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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25389/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'accertamento dell'obbligo di versare i contributi previdenziali minimi per gli anni 2008-2009 alla cassa professionale dei geometri. Il giudice d'appello aveva confermato la condanna del professionista al pagamento, ritenendo non provata la cancellazione dall'albo, escludendo l'iscrizione ad altra cassa previdenziale (Inarcassa) e giudicando irrilevante un asserito stato invalidante sopravvenuto. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto, con un unico motivo, violazione di norme di legge e vizio motivazionale, sostenendo che la corte territoriale avrebbe trascurato l'assenza di continuità nell'attività professionale ai fini dell'iscrizione e avrebbe omesso di valorizzare documenti indicanti la richiesta di cancellazione dall'albo e la restituzione del timbro professionale, fatti asseritamente non contestati. La cassa ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, denunciando la tardività di produzioni documentali e l'erronea applicazione della disciplina normativa rispetto al regolamento della cassa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il motivo, osservando che, in tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligo di iscrizione e del pagamento della contribuzione minima è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo irrilevanti l'occasionalità dell'esercizio professionale e la mancata produzione di reddito. Ha inoltre precisato che la richiesta di cancellazione dall'albo e la restituzione del timbro non escludono lo svolgimento dell'attività fino all'effettiva cancellazione e devono essere valutate complessivamente dal giudice di merito, senza che in cassazione sia consentita una nuova valutazione delle prove. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inefficace perché proposto oltre il termine semestrale dal deposito della sentenza impugnata. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 22 L. 773/1981

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'assenza di continuità dell'attività professionale ai fini dell'iscrizione alla cassa

  • art. 1, comma 14, L. 236/1990

    richiamato dal ricorrente nel medesimo quadro difensivo

  • art. 5 Statuto CIPAG

    richiamato dal ricorrente per contestare il presupposto dell'obbligo contributivo

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per censurare l'omessa valutazione di elementi documentali ritenuti decisivi

  • artt. 416 e 437 c.p.c.

    invocati dalla cassa nel ricorso incidentale per denunciare l'ammissione di produzioni tardive

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

  • L. n. 335/1995

    richiamata come parametro di conformità del regolamento della cassa privatizzata ai principi di equilibrio finanziario di lungo termine

  • regolamento della cassa previdenziale dei geometri

    considerato fonte regolatrice sufficiente a fondare l'obbligo contributivo in presenza dell'iscrizione all'albo

Massime di principio

  • In tema di casse previdenziali privatizzate, l'obbligo di iscrizione alla cassa e di pagamento della contribuzione minima può dipendere dalla sola iscrizione all'albo professionale, senza che rilevino la occasionalità dell'attività o la mancata produzione di reddito, quando il regolamento dell'ente così preveda nel quadro dei principi di legge.
  • La richiesta di cancellazione dall'albo e la restituzione del timbro professionale non escludono, di per sé, lo svolgimento dell'attività professionale fino all'effettiva cancellazione; tali elementi vanno valutati insieme al complesso delle prove dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio; la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la deduzione di un effettivo omesso esame di un fatto decisivo, non una richiesta di rivalutazione delle prove.
  • Il ricorso incidentale proposto oltre il termine semestrale dal deposito della sentenza impugnata è inefficace.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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