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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25398/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un geometra volta a ottenere il ricalcolo della pensione di vecchiaia mediante ricongiunzione dei contributi versati all'INPS, ovvero, in via subordinata, la restituzione dei contributi INPS non considerati nel calcolo pensionistico. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda; in sede di rinvio, dopo una precedente cassazione che aveva fissato il principio per cui, nei periodi assicurativi coincidenti, è utilmente valorizzabile la contribuzione più elevata solo in mancanza di attività effettiva, la corte territoriale aveva invece rigettato la pretesa, ritenendo che, anche considerando i contributi relativi ai periodi non coincidenti, non fosse raggiunta la base contributiva minima e che la restituzione dei contributi non fosse possibile perché essi erano già stati utilizzati per la ricongiunzione degli altri periodi non coincidenti. Avverso tale decisione il pensionato proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: deduceva, in sostanza, vizi motivazionali ex art. 360, n. 5 c.p.c. sulla disciplina della ricongiunzione e sull'omessa pronuncia sulla domanda subordinata risarcitoria; invocava inoltre la violazione dell'art. 38 Cost. per asserita lesione del principio di adeguatezza della pensione; e la violazione degli artt. 111 e 24 Cost. sostenendo che nella domanda di ricongiunzione sarebbe implicita quella di corretto accertamento della base contributiva, senza necessità di un autonomo giudizio. La Cassa resisteva con controricorso. L'avvocato del lavoratore proponeva inoltre un ricorso successivo, qualificato come incidentale, lamentando la mancata motivazione sulla restituzione di IVA e CPA tra gli accessori da restituire alla Cassa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che i primi due motivi del ricorso principale fossero manifestamente inammissibili perché, pur formalmente ricondotti all'art. 360, n. 5 c.p.c., miravano in realtà a censurare il merito della valutazione senza indicare un fatto storico decisivo e discusso omesso dal giudice di merito. Ha inoltre giudicato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché formulati in modo generico e non argomentato su disposizioni costituzionali prive di diretta incidenza sulla soluzione della controversia. Anche il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile: non risultava dedotto un fatto decisivo non esaminato e il richiamo all'art. 38 Cost. è stato ritenuto non pertinente. La Corte ha condannato il ricorrente principale alle spese in favore della Cassa e ha dato atto, per entrambi i ricorrenti, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    primi due motivi; anche ricorso incidentale

    Il vizio motivazionale è deducibile solo se viene indicato un fatto storico decisivo e discusso, il cui esame sia stato omesso; non è consentito usarlo per riproporre una critica di merito alla valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 38 Cost.

    La Corte ne esclude la diretta e specifica incidenza sulla soluzione del problema giuridico esaminato e ne rileva l'inconferenza, sia nel ricorso principale sia in quello incidentale.

  • art. 111 Cost.

    La deduzione di violazione del giusto processo è ritenuta del tutto generica e non idonea a incidere sulla soluzione della controversia.

  • art. 24 Cost.

    La censura è reputata generica e priva di specifica pertinenza rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, da parte di entrambi i ricorrenti.

  • articolo 6 della Legge 45 del 1990

    Richiamato come principio già affermato in precedente cassazione: in caso di coincidenza dei periodi assicurativi, la contribuzione utile è quella più elevata solo nel caso di mancanza di attività effettiva.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando si risolva in una diversa lettura delle risultanze istruttorie o in una critica alla valutazione del merito, senza l'indicazione di un fatto storico decisivo, specificamente discusso tra le parti, che sia stato omesso dal giudice.
  • Le censure fondate su disposizioni costituzionali sono inammissibili se formulate in modo generico e non argomentato e se la norma invocata non ha una diretta incidenza sulla soluzione della questione decisa.
  • Nel giudizio di legittimità, la mancata motivazione su un punto non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. se non è allegato l'omesso esame di un fatto decisivo; non basta prospettare un errore di diritto o un difetto di giustificazione apparente.
  • Quando i contributi siano già stati utilizzati per la ricongiunzione di periodi non coincidenti, non è configurabile, in via automatica, un diritto alla loro restituzione se il giudice di merito accerta che tale impiego ha già esaurito la loro funzione nel meccanismo di ricongiunzione.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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