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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24365/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1138/2018, che aveva rigettato l'appello di Nobili avverso la decisione del Tribunale di Sondrio (divisione di un immobile e condanna al versamento di indennità). Il ricorso era affidato a undici motivi; tuttavia la Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso improcedibile per omissione della produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, richiesta dall'art. 369, comma II, n. 2 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per mancata produzione della copia della relata di notificazione della sentenza impugnata. Ha condannato Daniela Nobili a rifondere a Fiorenzo Mancabelli le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, esborsi Euro 200,00 e accessori di legge. Ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 del DPR n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 cod. proc. civ.

    num. 2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.

    La Corte ha ritenuto obbligatoria l'allegazione della copia della relata di notificazione della sentenza impugnata; la mancata produzione determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 325 cod. proc. civ.

    comma 2 dell’art. 325 cod.proc.civ.

    Richiamata la giurisprudenza secondo cui, se risulta che la notificazione del ricorso è perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione, il giudice può verificare la tempestività anche in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata; tuttavia qui tale verifica non è stata possibile per omessa produzione della relata.

  • art. 96 cod. proc. civ.

    comma 3 dell’art. 96 cod. proc. civ.

    La Corte d'appello aveva condannato la ricorrente per lite temeraria ai sensi di questa norma; la Cassazione, pur non decidendo sul merito, riporta il richiamo normativo relativo alla decisione di merito impugnata.

  • D.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis del D.P.R. n. 115 del 2002

    La sentenza dichiara la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (importo pari a quello previsto per il ricorso) da parte del ricorrente, conformemente alle disposizioni sul contributo unificato per le impugnazioni.

  • Giurisprudenza (Sez. U, Sent. n. 10648/2017)

    Sez. U, Sentenza n. 10648 del 2017

    Principio richiamato secondo cui il difetto di procedibilità va rilevato d'ufficio e non è sanabile dalla mancata contestazione della controricorrente; la Corte applica questo principio al caso di omessa produzione della relata.

  • Giurisprudenza (Ordinanza n. 11386/2019)

    Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019

    Richiamata per il principio che, anche in difetto della relata, il giudice può ritenere procedibile il ricorso se risulta che la notificazione si è perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione.

  • Giurisprudenza (Ordinanza n. 14360/2021)

    Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021

    Richiama il principio secondo cui la copia della notificazione non è necessariamente acquisibile d'ufficio negli atti della Corte quando la notificazione è avvenuta successivamente alla definizione del giudizio di appello; conferma l'irrimediabilità dell'omissione della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Per ricorrere in Cassazione è essenziale allegare la copia della relata di notificazione della sentenza impugnata (art. 369 c.p.c., comma II, n.2); la mancata produzione può comportare l'improcedibilità del ricorso.
  • L’improcedibilità è un vizio rilevabile d’ufficio: non può essere sanata dalla mancata eccezione della controparte e impedisce l’esame nel merito.
  • Se la copia della relata non è prodotta, il ricorrente può comunque dimostrare la tempestività della notificazione attraverso altri elementi (es. prova che la notificazione si è perfezionata entro 60 giorni dalla pubblicazione), ma tale onere probatorio grava sul ricorrente e deve risultare dagli atti depositati.
  • Non fare affidamento sul fatto che la copia della notificazione sia presente nel fascicolo d'ufficio: quando la notificazione avviene dopo la definizione del giudizio di appello, spesso la copia non è acquisita agli atti della Corte e va prodotta dal ricorrente.
  • La mancata procedibilità può esporre il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e di eventuali contributi unificati aggiuntivi (DPR 115/2002, art.13).
  • Prima di proporre ricorso per cassazione, verificare e documentare attentamente le date fondamentali (data di pubblicazione della sentenza impugnata, data di notificazione del ricorso) e allegare documentazione probatoria (relata di notifica o altra prova idonea) per evitare il rischio di improcedibilità.

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