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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25382/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pensionato)

La controversia

Il pensionato aveva chiesto la riliquidazione della propria pensione di vecchiaia anticipata sostenendo che, per la quota reddituale, dovesse applicarsi la media dei redditi dei migliori dieci anni sugli ultimi quindici anziché la media degli ultimi diciotto anni utilizzata dalla Cassa in base al Regolamento di previdenza approvato nel 2004. La Corte d'appello di Milano aveva rigettato la domanda ritenendo applicabile il regolamento sopravvenuto, in quanto la decorrenza della pensione era stata differita al 1° luglio 2005 per effetto dell'art. 59, comma 20, l. n. 449/1997. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: violazione dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, come interpretato dalle Sezioni Unite n. 17742/2015, e violazione dell'art. 59, comma 20, l. n. 449/1997, sostenendo che tale norma fa salvo il meccanismo del pro rata e che, quindi, non potevano applicarsi le modifiche peggiorative introdotte nel 2004 al criterio di calcolo della pensione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi, rilevando che la decisione di merito aveva applicato un precedente non pertinente: la sentenza richiamata dalla Corte d'appello (Cass. n. 15879/2017) riguardava solo la data di decorrenza della pensione, non la compatibilità del nuovo regolamento con il principio del pro rata. Nel caso concreto, poiché il diritto a pensione era maturato il 1° luglio 2005, la disciplina di riferimento era il regime originario dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, che impediva l'applicazione di modifiche in peius introdotte da atti degli enti previdenziali prima dell'attenuazione del principio operata nel 2007. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    regime originario del criterio del pro rata

    Per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio 2007, costituisce il parametro di riferimento del pro rata; non consente l'applicazione di modifiche peggiorative introdotte dagli enti previdenziali prima dell'attenuazione del principio.

  • art. 59, comma 20, l. n. 449/1997

    fa salvo il meccanismo del pro rata

    Il differimento della decorrenza della pensione non comporta di per sé l'applicazione automatica di un regolamento successivo in senso peggiorativo, dovendosi verificare la compatibilità con il pro rata.

  • art. 59, comma 8, l. n. 449/1997

    Richiamato come norma applicabile al trattamento pensionistico degli iscritti alla Cassa, ma nel caso concreto non decisiva per escludere il pro rata rispetto alle modifiche del regolamento del 2004.

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    Ha attenuato il principio del pro rata modificando l'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995.

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    Norma interpretativa richiamata per la ricostruzione dell'attenuazione del principio del pro rata.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nei trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio 2007, il principio del pro rata va applicato nel regime originario dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, con conseguente inapplicabilità delle modifiche peggiorative introdotte successivamente dagli enti previdenziali.
  • Il differimento della decorrenza della pensione non consente, di per sé, di elidere la tutela del pro rata se il diritto a pensione è maturato in un momento in cui tale principio opera nella sua formulazione originaria.
  • Quando la controversia riguarda non solo la decorrenza del trattamento, ma anche l'effetto delle modifiche regolamentari sul criterio di calcolo della pensione, il giudice di merito deve verificare specificamente la compatibilità di tali modifiche con il principio del pro rata, senza limitarsi a richiamare precedenti riferiti ad aspetti diversi della lite.
  • Le modifiche in peius ai criteri di liquidazione della pensione introdotte da regolamenti degli enti previdenziali non possono essere applicate se, alla data di maturazione del diritto, il sistema normativo vigente preservava integralmente il pro rata.

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