Cassazione Civile, Ordinanza n. 25403/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione di una pensione di un geometra iscritto alla Cassa professionale, con richiesta di pagamento delle differenze sui ratei già erogati e interessi. I giudici di merito avevano ritenuto illegittima l’applicazione integrale, anche per le anzianità maturate prima del 31 dicembre 1997, della delibera della Cassa n. 18 del 22 dicembre 1997, che introduceva una riduzione percentuale del trattamento pensionistico per disincentivare il pensionamento precoce. La Cassa ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, sostenendo la legittimità della clausola regolamentare diretta a salvaguardare l’equilibrio finanziario e contestando l’applicazione del pro rata; 2) violazione degli artt. 1 ss. d.lgs. n. 509/1994, art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, art. 1, comma 763, l. n. 296/2006 e art. 1, comma 488, l. n. 147/2013, deducendo che lo jus superveniens avrebbe ridimensionato il pro rata a parametro subordinato alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine; 3) violazione degli artt. 2948, n. 4, c.c. e 38 d.l. n. 98/2011, nonché difetto assoluto di motivazione, per omessa pronuncia sulla prescrizione quinquennale degli arretrati pensionistici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, aderendo all’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, per le pensioni maturate fino al 31 dicembre 2006, opera il principio del pro rata e quindi il criterio di calcolo previgente più favorevole al pensionato; per le pensioni maturate dall’1 gennaio 2007 in poi, invece, gli enti previdenziali privatizzati possono incidere sui criteri di calcolo in funzione dell’equilibrio finanziario di lungo termine, nel rispetto dei criteri di gradualità ed equità intergenerazionale e nei limiti della disciplina sopravvenuta. Applicando tale discrimine temporale, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la riliquidazione del trattamento con applicazione del pro rata per la parte maturata prima dell’1 gennaio 2007. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e novità della censura, poiché la ricorrente non aveva specificamente dimostrato di aver dedotto la questione della prescrizione nel giudizio di merito secondo il requisito di specificità del ricorso per cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
Per i trattamenti pensionistici maturati fino al 31 dicembre 2006 opera il principio del pro rata; per quelli maturati dall’1 gennaio 2007 la disciplina sopravvenuta consente modifiche dei criteri di calcolo in funzione dell’equilibrio finanziario di lungo termine, nel rispetto di gradualità ed equità intergenerazionale.
d.lgs. n. 509/1994, artt. 1 ss.
Richiamato quale base della privatizzazione degli enti previdenziali categoriali, soggetti alla disciplina speciale in tema di autonomia regolamentare e vincoli finanziari.
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
Ha modificato l’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, ridimensionando il pro rata a criterio da considerare insieme alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine.
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
Norma di interpretazione autentica: gli atti e le deliberazioni previdenziali già adottati e approvati prima della legge n. 296/2006 si intendono legittimi ed efficaci se finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro per i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato per il dedotto vizio di motivazione/omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 366, n. 6 c.p.c.
La parte che deduce in cassazione questioni non trattate nella sentenza impugnata deve indicare specificamente l’atto del giudizio di merito in cui le ha prospettate.
art. 2948, n. 4 c.c.
Richiamato per la prescrizione quinquennale degli arretrati pensionistici.
art. 38 d.l. n. 98/2011
Richiamato nel motivo sulla prescrizione, senza che la Corte entri nel merito per l’inammissibilità della censura.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma sul procedimento camerale in cassazione richiamata nel preambolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Negli enti previdenziali privatizzati, il principio del pro rata tutela le anzianità già maturate rispetto a modifiche peggiorative dei criteri di calcolo del trattamento pensionistico, con rilievo decisivo della data di maturazione o liquidazione del trattamento rispetto alla riforma del 2006.
- Per i trattamenti pensionistici maturati prima dell’1 gennaio 2007, le modifiche regolamentari sfavorevoli non possono incidere retroattivamente sulle anzianità pregresse; per quelli maturati successivamente, la disciplina sopravvenuta consente interventi sui criteri di calcolo purché orientati all’equilibrio finanziario di lungo termine e conformi a gradualità ed equità tra generazioni.
- La norma di interpretazione autentica del 2013 conferma la legittimità ed efficacia delle deliberazioni previdenziali già adottate e approvate prima della riforma del 2006, ma solo se finalizzate a garantire l’equilibrio finanziario di lungo periodo.
- In cassazione, la deduzione di una questione non affrontata nella sentenza impugnata richiede che il ricorrente indichi specificamente di averla già proposta nel giudizio di merito e il relativo atto processuale; in difetto la censura è inammissibile per novità o per difetto di specificità.
- L’eccezione di prescrizione sollevata solo in modo generico e non documentato non può essere esaminata in sede di legittimità, quando manchi prova della sua rituale introduzione nei gradi di merito.
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