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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24361/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c. avverso l'ordinanza n.18152/2022 della Corte di Cassazione. FIBE deduceva un errore di fatto per omissione di esame della memoria depositata ex artt. 378 e 380-bis 1 c.p.c. (22 aprile 2022) nella quale aveva richiamato pronunce passate in giudicato (sentenze di merito) che, secondo la ricorrente, avrebbero riconosciuto il diritto di FIBE alla manleva da parte della P.C.M.; tali giudicati esterni avrebbero dovuto impedire una decisione difforme nella presente controversia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato i criteri stringenti per la revocazione per errore di fatto (errore di percezione immediatamente riconoscibile, essenziale e decisivo) e ha osservato che l'ordinanza impugnata aveva dato conto della produzione della memoria, smentendo l'affermazione di omissione. Inoltre la Corte ha ritenuto che le pronunce invocate come giudicati esterni riguardassero vicende diverse (distinti rapporti contrattuali e soggetti terzi) e dunque non producessero autorità di giudicato applicabile al presente petitum/causa petendi; perciò l'eccezione di giudicato esterno era infondata. Le spese sono a carico della ricorrente, liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito; indicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto; rinvio a precedenti decisioni analoghe (tra cui sentenza n.9422/2024) per conferma del principio applicato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma che consente la revocazione per errore di fatto; la Corte ha precisato che l'errore deve essere immediatamente percepibile, essenziale e decisivo per la decisione, non meramente una diversa interpretazione degli atti.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Comma che include l'errore di fatto tra le ipotesi revocatorie; la Corte ha applicato la giurisprudenza richiesta per circoscrivere la fattispecie agli errori di percezione oggettivi e non alle valutazioni di diritto.

  • art. 378 c.p.c.

    Riguarda le memorie difensive depositate; la Corte ha rilevato che la memoria dedotta è stata comunque considerata dall'ordinanza impugnata, escludendo l'omissione lamentata.

  • art. 380-bis, comma 1 c.p.c.

    Prevede depositi ulteriori in Cassazione; la Corte ha valutato che la produzione effettuata era nota e recepita dall'ordinanza e che la mancata accoglienza non costituisce errore di fatto.

  • art. 2909 c.c.

    Riguarda l'efficacia del giudicato; la Corte ha ricordato che il giudicato opera entro limiti rigorosi e richiede identità di persone, petitum e causa petendi per valere come 'giudicato esterno'.

  • D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater

    Norma procedurale richiamata in punto di registrazione degli atti e contributo unificato; la sentenza dà atto della sussistenza degli elementi previsti per l'applicazione della disposizione (e del possibile raddoppio del contributo).

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per errori di percezione immediatamente obiettivi, non per divergenze interpretative o valutazioni di diritto; l'incidentalità dello scritto o la non citazione puntuale non bastano.
  • La semplice mancata considerazione di argomentazioni volte a rinnovare motivi già esaminati non integra automaticamente errore di fatto se dall'atto impugnato risulta che la produzione è stata ricevuta e valutata.
  • L'autorità del giudicato esterno opera soltanto se sussiste identità soggettiva, di petitum e di causa petendi: decisioni passate su rapporti, soggetti o petizioni diverse non vincolano il giudice nella controversia attuale.
  • In Cassazione la revocazione è ulteriormente circoscritta: deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità e incidere in modo autonomo sulla sentenza di cassazione, non può rimettere in discussione valutazioni giuridiche compiute dal collegio.
  • Quando si invoca un "giudicato esterno" occorre allegare e dimostrare l'identità dell'oggetto della pretesa precedente e attuale; senza tale coincidenza l'eccezione è destinata a essere respinta.

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