Cassazione Civile, Ordinanza n. 13209/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una successione di contratti a tempo determinato stipulati tra una lavoratrice e un ente locale dal 2011 al 2015. In primo grado era stata accertata l’abusiva reiterazione dei contratti, con condanna dell’ente al risarcimento pari a 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e con riconoscimento del diritto alle progressioni economiche. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione: ha ritenuto legittima la causale sostitutiva inserita nei contratti, ha escluso il superamento del limite di 36 mesi, ha negato il danno risarcibile perché la lavoratrice era stata stabilizzata nel 2018, e ha negato anche le progressioni economiche per mancanza, nel comparto enti locali, di automatismi legati alla sola anzianità. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: (1) violazione delle norme sui contratti a termine e del CCNL per mancanza dell’indicazione del lavoratore sostituito e omessa pronuncia sulla carenza di causale; (2) violazione del principio di non contestazione su tale profilo; (3) erronea esclusione dell’applicabilità del limite temporale dei 36 mesi; (4)-(5) erronea esclusione della nullità/abusività della reiterazione per applicazione analogica della disciplina del comparto scuola e mancata liquidazione del danno comunitario; (6)-(7)-(8) erroneo diniego delle progressioni stipendiali, omesso esame della positiva valutazione del servizio e violazione dell’art. 115 c.p.c. per la mancata contestazione della stessa valutazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e i motivi sesto, settimo e ottavo; ha accolto il terzo, il quarto e il quinto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d’appello in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità. In sintesi, la Cassazione ha ritenuto errata la decisione d’appello nella parte in cui aveva escluso l’applicazione del limite di durata dei contratti a termine per la pubblica amministrazione e nella parte in cui aveva ritenuto automaticamente satisfattiva dell’illecito la successiva stabilizzazione, senza verificare modalità e condizioni dell’assunzione. È stata invece confermata, in rito, l’inammissibilità delle censure che miravano a una rivalutazione del fatto e, nel merito, l’inammissibilità delle doglianze sulle progressioni economiche perché fondate solo sulla positiva valutazione del servizio, senza dimostrare un diritto a incrementi automatici o una specifica domanda risarcitoria da perdita di chance.
Norme richiamate
Consente l’apposizione del termine in presenza di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive; la causale sostitutiva non richiede necessariamente l’indicazione nominale del sostituito, ma deve rendere specifica e verificabile la connessione tra assunzione a termine ed esigenza temporanea.
art. 7 CCNL Enti Locali del 14.9.2000
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l’obbligo di indicare nel contratto la causa della sostituzione; la Corte osserva però che le clausole collettive si collocavano nel diverso quadro normativo precedente e non imponevano requisiti di forma ulteriori rispetto alla disciplina legale sopravvenuta.
La Corte ritiene inammissibili le censure che, sotto forma di omessa pronuncia, mirano in realtà a sollecitare una nuova valutazione di merito dei contratti e dei fatti allegati.
La non contestazione è apprezzamento riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
art. 10, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
La Corte afferma che la sua esclusione per il settore scolastico non elimina, per i rapporti della pubblica amministrazione, la generale operatività del limite di cui all’art. 5, comma 4-bis, richiamato dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
Si applica anche ai contratti a termine della pubblica amministrazione, salvo le eccezioni espressamente previste; la Corte censura la sentenza d’appello che lo aveva ritenuto inapplicabile.
È evocato per escludere l’analogia con la disciplina speciale del comparto scuola.
Richiama la disciplina del lavoro a termine nel pubblico impiego privatizzato e il vincolo di conformità alla normativa generale sui contratti a termine; la Corte ne ribadisce la portata estensiva e la riferibilità del limite temporale generale.
clausola 5 Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
L’abusiva reiterazione dei contratti a termine richiede una misura effettiva, dissuasiva e non meramente formale; la stabilizzazione del lavoratore sana l’illecito solo se vi è stretta correlazione diretta e immediata con l’abuso.
clausola 4 Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
Impone la parità di trattamento nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, ma non crea automatismi retributivi fondati sulla sola anzianità quando la contrattazione collettiva del comparto non li prevede.
È richiamato insieme alle norme collettive a sostegno della pretesa alle progressioni economiche, ma la Corte nega che da esso discenda un automatismo retributivo per il solo fatto del servizio svolto.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Viene usato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte qualifica alcune censure come inammissibili perché attengono alla rivalutazione del fatto o non colgono la ratio della decisione impugnata.
È richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti arresti giurisprudenziali.
Massime di principio
- Nel lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, la disciplina generale del contratto a termine continua a operare come parametro di legittimità, salvo espresse deroghe; la contrattazione collettiva non può svuotare i limiti legali posti alla durata e alle causali.
- La causale sostitutiva è legittima se consente di individuare in modo sufficientemente specifico l’esigenza temporanea che giustifica il termine; non è automaticamente necessario indicare il nominativo del lavoratore sostituito, salvo che la fonte collettiva o il contesto concreto impongano una specificazione ulteriore rilevante.
- La stabilizzazione successiva del lavoratore non elimina di per sé l’illecito derivante da una abusiva successione di contratti a termine: essa ha efficacia riparatoria solo quando costituisca l’effetto diretto e immediato dell’abuso e avvenga presso l’ente che lo ha commesso.
- Le procedure concorsuali o selettive, anche se riservate al personale precario, non equivalgono automaticamente a una sanzione dell’abuso se il loro esito dipende da una selezione di merito autonoma e non dalla pregressa illegittima reiterazione dei contratti.
- La parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato riguarda le condizioni di impiego nei limiti in cui l’ordinamento o il contratto collettivo prevedano effettivamente un determinato trattamento; non può essere desunta una progressione economica automatica dalla sola anzianità di servizio quando l’assetto contrattuale del comparto la esclude.
- In cassazione sono inammissibili le censure che, sotto l’apparenza della violazione di legge o dell’omesso esame, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove compiuta dal giudice di merito.
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