Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25385/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionati)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di riliquidazione della pensione di vecchiaia proposta dall'assicurato, poi deceduto, nei confronti della cassa professionale. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo applicabile il regime di calcolo della pensione anteriore alle modifiche regolamentari introdotte con delibera approvata con decreto interministeriale del 14 luglio 2004. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, degli artt. 10 e 12 del regolamento previdenziale e del d.lgs. n. 509/1994, sostenendo che la regola dell'art. 10 non violerebbe il principio del pro rata; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1, L. n. 147/2013, degli artt. 2947 e 2948 c.c., dell'art. 129 r.d.l. n. 1827/1935 e dell'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, censurando il rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha richiamato precedenti conformi, ribadendo che le modifiche peggiorative al criterio di calcolo della quota reddituale della pensione introdotte dal regolamento della cassa operano solo per le pensioni decorrenti dopo il 1 gennaio 2007. Sul secondo ha riaffermato che, in materia di previdenza obbligatoria gestita da enti privatizzati ex d.lgs. n. 509/1994, la prescrizione quinquennale presuppone un credito liquido ed esigibile e posto a disposizione dell'assicurato; quando sia controverso l'ammontare della pensione, il diritto alla riliquidazione si prescrive nel termine ordinario decennale. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la cassa è stata condannata alle spese di legittimità, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    il principio del pro rata limita l'efficacia delle modifiche peggiorative introdotte dai regolamenti delle casse privatizzate, che non possono incidere sulle pensioni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 2007 secondo gli arresti richiamati

  • artt. 10 e 12 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti

    le modifiche regolamentari sulla base di calcolo della quota reddituale della pensione non sono applicabili in senso peggiorativo alle pensioni già in decorrenza prima del 1 gennaio 2007

  • d.lgs. n. 509/1994

    disciplina gli enti previdenziali privatizzati; la Corte lo richiama per qualificare il regime della cassa e il relativo sistema prescrizionale

  • art. 1, L. n. 147/2013

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'eccezione di prescrizione, ma ritenuto non idoneo a mutare il principio per cui la prescrizione quinquennale richiede credito liquido ed esigibile

  • art. 2947 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nell'eccezione di prescrizione, senza rilievo decisivo nel caso

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo quando il credito sia liquido ed esigibile e già posto a disposizione dell'assicurato

  • art. 129, r.d.l. n. 1827/1935

    richiamato in tema di prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali, ma la Corte precisa che il termine breve presuppone liquidità ed esigibilità del credito

  • art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1970

    richiamato a sostegno della prescrizione quinquennale, ma non applicabile a fondare l'eccezione quando sia controverso l'ammontare del trattamento

  • art. 2946 c.c.

    si applica il termine ordinario decennale quando è in contestazione l'ammontare della prestazione pensionistica

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso

Massime di principio

  • Nelle pensioni erogate da enti previdenziali privatizzati, le modifiche regolamentari peggiorative del criterio di calcolo non possono incidere sulle prestazioni aventi decorrenza anteriore al limite temporale individuato dalla giurisprudenza di legittimità, che nel caso richiamato è il 1 gennaio 2007.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia già liquido ed esigibile; se l'ammontare della pensione è contestato e occorre la riliquidazione, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale.
  • Quando la controversia riguarda non la mera corresponsione di ratei già determinati, ma la corretta quantificazione del trattamento pensionistico, il dies a quo della prescrizione breve non può decorrere fino a quando la prestazione non sia stata posta nella sua esatta misura a disposizione dell'assicurato.
  • Il richiamo a norme sulla prescrizione breve dei crediti previdenziali non consente di estendere tale termine ai casi di contestazione dell'entità della prestazione, che restano soggetti alla disciplina generale della prescrizione decennale.

Come è indicizzato

MateriePensioniContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.