Cassazione Civile, Ordinanza n. 13199/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un lodo del 2 agosto 2002 con cui più enti pubblici e privati, tra cui una società aeroportuale e la Regione Lazio, si erano obbligati a trovare una soluzione occupazionale per alcuni lavoratori già dipendenti della società aeroportuale e poi transitati, ex art. 2112 c.c., alle dipendenze di una società di catering successivamente fallita, per essere infine licenziati nell’ambito di una procedura collettiva. I lavoratori hanno chiesto il risarcimento dei danni per asserito inadempimento della società aeroportuale e, per alcuni profili, della Regione Lazio. La Corte d’appello aveva già rigettato la domanda ritenendo, quanto alla società aeroportuale, che il precedente giudicato formatosi nella causa definita da Cass. n. 17168/2012 avesse accertato l’adempimento dell’obbligazione di facere e la spettanza soltanto dell’indennizzo ex art. 1381 c.c., non compatibile con un successivo risarcimento fondato sulla colpa della promittente; quanto alla Regione, aveva escluso sia l’inadempimento al lodo sia, per una parte delle domande, la specifica allegazione dell’ingiustizia dell’interruzione del trattamento di mobilità, oltre a negare la configurabilità di responsabilità ex artt. 2043 e 2049 c.c. I ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato illogicità della motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 1381 e 1218 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse esaminato i vizi della sentenza di primo grado, avesse travisato il precedente giudicato e avesse errato nel ritenere adempiuta la prestazione della società aeroportuale, oltre a contestare l’affermazione secondo cui la domanda di indennizzo ex art. 1381 c.c. del lavoratore non coinvolto nel precedente giudizio sarebbe stata inammissibile. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 1218, 1294, 2043, 2049 c.c. e degli artt. 112 e 433 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse omesso di pronunciarsi sulle censure mosse alla sentenza di primo grado e avesse erroneamente negato la responsabilità della Regione Lazio, sia per la mancata prova dell’illecito relativo al trattamento di mobilità sia, per una delle posizioni, per assenza di nesso tra la condotta regionale e il danno lamentato.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, per promiscuità, confusione e difetto di specificità/autosufficienza, oltre che in parte infondati. Ha confermato che sul rapporto con la società aeroportuale si era formato un giudicato secondo cui la società aveva adempiuto l’obbligazione di facere e che il mancato risultato utile dipendeva dal fatto del terzo, con conseguente sola debenza dell’indennizzo ex art. 1381 c.c. e non di un ulteriore risarcimento fondato su colpa della promittente. Ha inoltre ritenuto corretta la decisione sul versante Regione Lazio, osservando che per alcune domande mancava una specifica allegazione/prova dell’ingiustizia dell’interruzione del trattamento di mobilità, mentre per la domanda del lavoratore che invocava un risarcimento pieno mancavano l’individuazione della fonte della condotta colposa della Regione e del nesso causale; ha inoltre escluso la responsabilità ex art. 2049 c.c. perché tra Regione e società aeroportuale non vi era alcun rapporto di preposizione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
L’obbligo di indennizzo per la promessa del fatto del terzo è distinto e incompatibile, nel caso concreto, con una successiva domanda risarcitoria fondata sulla colpa della promittente, quando il giudicato abbia già accertato l’adempimento dell’obbligazione di facere e la mancata realizzazione del risultato per fatto del terzo.
Invocato dai ricorrenti, ma la Corte ha escluso che vi fosse un inadempimento della società aeroportuale, richiamando il giudicato formatosi sul precedente accertamento di adempimento.
Le censure di omessa pronuncia sono state ritenute generiche e infondate, poiché la Corte d’appello aveva comunque affrontato le questioni rilevanti.
Per configurare la responsabilità aquiliana della Regione Lazio occorreva allegare e dimostrare la fonte della condotta colposa e il nesso causale con il danno; tali elementi non risultavano individuati.
La norma non era applicabile, poiché presuppone un rapporto di preposizione tra autore dell’illecito e responsabile, rapporto che non sussisteva tra Regione Lazio e società aeroportuale.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non determinante nella decisione, che ha comunque escluso la responsabilità della Regione Lazio per difetto dei presupposti sostanziali.
La Corte ha rilevato che le censure d’appello sulla posizione della Regione erano state formulate in modo non puntuale rispetto a tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono state poste a carico dei ricorrenti.
Richiamato per la definizione del giudizio in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando un precedente giudicato abbia accertato l’adempimento dell’obbligazione di facere e la sola spettanza dell’indennizzo per il fatto del terzo, non può essere successivamente proposta una domanda risarcitoria che presupponga, in contrasto con quel giudicato, la colpa della medesima promittente.
- La domanda di risarcimento per responsabilità aquiliana richiede una puntuale allegazione della condotta colposa, della fonte dell’obbligo violato e del nesso causale con il danno; in mancanza, la pretesa non è accoglibile.
- La responsabilità ex art. 2049 c.c. presuppone un effettivo rapporto di preposizione; non è sufficiente una mera intersezione fattuale o coordinamento tra posizioni obbligatorie di soggetti diversi.
- In cassazione sono inammissibili i motivi che cumulate eterogenee censure di fatto e di diritto, sostanziali e processuali, senza rispettare specificità e autosufficienza, specialmente in presenza di doppia conforme.
- L’omessa pronuncia non è configurabile quando la sentenza impugnata abbia comunque affrontato, anche sinteticamente, i punti decisivi della controversia o quando la censura investa in realtà la valutazione di merito.
- In tema di promessa del fatto del terzo, l’indennizzo ex art. 1381 c.c. e il risarcimento del danno da inadempimento colposo della promittente sono rimedi concettualmente distinti e non automaticamente cumulabili.
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