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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13179/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni dirigenti medici convenivano in giudizio l'azienda sanitaria locale lamentando che, con nota del 5 novembre 2012, l'ente aveva ridotto del 30% la retribuzione variabile aziendale e aveva recuperato le somme in busta paga a decorrere da marzo 2013. I lavoratori sostenevano che la decurtazione fosse illegittima perché l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 consentiva il contenimento del solo trattamento accessorio, non di quello fondamentale, e perché la base di calcolo era stata erroneamente individuata nell'intera consistenza dei fondi anziché nelle sole voci accessorie; deducevano inoltre la mancata preventiva revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali prevista dalla contrattazione collettiva. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il taglio lineare del 30% operato dall'azienda e aveva condannato la stessa a restituire ai due lavoratori appellanti incidentali le somme trattenute. In cassazione l'ASL deduceva violazione del d.l. n. 78 del 2010, delle linee di indirizzo commissariali regionali e delle norme contrattuali sulla retribuzione di posizione, sostenendo che la riduzione era imposta dal piano di rientro sanitario, che incideva solo sulla componente variabile/accessoria e che era stata applicata in modo proporzionale a tutti i dirigenti senza toccare il minimo contrattuale; con il secondo motivo contestava la violazione dei CCNL di area medica sulla graduazione delle funzioni e sulla ripartizione del fondo di posizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati nei limiti indicati i motivi dell'ASL. Ha affermato che l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 impone la cristallizzazione dei fondi al livello del 2010 e la loro riduzione proporzionale in caso di diminuzione del personale in servizio; tuttavia, la riduzione deve essere attuata con un ricalcolo dei fondi e delle quote spettanti ai singoli dirigenti, non mediante un taglio percentuale forfettario e uniforme del 30% sulla busta paga. Poiché la Corte d'appello aveva correttamente escluso la legittimità del taglio lineare ma aveva liquidato il dovuto senza verificare la previa riduzione dei fondi per le cessazioni dal servizio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame del dare-avere tra le parti, secondo i criteri indicati dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010

    "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (...) non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"

    La norma cristallizza i fondi al livello del 2010 e impone una riduzione automatica e proporzionale dei fondi quando diminuisce il personale in servizio; non autorizza un taglio lineare indistinto delle retribuzioni individuali.

  • art. 45, commi 1 e 3, d.lgs. n. 165 del 2001

    Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale pubblico è definito dalla contrattazione collettiva, che individua i trattamenti accessori collegati alla performance e ad altre specifiche causali.

  • art. 40, comma 3-bis, d.lgs. n. 165 del 2001

    La contrattazione integrativa deve destinare una quota prevalente delle risorse accessorie al perseguimento di efficienza, produttività e performance, in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

  • art. 51 CCNL 5 dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria

    La retribuzione di posizione dipende dalla graduazione delle funzioni dirigenziali, è composta da una quota fissa e da una quota variabile e la sua parte variabile richiede la pesatura delle attività dirigenziali.

  • art. 39 CCNL 8 giugno 2000 area medico-veterinaria

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina contrattuale della retribuzione di posizione e della sua ripartizione.

  • art. 55, comma 6, CCNL 5 dicembre 1996 area medico-veterinaria

    Richiamato dalla ricorrente quale norma di disciplina della posizione economica dei dirigenti medici.

  • art. 50, comma 3, CCNL 1998/2001 area dirigenza medica e veterinaria

    Richiamato in relazione alla necessaria revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali prima di incidere sulle posizioni economiche.

  • art. 16 L. n. 412 del 1991

    Richiamato per la domanda di eventuale maggior danno connesso alla ritardata corresponsione delle somme dovute.

Massime di principio

  • Nell'impiego pubblico privatizzato, i vincoli legislativi di finanza pubblica possono comprimere l'autonomia collettiva e prevalgono sulla disciplina contrattuale nei limiti in cui impongono la cristallizzazione e la riduzione dei fondi accessori.
  • La riduzione "in misura proporzionale" del fondo accessorio deve essere effettuata ricalcolando il fondo in relazione alle cessazioni dal servizio e poi determinando le quote individuali spettanti, non mediante un abbattimento percentuale forfettario uguale per tutti i dipendenti.
  • La retribuzione di posizione del dirigente medico è un emolumento accessorio collegato alla graduazione delle funzioni: la parte variabile presuppone una pesatura degli incarichi, mentre la quota fissa minima resta dovuta in ogni caso secondo il CCNL.
  • Se, per effetto della corretta applicazione dei vincoli di spesa, una parte del fondo non è attribuita alla retribuzione di posizione, le somme residue possono essere destinate alla retribuzione di risultato; in tal caso può prospettarsi una compensatio lucri cum damno da verificare in concreto.
  • In giudizio, la verifica della correttezza delle trattenute operate sul compenso individuale deve confrontare quanto effettivamente spettante secondo il fondo cristallizzato e riproporzionato con quanto già corrisposto, al fine di accertare il concreto dare-avere tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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