Cassazione Civile, Ordinanza n. 29858/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita proposta tramite Docfa per una centrale geotermica. La contribuente aveva contestato l'inclusione nella stima di varie componenti dell'impianto, in particolare pozzi di produzione e reiniezione, vapordotti, carriponte, alternatori e trasformatori, sostenendo che fossero elementi inerenti al processo produttivo e non rilevanti catastalmente. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, escludendo alcune voci (tra cui pozzi, carriponte e resede). La CTR aveva poi accolto parzialmente l'appello principale dell'Ufficio e rigettato quello incidentale della società, ritenendo non computabili i pozzi perché assimilabili alle miniere, ma computabili vapordotti, carriponte, alternatori e trasformatori. In cassazione l'Agenzia, con un unico motivo, ha denunciato violazione degli artt. 4 e 10 r.d.l. n. 652/1939, dell'art. 1-quinquies d.l. n. 44/2005 e dell'art. 1, comma 244, l. n. 190/2014, censurando l'esclusione dei pozzi dalla rendita. La società ha proposto ricorso incidentale con tre motivi: il primo contro l'inclusione dei vapordotti; il secondo contro l'inclusione di alternatori e trasformatori; il terzo per nullità della sentenza/violazione dell'art. 115 c.p.c. per omesso esame della perizia tecnica di parte relativa ai costi e al deprezzamento per vetustà.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso incidentale della società. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, valorizzando il fatto che l'orientamento giurisprudenziale sulla questione si era consolidato solo di recente. È stata altresì data applicazione al meccanismo del contributo unificato indicato in chiusura del provvedimento, per quanto il testo fornito si interrompa dopo il richiamo normativo finale.
Norme richiamate
artt. 4 e 10 r.d.l. n. 652/1939
Definiscono i fabbricati e le costruzioni stabili rilevanti ai fini catastali; la Corte li richiama nel quadro della disciplina della rendita delle unità immobiliari speciali.
art. 1-quinquies d.l. n. 44/2005 conv. in l. n. 88/2005
Per le centrali geotermiche, secondo la Corte, i componenti essenziali e non separabili dell'impianto concorrono alla rendita catastale, anche se ubicati nel sottosuolo o lungo il ciclo produttivo.
art. 1, comma 244, l. n. 190/2014
La Corte lo richiama come norma che ha recepito le istruzioni tecniche della circolare catastale del 2012 in tema di stima degli impianti funzionali al processo produttivo.
art. 1, comma 21, l. n. 208/2015
Si applica solo dal 1 gennaio 2016; sottrae dal valore catastale le componenti impiantistiche in base al criterio della destinazione produttiva, ma non opera per il periodo anteriore oggetto di causa.
La Corte lo richiama per affermare l'irretroattività della nuova disciplina catastale introdotta dalla legge n. 208/2015.
art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28
Definisce l'unità immobiliare in base all'autonomia funzionale e reddituale, criterio valorizzato dalla Corte per includere le componenti essenziali dell'impianto.
La sua violazione non è ravvisabile per il mancato apprezzamento di una perizia stragiudiziale, che ha valore di semplice allegazione difensiva.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Parametro del ricorso per cassazione utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale nella determinazione della rendita catastale.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente incidentale per la dedotta nullità della sentenza, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La Corte osserva che il vizio non è configurabile nei termini prospettati dalla ricorrente incidentale, trattandosi di critica alla valutazione delle prove e non di omesso esame di un fatto storico decisivo.
Massime di principio
- In tema di rendita catastale delle centrali geotermiche, devono essere computate le componenti dell'impianto che, per funzione ed essenzialità, sono inscindibili dal processo di generazione dell'energia e concorrono a formare un unico bene complesso con autonoma funzionalità reddituale.
- Per il periodo anteriore al 1 gennaio 2016, la disciplina introdotta dalla legge n. 208/2015 non si applica retroattivamente; la stima va quindi effettuata secondo la normativa previgente e secondo i criteri già elaborati dalla giurisprudenza e dalla prassi tecnica recepita dal legislatore.
- Nelle centrali elettriche, anche elementi collocati a monte o a valle del generatore, o comunque nel sottosuolo, sono rilevanti catastalmente se non sono separabili senza compromettere la funzione complessiva dell'impianto e la sua autonomia funzionale e reddituale.
- La perizia stragiudiziale di parte ha natura di mera allegazione difensiva e non costituisce prova autonoma; il suo mancato esame non integra di per sé violazione dell'art. 115 c.p.c. né vizio denunciabile in cassazione, salvo ipotesi diverse e specifiche non ricorrenti nel caso di specie.
- Il sindacato di legittimità non può essere trasformato in un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove: non è consentito rimettere in discussione l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito se la motivazione è logicamente coerente e non ricorre un omesso esame di fatto decisivo.
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