Cassazione Civile, Ordinanza n. 25385/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionati)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riliquidazione della pensione di vecchiaia proposta dall'assicurato, poi deceduto, nei confronti della cassa professionale. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo applicabile il regime di calcolo della pensione anteriore alle modifiche regolamentari introdotte con delibera approvata con decreto interministeriale del 14 luglio 2004. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, degli artt. 10 e 12 del regolamento previdenziale e del d.lgs. n. 509/1994, sostenendo che la regola dell'art. 10 non violerebbe il principio del pro rata; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1, L. n. 147/2013, degli artt. 2947 e 2948 c.c., dell'art. 129 r.d.l. n. 1827/1935 e dell'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, censurando il rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha richiamato precedenti conformi, ribadendo che le modifiche peggiorative al criterio di calcolo della quota reddituale della pensione introdotte dal regolamento della cassa operano solo per le pensioni decorrenti dopo il 1 gennaio 2007. Sul secondo ha riaffermato che, in materia di previdenza obbligatoria gestita da enti privatizzati ex d.lgs. n. 509/1994, la prescrizione quinquennale presuppone un credito liquido ed esigibile e posto a disposizione dell'assicurato; quando sia controverso l'ammontare della pensione, il diritto alla riliquidazione si prescrive nel termine ordinario decennale. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la cassa è stata condannata alle spese di legittimità, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
il principio del pro rata limita l'efficacia delle modifiche peggiorative introdotte dai regolamenti delle casse privatizzate, che non possono incidere sulle pensioni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 2007 secondo gli arresti richiamati
artt. 10 e 12 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti
le modifiche regolamentari sulla base di calcolo della quota reddituale della pensione non sono applicabili in senso peggiorativo alle pensioni già in decorrenza prima del 1 gennaio 2007
disciplina gli enti previdenziali privatizzati; la Corte lo richiama per qualificare il regime della cassa e il relativo sistema prescrizionale
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'eccezione di prescrizione, ma ritenuto non idoneo a mutare il principio per cui la prescrizione quinquennale richiede credito liquido ed esigibile
richiamato dalla ricorrente nell'eccezione di prescrizione, senza rilievo decisivo nel caso
la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo quando il credito sia liquido ed esigibile e già posto a disposizione dell'assicurato
art. 129, r.d.l. n. 1827/1935
richiamato in tema di prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali, ma la Corte precisa che il termine breve presuppone liquidità ed esigibilità del credito
art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1970
richiamato a sostegno della prescrizione quinquennale, ma non applicabile a fondare l'eccezione quando sia controverso l'ammontare del trattamento
si applica il termine ordinario decennale quando è in contestazione l'ammontare della prestazione pensionistica
richiamato per la definizione camerale del ricorso
Massime di principio
- Nelle pensioni erogate da enti previdenziali privatizzati, le modifiche regolamentari peggiorative del criterio di calcolo non possono incidere sulle prestazioni aventi decorrenza anteriore al limite temporale individuato dalla giurisprudenza di legittimità, che nel caso richiamato è il 1 gennaio 2007.
- La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia già liquido ed esigibile; se l'ammontare della pensione è contestato e occorre la riliquidazione, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale.
- Quando la controversia riguarda non la mera corresponsione di ratei già determinati, ma la corretta quantificazione del trattamento pensionistico, il dies a quo della prescrizione breve non può decorrere fino a quando la prestazione non sia stata posta nella sua esatta misura a disposizione dell'assicurato.
- Il richiamo a norme sulla prescrizione breve dei crediti previdenziali non consente di estendere tale termine ai casi di contestazione dell'entità della prestazione, che restano soggetti alla disciplina generale della prescrizione decennale.
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