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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24460/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento notificata a titolo di responsabilità solidale per IRES, IRAP e IVA anno 2003, relativa a debiti già accertati nei confronti della società cedente 3 ELLE AUTO Srl. La ricorrente contestava la legittimità della cartella sostenendo che il debito erariale si riferiva ad altra società (la cedente), che la sentenza resa nei confronti della 3 ELLE AUTO Srl non fosse opponibile alla 3 ELLE AUTO 3 Srl e che mancasse la sufficiente motivazione dell'iscrizione a ruolo e della responsabilità solidale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi dedotti: il quinto motivo (presunta violazione del contraddittorio per trattazione in pubblica udienza) è infondato perché la pubblica udienza era stata espressamente richiesta dalle parti; il primo motivo è inammissibile poiché la CTR aveva adeguatamente motivato la riconducibilità della fattispecie alla cessione d'azienda e l'opponibilità del giudicato al cessionario come successione a titolo particolare; secondo e terzo motivo (presunta carenza di motivazione della cartella) sono infondati poiché la cartella riportava espressamente il motivo della pretesa facendo riferimento all'accertamento e alla sentenza confermativa; il quarto motivo sulla valutazione delle prove è inammissibile in quanto si tratta di valutazione di merito circostanziata dalla CTR. Pertanto rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in complessivi € 30.700,00 oltre spese prenotate a debito) con richiamo all'art.13 comma 1-quater DPR n.115/2002 per eventuale ulteriore versamento.

Norme richiamate

  • art. 33 D.Lgs. n. 546/1992

    La Trattazione avverrà in Camera di Consiglio, salvo il disposto del I° Comma dell'art. 33 del D.LGS. 546/92.

    La Corte ha ritenuto legittima la trattazione in pubblica udienza in quanto le parti avevano espressamente richiesto la pubblica udienza; la formula del decreto non impedisce la discussione pubblica se richiesto.

  • art. 14 D.Lgs. n. 472/1997

    Interpretato come prevedente la responsabilità solidale del cessionario per i debiti tributari del cedente; la CTR ha applicato tale norma per estendere la pretesa alla 3 ELLE AUTO 3 Srl in presenza di cessione d'azienda finalizzata a eludere il fisco.

  • artt. 1306 e 2909 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la non estendibilità degli effetti della sentenza tra soggetti diversi; la Corte ha ritenuto tali norme non ostative all'opponibilità del giudicato al cessionario nei casi di successione a titolo particolare e di responsabilità ex art.14 D.Lgs.472/1997.

  • art. 360 c.p.c. (primo comma, nn. 3 e 4)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: i motivi sono stati inquadrati sotto le fattispecie previste (violazione di norme di diritto e vizi di motivazione/contraddittorio), ma la Corte li ha ritenuti inammissibili o infondati.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione dell'azione dell'Amministrazione; la Corte però ha ritenuto che la cartella contenesse una motivazione sufficiente richiamando l'accertamento e la sentenza confermativa.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Citato con riferimento ai principi di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha comunque ritenuto che la cartella rispettasse l'obbligo motivazionale minimo necessario.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per lamentare omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto la questione infondata perché la motivazione della CTR era leggibile e congrua.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione all'esigenza di motivazione delle decisioni; la Corte ha rilevato che la motivazione della CTR era adeguata e basata su elementi di fatto e di diritto.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel contesto della censura sul diritto di difesa; la Corte ha escluso violazioni perché la procedura di trattazione era stata concordata/chiesta dalle parti.

  • art. 31 D.Lgs. n. 546/1992

    Riferito nella contestazione sul contraddittorio; la Corte ha valutato che non vi fosse pregiudizio alle garanzie difensive.

  • art. 101 e 183 c.p.c.

    Citati nell'ambito delle censure procedurali sul contraddittorio e sulla rappresentanza, ma la Corte non ha ravvisato violazioni che possano annullare la decisione impugnata.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in dispositivo per segnalare l'esistenza dei presupposti per un ulteriore versamento a carico della ricorrente (conseguenze economiche per soccombenza).

Massime di principio

  • In caso di cessione d'azienda, l'acquirente può essere chiamato a rispondere in via solidale per debiti tributari del cedente ai sensi dell'art.14 D.Lgs.472/1997, specialmente se la cessione è riconducibile a operazioni finalizzate a eludere il fisco.
  • Una sentenza passata in giudicato nei confronti del cedente può essere opponibile al cessionario quando sussista una successione a titolo particolare e il giudicato riguarda la stessa fattispecie sostanziale (non necessariamente la stessa persona giuridica).
  • Ai fini dell'iscrizione a ruolo, è sufficiente che la cartella indichi in modo chiaro la ragione della pretesa (es. richiamo all'accertamento definitivo e alla sentenza confermativa); non è necessario che la cartella riporti dettagliatamente tutta la ricostruzione probatoria già svolta in altro giudizio.
  • Le censure di merito sulla valutazione delle prove in sede di legittimità sono difficilmente accolte: la Cassazione sindaca soprattutto vizi di motivazione, illogicità manifesta o violazione di norme di diritto, non la semplice diversa valutazione degli elementi probatori.
  • La mancata chiamata dell'agente della riscossione in cassazione non è sempre necessaria quando la controversia non abbia ad oggetto questioni inscindibili che richiedano la sua partecipazione; inoltre l'integrazione del contraddittorio può essere evitata se il ricorso è manifestamente infondato.
  • La trattazione in pubblica udienza è lecita se le parti l'hanno espressamente richiesta o se il procedimento lo consente; una diversa forma di trattazione non vale di per sé a configurare violazione del contraddittorio se la parte non dimostra pregiudizio concreto.

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