Cassazione Civile, Ordinanza n. 13226/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dirigenti medici di primo livello hanno impugnato la nota con cui l'azienda sanitaria locale ha ridotto del 30% la retribuzione variabile aziendale e ha avviato il recupero delle somme mediante trattenute in busta paga a partire dal marzo 2013. I lavoratori hanno sostenuto che la decurtazione fosse illegittima perché basata su criteri errati di calcolo dei fondi contrattuali e perché l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 consente la riduzione solo del trattamento accessorio, non del trattamento fondamentale. Hanno inoltre dedotto che la riduzione era stata operata in modo forfettario e uniforme, anziché in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, e che non fosse stata previamente effettuata la revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali prevista dal CCNL. La Corte d'appello aveva invece ritenuto legittime le decurtazioni perché esecutive di norme di contenimento della spesa pubblica e aveva escluso il sindacato del giudice ordinario sui calcoli relativi ai fondi. Con il ricorso per cassazione i medici hanno denunciato: errata applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei limiti del thema decidendum; erroneo rigetto delle doglianze contrattuali sulla retribuzione di posizione e di risultato e sulla necessaria revisione delle graduazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi di ricorso per quanto di ragione, cassando la sentenza d'appello con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Ha affermato che il giudice di merito aveva errato nel ritenere legittimo un taglio forfettario del 30% sulla quota variabile della retribuzione dei dirigenti, poiché l'art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 impone la cristallizzazione del fondo al livello del 2010 e la sua ulteriore riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, con successivo ricalcolo delle somme spettanti a ciascun dirigente. Il rinvio è stato disposto per accertare compiutamente la riduzione del fondo, quantificare quanto dovuto ai lavoratori negli anni successivi al 2010 e determinare il dare-avere tra le parti sulla base dei parametri di graduazione vigenti. La Corte ha inoltre chiarito che la controversia attiene a diritti soggettivi dei medici e non esorbita dalla competenza del giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 5 c.p.c.
Sono le norme processuali invocate per censurare violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e al giusto processo.
La Corte lo richiama per affermare che trattamento economico fondamentale e accessorio del pubblico impiego sono definiti dalla contrattazione collettiva e che ai trattamenti accessori si applicano i vincoli di finanza pubblica.
art. 40, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001
Richiamato per sottolineare il legame tra contrattazione integrativa, efficienza, produttività e destinazione di una quota prevalente delle risorse ai trattamenti accessori.
art. 51 CCNL 5 dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria
La Corte lo interpreta nel senso che la graduazione delle funzioni dirigenziali determina la retribuzione di posizione, composta da parte fissa e parte variabile, collegata all'incarico e alla pesatura delle attività dirigenziali.
art. 55, comma 6, CCNL 5 dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria
Richiamato dai ricorrenti quale base della necessaria revisione contrattuale della graduazione delle funzioni.
art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010, conv. in L. 122/2010
"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio ... non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"
La norma cristallizza il monte risorse al livello del 2010 e impone una riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio; non consente tagli forfettari individuali.
art. 9, comma 1, d.l. 78/2010, conv. in L. 122/2010
Richiamato come parte del complessivo sistema di contenimento delle spese del pubblico impiego, preclusivo di incrementi retributivi per il periodo considerato.
art. 9, comma 17, d.l. 78/2010, conv. in L. 122/2010
Richiamato solo per ricordare la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale della sospensione della contrattazione collettiva a decorrere dal giorno successivo alla sentenza n. 178/2015.
Richiamato come riforma che collega retribuzione accessoria, performance e buon andamento dell'amministrazione.
Richiamato per la modifica dell'art. 40, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001.
Richiamato nel contesto della graduazione delle funzioni dirigenziali delle aziende sanitarie.
decreto regionale n. 23 del 2013
Richiamato dai ricorrenti come atto di recepimento dei criteri dell'art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010.
decreto n. 63 del 2010 del Commissario ad acta per la sanità della Regione Campania
Richiamato nella motivazione d'appello come atto di razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale sanitario.
delibera n. 760 del 2013
Richiamata dai ricorrenti per sostenere che la stessa azienda avesse successivamente adottato criteri diversi di calcolo del fondo.
Massime di principio
- Nei rapporti di pubblico impiego privatizzato il trattamento economico accessorio è determinato dalla contrattazione collettiva, ma resta soggetto ai vincoli inderogabili di finanza pubblica previsti dalla legge.
- L'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 impone di cristallizzare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio al livello del 2010 e di ridurlo solo in misura proporzionale alle cessazioni del personale in servizio.
- La riduzione proporzionale delle risorse non può essere attuata mediante un taglio percentuale uniforme e forfettario delle retribuzioni individuali, ma richiede un ricalcolo del fondo e la successiva ripartizione secondo i criteri contrattuali vigenti.
- La revisione delle graduazioni delle funzioni dirigenziali riguarda la ripartizione interna delle risorse tra gli aventi diritto e non giustifica, di per sé, una decurtazione lineare dell'ammontare complessivo del fondo.
- La controversia sul corretto ricalcolo del fondo accessorio e sulle somme dovute ai singoli dipendenti attiene a diritti soggettivi e può essere conosciuta dal giudice ordinario, senza che ciò comporti un sindacato sulla macro-organizzazione o sulla finanza pubblica in senso stretto.
- Se l'amministrazione abbia applicato in ritardo la regola di cristallizzazione e riproporzionamento del fondo, il recupero delle somme deve avvenire mediante ricostruzione del fondo, determinazione di quanto spettante a ciascun dipendente e confronto con quanto effettivamente percepito.
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