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Sentenza

Sentenza del 14/09/2016 n. 18079 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva riformato la decisione di primo grado e confermato una cartella di pagamento relativa all’IRAP 2003, emessa dopo controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La CTR aveva ritenuto il ricorso originario inammissibile perché la cartella riscuoteva l’imposta dichiarata e non versata; aveva inoltre ravvisato l’autonoma organizzazione sulla base di compensi per 288.822 euro, spese per 118.030 euro e compensi a terzi per 19.922 euro. In Cassazione G.M. ha contestato: l’inammissibilità del ricorso contro la cartella; la mancata considerazione del giudicato relativo agli anni 1998 e 1999; l’esistenza dell’autonoma organizzazione; la motivazione su tale requisito e sulla prova contraria; la liquidazione delle spese senza distinta indicazione di onorari e spese.

La decisione

La Corte ha corretto la sentenza della CTR sul primo motivo: una cartella emessa ai sensi dell’art. 36-bis può essere impugnata anche per contestare il merito della pretesa, non soltanto per vizi propri, e la dichiarazione fiscale, in quanto dichiarazione di scienza, è emendabile anche in sede giudiziale. Tuttavia, la decisione restava sorretta dall’autonoma valutazione sull’esistenza dell’organizzazione. Il secondo motivo è stato respinto: il giudicato relativo ad altre annualità non vincola quando l’accertamento riguarda l’attività concretamente svolta nei singoli periodi. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati respinti: le spese sostenute e i compensi corrisposti a terzi supportavano la conclusione della CTR e le censure chiedevano, inammissibilmente, una nuova valutazione dei fatti. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, anche perché non era stata allegata l’assenza di una nota spese della parte vittoriosa. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso; non ha disposto sulle spese del giudizio di legittimità, poiché l’Agenzia non si era difesa.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    la cartella esattoriale emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, può essere impugnata, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.

    La cartella conseguente a controllo automatizzato può essere contestata nel merito quando costituisce il primo atto con cui la pretesa fiscale è esercitata verso il contribuente.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    la cartella esattoriale emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, può essere impugnata, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.

    L’impugnazione della cartella non è limitata ai suoi vizi formali o propri: è possibile dedurre anche contestazioni sul fondamento sostanziale dell’imposta.

  • D.Lgs. n. 446/1997, artt. 2 e 3

    in relazione all'attività professionale, l'assoggettamento ad irap ricorre in presenza del requisito dell'"autonoma organizzazione"; requisito, il cui accertamento, spettando al giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, e che deve ritenersi sussistere, quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione (e non risulti, quindi, meramente inserito in struttura organizzativa riferibile ad altrui responsabilità ed interesse); b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

    Per un professionista, l’IRAP presuppone un’organizzazione di cui egli sia responsabile e che ecceda i mezzi minimi necessari per l’attività oppure l’impiego non occasionale di lavoro altrui. La verifica concreta spetta al giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione solo nei limiti dei vizi ammessi.

  • Codice civile, art. 2909

    Il giudicato relativo a una determinata annualità d’imposta non vincola l’accertamento di un’altra annualità quando la questione dipende dall’attività concretamente svolta nei singoli periodi, come nel caso dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Le censure motivazionali non consentono di ottenere in Cassazione una nuova valutazione delle risultanze processuali quando il giudice di merito ha esposto una motivazione esauriente e priva di vizi logici.

  • Codice di procedura civile, art. 91

    La liquidazione complessiva di onorari e spese non è censurabile per la mancata distinzione delle voci se la parte ricorrente non allega specificamente l’assenza di una nota spese della parte vittoriosa.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 4

    Alla stregua delle considerazioni che precedono - previa correzione della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. , comma 4, in merito a quanto affermato in relazione alla prima doglianza - s'impone il rigetto del ricorso.

    La Corte ha potuto correggere la motivazione della decisione impugnata sul punto dell’impugnabilità della cartella senza cassare la sentenza, poiché un’autonoma ragione di merito sosteneva comunque il risultato.

Massime di principio

  • Una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può essere contestata anche nel merito se è il primo atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente; non è necessario limitarsi ai vizi propri della cartella.
  • La dichiarazione fiscale, essendo dichiarazione di scienza, può essere emendata anche in sede giudiziale: il fatto di aver indicato un’imposta in dichiarazione non rende di per sé incontestabile la pretesa.
  • Per l’IRAP di un professionista, l’autonoma organizzazione va accertata in concreto: rilevano la responsabilità dell’organizzazione, beni strumentali eccedenti il minimo e l’impiego non occasionale di lavoro altrui. Spese e compensi a terzi possono concorrere a dimostrare il presupposto.
  • Il giudicato formatosi su una diversa annualità non determina automaticamente l’esito di un periodo successivo o precedente quando il presupposto dipende da fatti variabili nel tempo; occorre valutare l’attività svolta in ciascun anno.
  • In Cassazione non è possibile ottenere un nuovo apprezzamento delle prove: contestazioni sulla ricostruzione dei fatti non prevalgono quando la motivazione di merito è congrua e coerente.
  • L’accoglimento di una censura su una delle ragioni della sentenza non comporta necessariamente la cassazione se un’altra ratio autonoma, non validamente contestata, è sufficiente a sostenere il dispositivo.

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