Cassazione Civile, Ordinanza n. 25975/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione di una professionista a un avviso di addebito INPS per contributi e sanzioni dovuti alla gestione separata per gli anni 2010 e 2011. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo prescritti i crediti; la Corte d'appello, invece, aveva ritenuto non prescritto il credito relativo al 2010 e prescritto quello relativo al 2011, applicando inoltre il regime sanzionatorio dell'omissione e non quello dell'evasione. La ricorrente ha impugnato la decisione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 2935 c.c. e travisamento del fatto, sostenendo che la raccomandata ricevuta nel 2015 riguardava l'iscrizione d'ufficio e i contributi del 2009, non quelli del 2010; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sulla gestione separata e sull'obbligo contributivo, sostenendo che per il 2010 non erano dovuti contributi perché il reddito prodotto era inferiore alla soglia di euro 5.000 e mancava un accertamento specifico dell'abitualità dell'attività professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva riportato né localizzato il contenuto della raccomandata asseritamente travisata. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per il professionista richiede non solo la percezione di reddito, ma anche l'accertamento in fatto del requisito dell'abitualità dell'esercizio della professione, da valutarsi ex ante e mediante elementi presuntivi. Poiché la Corte d'appello aveva fondato la decisione soprattutto sul dato del reddito inferiore a 5.000 euro e sul mero svolgimento dell'attività, senza uno specifico accertamento dell'abitualità, la sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Bologna anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato come norma che fissa la decorrenza della prescrizione in relazione alla possibilità di esercitare il diritto; la censura sulla sua violazione è stata però dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma processuale invocata per il vizio di travisamento del fatto/omesso esame.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La Corte ne fa applicazione per affermare l'inammissibilità del primo motivo, poiché il contenuto del documento richiamato non era riportato né localizzato in ricorso.
art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995
Norma base dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per talune attività professionali.
art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98 del 2011, conv. con l. n. 111 del 2011
Richiamato dalla ricorrente tra le norme che disciplinano il regime contributivo contestato.
art. 21, comma 8, l. n. 247 del 2012
Norma richiamata dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di disciplina previdenziale dei professionisti.
art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con l. n. 326 del 2003
La Corte richiama la soglia di euro 5.000 prevista dalla norma come parametro rilevante, precisando che il superamento della soglia non esaurisce da solo l'indagine sull'obbligo contributivo, che richiede anche l'accertamento dell'abitualità dell'attività.
Massime di principio
- In materia di iscrizione alla gestione separata, l'obbligo contributivo del professionista non deriva dal solo fatto di svolgere un'attività professionale o di percepire un reddito: occorre accertare in concreto il requisito dell'abitualità dell'esercizio della professione, quale scelta ex ante desumibile da indici fattuali e presuntivi.
- Il reddito annuo inferiore alla soglia di euro 5.000 non esclude automaticamente l'obbligo di iscrizione, ma costituisce un elemento indiziario da valutare insieme agli altri dati del caso concreto per verificare se l'attività sia abituale oppure realmente occasionale.
- Nel giudizio di cassazione, la censura che investe un documento deve rispettare l'onere di specificità e di localizzazione ex art. 366, n. 6, c.p.c.; in mancanza, la doglianza è inammissibile perché il giudice di legittimità non può controllarne la fondatezza.
- Ai fini della prescrizione, il giudice di merito deve verificare con precisione il contenuto e la riferibilità dell'atto interruttivo ai crediti oggetto di causa; tuttavia, una censura di travisamento del documento è scrutinabile solo se il documento stesso sia adeguatamente riprodotto e individuato nel ricorso.
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