Cassazione Civile, Sentenza n. 24460/2024 del 11/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento notificata a titolo di responsabilità solidale per IRES, IRAP e IVA anno 2003, relativa a debiti già accertati nei confronti della società cedente 3 ELLE AUTO Srl. La ricorrente contestava la legittimità della cartella sostenendo che il debito erariale si riferiva ad altra società (la cedente), che la sentenza resa nei confronti della 3 ELLE AUTO Srl non fosse opponibile alla 3 ELLE AUTO 3 Srl e che mancasse la sufficiente motivazione dell'iscrizione a ruolo e della responsabilità solidale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi dedotti: il quinto motivo (presunta violazione del contraddittorio per trattazione in pubblica udienza) è infondato perché la pubblica udienza era stata espressamente richiesta dalle parti; il primo motivo è inammissibile poiché la CTR aveva adeguatamente motivato la riconducibilità della fattispecie alla cessione d'azienda e l'opponibilità del giudicato al cessionario come successione a titolo particolare; secondo e terzo motivo (presunta carenza di motivazione della cartella) sono infondati poiché la cartella riportava espressamente il motivo della pretesa facendo riferimento all'accertamento e alla sentenza confermativa; il quarto motivo sulla valutazione delle prove è inammissibile in quanto si tratta di valutazione di merito circostanziata dalla CTR. Pertanto rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in complessivi € 30.700,00 oltre spese prenotate a debito) con richiamo all'art.13 comma 1-quater DPR n.115/2002 per eventuale ulteriore versamento.
Norme richiamate
La Trattazione avverrà in Camera di Consiglio, salvo il disposto del I° Comma dell'art. 33 del D.LGS. 546/92.
La Corte ha ritenuto legittima la trattazione in pubblica udienza in quanto le parti avevano espressamente richiesto la pubblica udienza; la formula del decreto non impedisce la discussione pubblica se richiesto.
Interpretato come prevedente la responsabilità solidale del cessionario per i debiti tributari del cedente; la CTR ha applicato tale norma per estendere la pretesa alla 3 ELLE AUTO 3 Srl in presenza di cessione d'azienda finalizzata a eludere il fisco.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la non estendibilità degli effetti della sentenza tra soggetti diversi; la Corte ha ritenuto tali norme non ostative all'opponibilità del giudicato al cessionario nei casi di successione a titolo particolare e di responsabilità ex art.14 D.Lgs.472/1997.
art. 360 c.p.c. (primo comma, nn. 3 e 4)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: i motivi sono stati inquadrati sotto le fattispecie previste (violazione di norme di diritto e vizi di motivazione/contraddittorio), ma la Corte li ha ritenuti inammissibili o infondati.
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione dell'azione dell'Amministrazione; la Corte però ha ritenuto che la cartella contenesse una motivazione sufficiente richiamando l'accertamento e la sentenza confermativa.
Citato con riferimento ai principi di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha comunque ritenuto che la cartella rispettasse l'obbligo motivazionale minimo necessario.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto la questione infondata perché la motivazione della CTR era leggibile e congrua.
Richiamato in relazione all'esigenza di motivazione delle decisioni; la Corte ha rilevato che la motivazione della CTR era adeguata e basata su elementi di fatto e di diritto.
art. 24 Cost.
Richiamato nel contesto della censura sul diritto di difesa; la Corte ha escluso violazioni perché la procedura di trattazione era stata concordata/chiesta dalle parti.
Riferito nella contestazione sul contraddittorio; la Corte ha valutato che non vi fosse pregiudizio alle garanzie difensive.
Citati nell'ambito delle censure procedurali sul contraddittorio e sulla rappresentanza, ma la Corte non ha ravvisato violazioni che possano annullare la decisione impugnata.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in dispositivo per segnalare l'esistenza dei presupposti per un ulteriore versamento a carico della ricorrente (conseguenze economiche per soccombenza).
Massime di principio
- In caso di cessione d'azienda, l'acquirente può essere chiamato a rispondere in via solidale per debiti tributari del cedente ai sensi dell'art.14 D.Lgs.472/1997, specialmente se la cessione è riconducibile a operazioni finalizzate a eludere il fisco.
- Una sentenza passata in giudicato nei confronti del cedente può essere opponibile al cessionario quando sussista una successione a titolo particolare e il giudicato riguarda la stessa fattispecie sostanziale (non necessariamente la stessa persona giuridica).
- Ai fini dell'iscrizione a ruolo, è sufficiente che la cartella indichi in modo chiaro la ragione della pretesa (es. richiamo all'accertamento definitivo e alla sentenza confermativa); non è necessario che la cartella riporti dettagliatamente tutta la ricostruzione probatoria già svolta in altro giudizio.
- Le censure di merito sulla valutazione delle prove in sede di legittimità sono difficilmente accolte: la Cassazione sindaca soprattutto vizi di motivazione, illogicità manifesta o violazione di norme di diritto, non la semplice diversa valutazione degli elementi probatori.
- La mancata chiamata dell'agente della riscossione in cassazione non è sempre necessaria quando la controversia non abbia ad oggetto questioni inscindibili che richiedano la sua partecipazione; inoltre l'integrazione del contraddittorio può essere evitata se il ricorso è manifestamente infondato.
- La trattazione in pubblica udienza è lecita se le parti l'hanno espressamente richiesta o se il procedimento lo consente; una diversa forma di trattazione non vale di per sé a configurare violazione del contraddittorio se la parte non dimostra pregiudizio concreto.
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