Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13201/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro domestico/assistenziale nel quale la lavoratrice chiedeva differenze retributive per il periodo 2006-2009 e il TFR. La corte d'appello aveva rigettato l'appello principale della lavoratrice sulle differenze retributive, ritenendo provato che fosse stata già soddisfatta delle sue spettanze anche mediante 174 assegni bancari incassati per un importo complessivo molto superiore alle somme rivendicate, e aveva accolto parzialmente l'appello incidentale degli eredi della datrice di lavoro riducendo il TFR per un acconto di 1.000 euro dichiarato dalla stessa lavoratrice. In Cassazione la lavoratrice ha proposto cinque motivi: 1) nullità per ultrapetizione/extrapetizione, assumendo che la Corte d'appello avesse deciso su una compensazione non ritualmente proposta e su documenti tardivi; 2) nullità/violazione di legge per omessa pronuncia sulla nullità della notifica dell'appello incidentale; 3) violazione di legge e difetto di motivazione per avere considerato tardiva o comunque non esaminata l'eccezione di pagamento mediante assegni; 4) violazione di legge e vizio motivazionale sulla valutazione delle prove e sull'onere della prova del pagamento; 5) ricorso incidentale degli eredi per omessa pronuncia e difetto assoluto di motivazione sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e sull'orario di lavoro, sostenendo che la Corte d'appello avesse rigettato solo implicitamente tali censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha escluso che vi fosse extrapetizione, perché i giudici di merito non avevano accolto alcuna eccezione di compensazione ma avevano soltanto ritenuto provato il pagamento delle spettanze anche tramite gli assegni già prodotti in primo grado; ha ritenuto inammissibile o infondato il motivo sulla notifica dell'appello incidentale, rilevando che la notifica era stata rinnovata su autorizzazione della corte territoriale e che mancava specificità nella censura; ha giudicato inammissibili le doglianze sulla tardività dell'eccezione di pagamento e sulla valutazione delle prove, perché volte a contestare il merito della ricostruzione probatoria in presenza di doppia conforme; ha infine ritenuto infondato il ricorso incidentale, osservando che la corte territoriale aveva implicitamente ma chiaramente confermato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e del diritto a retribuzione e TFR, sicché non vi era omessa pronuncia. Spese compensate e disposto l'obbligo del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per censurare un preteso vizio di extrapetizione; la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito si è limitato a confermare il rigetto della domanda sulla base della prova del pagamento, senza pronunciarsi oltre la domanda o le eccezioni.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come norma sul controllo di legittimità; la Corte ritiene inammissibili o infondate le censure che mirano a una rivalutazione del merito probatorio o che difettano di specificità.

  • art. 36 Cost.

    richiamato dalla corte territoriale come parametro della retribuzione proporzionale e sufficiente; nel caso concreto è stato ritenuto non decisivo perché mancava la prova dell'obbligo di applicare il contratto collettivo invocato e risultavano comunque pagamenti idonei a coprire le spettanze.

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato per affermare che nel rito del lavoro il giudice può acquisire prove e documenti anche oltre i limiti ordinari, ferma la necessità degli oneri di allegazione.

  • art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4

    richiamato nel ricorso incidentale per dedurre un difetto di motivazione; la Corte esclude il vizio ritenendo sufficiente anche la motivazione implicita quando la decisione adottata è incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio con riserva di motivazione.

Massime di principio

  • Non vi è extrapetizione quando il giudice di merito non introduce una domanda o un'eccezione nuova, ma si limita a valorizzare il materiale probatorio per ritenere già soddisfatto il credito azionato.
  • Nel rito del lavoro il giudice può acquisire e valutare documenti e prove anche oltre i limiti ordinari, purché restino fermi gli oneri di allegazione e il contraddittorio sulle risultanze istruttorie.
  • La prova del pagamento può essere desunta anche da documentazione bancaria e da testimonianze valutate complessivamente dal giudice di merito; in cassazione non è consentita una nuova lettura del compendio probatorio se la motivazione è logicamente congrua.
  • La denuncia di omessa pronuncia non è fondata quando la decisione impugnata, pur priva di un'espressa statuizione su ogni singolo motivo, contiene una reiezione implicita incompatibile con la pretesa fatta valere dalla parte.
  • Le censure di inammissibilità o nullità degli atti di impugnazione devono essere specifiche e autosufficienti, con indicazione puntuale degli atti e delle circostanze su cui si fondano.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.