Cassazione Civile, Sentenza n. 24365/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1138/2018, che aveva rigettato l'appello di Nobili avverso la decisione del Tribunale di Sondrio (divisione di un immobile e condanna al versamento di indennità). Il ricorso era affidato a undici motivi; tuttavia la Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso improcedibile per omissione della produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, richiesta dall'art. 369, comma II, n. 2 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per mancata produzione della copia della relata di notificazione della sentenza impugnata. Ha condannato Daniela Nobili a rifondere a Fiorenzo Mancabelli le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, esborsi Euro 200,00 e accessori di legge. Ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 del DPR n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
num. 2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.
La Corte ha ritenuto obbligatoria l'allegazione della copia della relata di notificazione della sentenza impugnata; la mancata produzione determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
comma 2 dell’art. 325 cod.proc.civ.
Richiamata la giurisprudenza secondo cui, se risulta che la notificazione del ricorso è perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione, il giudice può verificare la tempestività anche in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata; tuttavia qui tale verifica non è stata possibile per omessa produzione della relata.
comma 3 dell’art. 96 cod. proc. civ.
La Corte d'appello aveva condannato la ricorrente per lite temeraria ai sensi di questa norma; la Cassazione, pur non decidendo sul merito, riporta il richiamo normativo relativo alla decisione di merito impugnata.
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis del D.P.R. n. 115 del 2002
La sentenza dichiara la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (importo pari a quello previsto per il ricorso) da parte del ricorrente, conformemente alle disposizioni sul contributo unificato per le impugnazioni.
Giurisprudenza (Sez. U, Sent. n. 10648/2017)
Sez. U, Sentenza n. 10648 del 2017
Principio richiamato secondo cui il difetto di procedibilità va rilevato d'ufficio e non è sanabile dalla mancata contestazione della controricorrente; la Corte applica questo principio al caso di omessa produzione della relata.
Giurisprudenza (Ordinanza n. 11386/2019)
Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019
Richiamata per il principio che, anche in difetto della relata, il giudice può ritenere procedibile il ricorso se risulta che la notificazione si è perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione.
Giurisprudenza (Ordinanza n. 14360/2021)
Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021
Richiama il principio secondo cui la copia della notificazione non è necessariamente acquisibile d'ufficio negli atti della Corte quando la notificazione è avvenuta successivamente alla definizione del giudizio di appello; conferma l'irrimediabilità dell'omissione della parte ricorrente.
Massime di principio
- Per ricorrere in Cassazione è essenziale allegare la copia della relata di notificazione della sentenza impugnata (art. 369 c.p.c., comma II, n.2); la mancata produzione può comportare l'improcedibilità del ricorso.
- L’improcedibilità è un vizio rilevabile d’ufficio: non può essere sanata dalla mancata eccezione della controparte e impedisce l’esame nel merito.
- Se la copia della relata non è prodotta, il ricorrente può comunque dimostrare la tempestività della notificazione attraverso altri elementi (es. prova che la notificazione si è perfezionata entro 60 giorni dalla pubblicazione), ma tale onere probatorio grava sul ricorrente e deve risultare dagli atti depositati.
- Non fare affidamento sul fatto che la copia della notificazione sia presente nel fascicolo d'ufficio: quando la notificazione avviene dopo la definizione del giudizio di appello, spesso la copia non è acquisita agli atti della Corte e va prodotta dal ricorrente.
- La mancata procedibilità può esporre il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e di eventuali contributi unificati aggiuntivi (DPR 115/2002, art.13).
- Prima di proporre ricorso per cassazione, verificare e documentare attentamente le date fondamentali (data di pubblicazione della sentenza impugnata, data di notificazione del ricorso) e allegare documentazione probatoria (relata di notifica o altra prova idonea) per evitare il rischio di improcedibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 11 set 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 24360/2024 del 11/09/2024
- Sentenza civile · 11 set 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 24361/2024 del 11/09/2024
- Sentenza civile · 11 set 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 24369/2024 del 11/09/2024
- Sentenza civile · 11 set 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 24377/2024 del 11/09/2024
- Sentenza civile · 11 set 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 24387/2024 del 11/09/2024
- Sentenza civile · 11 set 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 24402/2024 del 11/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →