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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24377/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava per cassazione la sentenza di appello che aveva rigettato le sue domande: (i) inammissione di produzione documentale integrativa e, connessamente, rigetto della domanda di riduzione delle donazioni per lesione della quota di legittima per difetto di prova; (ii) rigetto della domanda di divisione dell'unico bene caduto in successione (immobile in Vibo Valentia, via Vittorio Emanuele III, foglio 33 particella 222 sub 1). La ricorrente sosteneva che erano provate le donazioni e la lesione della quota e che la divisione del bene relitto dovesse essere disposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo profilo (contestazione relativa alla mancata ammissione documentale e, in conseguenza, alla domanda di riduzione) per genericita e per il fatto che la domanda di riduzione dipendeva da dichiarazioni di simulazione non accertate con giudicato interno. Ha invece accolto il secondo profilo, ritenendo che la domanda di divisione dell'immobile non dipendeva dalle questioni di simulazione e riduzione e, poiché i controricorrenti avevano convenuto sull'appartenenza del bene alla massa ereditaria e sulla necessità di divisione, la Corte ha cassato la sentenza limitatamente a tale punto e ha rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione perché pronunci sulla divisione dell'immobile. Ha disposto che la Corte d'appello regoli anche le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma I, n. 3

    Questa norma è stata la base della censura per violazione di norme processuali e di diritto; la Corte ha valutato i profili di legittimità dedotti e ha ritenuto parte della censura inammissibile per genericita e per mancata indicazione della rilevanza dei documenti impugnati

  • artt. 542, 554, 555, 737 c.c.

    Norme del codice civile richiamate in relazione a successione, donazione, collazione e legittima; la Corte ha richiamato i principi relativi all'onere della prova della lesione della quota di legittima e alla necessità di indicare valore della massa, limiti della lesione e ordine cronologico degli atti impugnati

  • art. 345 c.p.c.

    Norma sulla produzione documentale in grado di appello; la Corte ha richiamato la disciplina, evidenziando che la ricorrente non ha specificato quali documenti fossero tardivi e la loro rilevanza, impedendo la verifica dell'ammissibilità ai sensi dell'art. 345

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. L. 7 agosto 2012, n. 134

    Riferimento alla modifica normativa sull'ammissione dei documenti in appello; la Corte ha osservato l'applicabilita ratione temporis della disciplina e l'esigenza di rispettare i nuovi limiti di ammissione

Massime di principio

  • La domanda di divisione di un bene facente parte della massa ereditaria è autonoma rispetto a eventuali contestazioni sulla simulazione o sulla riduzione delle donazioni: se le parti contendono l'appartenenza del bene alla massa o concordano che è caduto in successione, il giudice deve comunque valutare la richiesta di divisione.
  • La produzione documentale in appello richiede specificità: occorre indicare esattamente quali documenti si intendono produrre, perché sono stati depositati tardivamente e la loro rilevanza rispetto alle questioni decidebili in appello; la genericità porta all'inammissibilità della censura relativa alla loro mancata ammissione.
  • Nelle domande di riduzione per lesione della legittima grava sul ricorrente l'onere di allegare e provare il valore della massa ereditaria, i limiti della lesione e valore e ordine cronologico degli atti dispositivi: la CTU è un mezzo ausiliario e non può supplire alla mancata specificazione e allegazione di dati essenziali.
  • Se una questione (es. simulazione di atti) non è stata ritenuta provata con giudicato interno, le domande che da quella dipendono (es. riduzione) possono risultare pregiudicate e non essere ammissibili in sede di impugnazione successiva.
  • In sede di cassazione la Corte può accogliere il ricorso in parte, cassare limitatamente ai punti ritenuti viziati e rinviare la controversia al giudice d'appello per nuovo esame e per regolare anche le spese di legittimità.

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