Cassazione Civile, Ordinanza n. 25386/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riliquidazione della pensione di vecchiaia di un professionista iscritto alla Cassa dei dottori commercialisti. In primo grado e poi in appello egli ha sostenuto che il calcolo della pensione fosse errato perché la Cassa avrebbe applicato i criteri introdotti dal regolamento del 2004 in violazione del principio del pro rata e avrebbe incluso, nel computo della quota reddituale, anche contributi/redditi provenienti da una precedente posizione INPS oggetto di ricongiunzione. La Corte d'appello ha accolto in parte la domanda, riliquidando la pensione secondo i risultati della CTU. Il ricorrente principale ha censurato la decisione per violazione dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la ricongiunzione avrebbe dovuto rilevare solo per l'anzianità assicurativa e non anche per la media reddituale, con esclusione dei redditi relativi ad alcuni anni del periodo ricongiunto. La Cassa, con ricorso incidentale, ha dedotto anzitutto che tale diversa questione non era stata proposta tempestivamente in primo grado e non poteva essere introdotta in appello, integrando mutatio libelli; ha inoltre prospettato ulteriori censure sulla nullità del ricorso introduttivo e sul criterio di calcolo dei redditi convenzionali o effettivi. La Cassazione ha ritenuto assorbente il primo motivo incidentale: il tema della diversa modalità di computo dei redditi nel periodo ricongiunto non risultava compreso nella domanda originaria, che riguardava solo l'applicabilità del nuovo regolamento e la violazione del pro rata, e la sua introduzione in appello costituiva mutatio libelli non consentita nel rito del lavoro.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale della Cassa, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., e ha dichiarato assorbiti il ricorso principale e i restanti motivi del ricorso incidentale. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero processo, rilevando che al momento dell'introduzione del giudizio e dell'appello la questione dell'applicabilità delle modifiche regolamentari alle pensioni decorrenti dopo l'1.1.2007 era ancora controversa. Non è stato posto l'ulteriore contributo unificato, per mancanza dei presupposti processuali a seguito dell'accoglimento del ricorso incidentale e dell'assorbimento del principale.
Norme richiamate
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
Richiamato come parametro del principio del pro rata nelle pensioni degli iscritti a casse professionali; la Corte non entra nel merito della sua violazione perché la censura principale resta assorbita dalla questione processuale sulla mutatio libelli.
Invocato dal ricorrente principale in tema di interpretazione della disciplina previdenziale e del regolamento della Cassa.
Richiamati dalla Cassa per sostenere che la Corte territoriale avrebbe deciso su un bene della vita e su una causa petendi non tempestivamente introdotti e avrebbe motivato in modo vizioso.
Richiamato dalla Cassa per sostenere l'insufficiente specificazione del ricorso introduttivo nel rito del lavoro.
Richiamato dalla Cassa in relazione all'onere della prova e alla pretesa insufficienza delle allegazioni iniziali.
art. 10 Regolamento di previdenza Cassa dottori commercialisti
Norma regolamentare che disciplina il calcolo della pensione per gli iscritti con anzianità antecedente al 1° gennaio 2004, prevedendo il passaggio dal metodo reddituale tradizionale a un meccanismo misto.
art. 20 Regolamento di previdenza Cassa dottori commercialisti
Richiamato unitamente all'art. 10 del regolamento come disciplina del calcolo della prestazione pensionistica.
Richiamato quale quadro normativo di riferimento delle casse privatizzate di previdenza professionale.
artt. 2 e 27, L. n. 21/1986
Richiamati dalla Cassa nel terzo motivo incidentale in relazione alla disciplina professionale e previdenziale dei dottori commercialisti.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
Richiamato per il dibattito sulla persistente applicabilità del principio del pro rata alle pensioni successive al 1° gennaio 2007.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma sul procedimento camerale di legittimità in base alla quale è stato riservato il deposito dell'ordinanza.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
Norma applicata per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, una volta accolto il motivo processuale assorbente.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la domanda proposta in giudizio delimita rigidamente il thema decidendum: una diversa ragione di petizione o una diversa causa petendi non dedotta originariamente non può essere introdotta per la prima volta in appello, quando comporti una mutatio libelli.
- La modifica della domanda è ammissibile solo nei limiti in cui resti ferma la vicenda sostanziale dedotta e, comunque, non opera automaticamente nel rito speciale del lavoro la disciplina dell'art. 183 c.p.c. sui termini per le modifiche e le difese conseguenti.
- Quando il motivo processuale sulla novità della domanda è assorbente e preclude l'esame del merito, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio se non residuano accertamenti di fatto o questioni demandabili a un giudice di merito.
- Le censure sul criterio di calcolo di una prestazione previdenziale restano inammissibilmente spostate sul merito se la specifica questione non era stata tempestivamente allegata nel ricorso introduttivo e si tenta di introdurla solo in appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 29 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25382/2023 del 29/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25385/2023 del 29/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25389/2023 del 29/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25398/2023 del 29/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25403/2023 del 29/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25415/2023 del 29/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →