricorso per lamentare ultrapetizione e limiti della pronuncia rispetto alla domanda e alle impugnazioni.
richiamato per sostenere che una questione non riproposta in appello sarebbe coperta da preclusione o giudicato interno.
richiamato per invocare la formazione del giudicato interno sulla questione decisa in primo grado.
richiamato per sostenere la preclusione derivante da acquiescenza parziale o implicita.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte lo richiama per affermare che il ricorso difettava di specificità, non avendo descritto adeguatamente gli atti rilevanti per dimostrare la mancata riproposizione della questione in appello.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per i motivi fondati su violazione o falsa applicazione di norme di diritto, inclusa la disciplina del CCNL e dell'appello incidentale.
art. 18 CCNL 8.6.2000 area dirigenza medica e veterinaria SSN
interpretato nel senso che la formulazione ampia del primo comma ricomprende anche la sostituzione del Direttore sanitario; la norma è stata considerata applicabile alla fattispecie e idonea a limitare il trattamento economico dovuto all'indennità prevista dal contratto collettivo.
art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato per ribadire che la disciplina dell'art. 2103 c.c. non si applica ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato.
art. 19 d.lgs. n. 29 del 1993
richiamato in continuità con l'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001, quale base normativa della non applicabilità dell'art. 2103 c.c. alla dirigenza.
citato quale modifica normativa del precedente assetto del pubblico impiego dirigenziale, rilevante per escludere l'applicazione dell'art. 2103 c.c.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
ritenuto non applicabile ai dirigenti, ma solo al personale non dirigenziale.
art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992
richiamato per descrivere l'inquadramento della dirigenza sanitaria in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello.
art. 15-ter d.lgs. n. 502 del 1992
richiamato per ribadire l'impossibilità di applicare alla dirigenza sanitaria la disciplina dell'art. 2103 c.c.
art. 28, comma 6, CCNL 8.6.2000
richiamato per affermare che, data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali, non si applica l'art. 2103, comma 1, c.c.
richiamato nel quarto motivo; la Corte ha confermato che l'appello incidentale deve essere notificato e che la sua mancata notifica comporta improcedibilità.
la Corte esclude che, per l'omessa notifica dell'appello incidentale, il giudice possa assegnare un termine per una nuova notifica.
art. 111 Cost., comma 2
richiamato per giustificare un'interpretazione rigorosa delle regole processuali in funzione della ragionevole durata del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in combinato con il comma 1-quater per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di ultrapetizione o di violazione del giudicato interno richiede una puntuale indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti, perché il controllo di legittimità non può essere svolto in assenza di specificità e autosufficienza.
- La questione dell'applicabilità di una norma di diritto, inclusa una norma di contratto collettivo equiparata alla fonte normativa, può essere esaminata dal giudice anche d'ufficio quando la fattispecie concreta è rimasta nei limiti delle allegazioni di parte.
- In materia di dirigenza pubblica, l'art. 2103 c.c. non è applicabile al rapporto dirigenziale; le differenze di mansioni e gli incarichi dirigenziali seguono la disciplina speciale del d.lgs. n. 165 del 2001 e della contrattazione collettiva di settore.
- La formulazione ampia di una clausola contrattuale collettiva che disciplini la sostituzione di articolazioni aziendali può ricomprendere, in via interpretativa, anche la sostituzione del Direttore sanitario quando la struttura diretta coincide con un'articolazione che comprende più strutture complesse.
- Se una norma collettiva prevede un'indennità per la sostituzione di un incarico dirigenziale, l'eventuale non applicabilità di quella disposizione non consente automaticamente di rivendicare il trattamento economico proprio del titolare dell'incarico, occorrendo un autonomo titolo giuridico.
- L'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, è improcedibile se non notificato alla controparte; non è consentito al giudice assegnare un termine per rinnovare la notifica in sanatoria, in nome della ragionevole durata del processo.
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