Cassazione Civile, Ordinanza n. 13204/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
I dirigenti medici avevano impugnato la nota con cui l'azienda sanitaria aveva ridotto del 30% il trattamento economico variabile aziendale e aveva recuperato le somme tramite trattenute in busta paga. In primo grado era stata riconosciuta l'illegittimità della decurtazione per la parte eccedente determinati importi; in appello, invece, l'azienda aveva ottenuto la riforma della decisione e il rigetto delle pretese dei lavoratori. Con il ricorso per cassazione i dipendenti deducevano: 1) la violazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, sostenendo che la norma imponeva una riduzione proporzionale delle risorse accessorie, non un taglio forfettario del 30% sulle retribuzioni individuali; 2) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'art. 111 Cost., perché la Corte d'appello aveva ritenuto di non poter sindacare i conteggi dell'azienda come se si trattasse di finanza regionale, mentre la domanda riguardava la lesione dei diritti individuali dei dirigenti; 3) la violazione del CCNL dirigenza medica e veterinaria, perché la riduzione era stata operata senza la previa revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali prevista dalla contrattazione collettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per quanto di ragione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Ha affermato che l'art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 consente la cristallizzazione del fondo al livello 2010 e la sua riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, ma non legittima un taglio lineare e forfettario del 30% sulle singole retribuzioni. Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare correttamente l'ammontare del fondo, depurarlo dalle quote relative al personale cessato e determinare il dare-avere tra le parti, anche alla luce della graduazione delle funzioni e dei parametri contrattuali vigenti. È stata esclusa l'idea che la controversia investisse un sindacato sulla macro-finanza regionale estraneo al giudice ordinario, poiché si tratta di diritti soggettivi dei lavoratori al corretto trattamento economico.
Norme richiamate
art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010
A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio
la norma cristallizza il fondo al livello 2010 e impone una riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio; non consente tagli lineari forfettari sulle retribuzioni individuali
il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale pubblico è definito dalla contrattazione collettiva, nei limiti delle disposizioni legislative vigenti
art. 40, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001
la contrattazione integrativa deve assicurare efficienza e produttività, destinando una quota prevalente delle risorse accessorie alla performance
art. 51 CCNL 5 dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria
la graduazione delle funzioni dirigenziali determina la retribuzione di posizione, che comprende una parte fissa e una parte variabile collegata alla pesatura dell'incarico
art. 39 CCNL 8 giugno 2000 area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa
richiamato dai ricorrenti come fonte della componente del trattamento economico collegata alla retribuzione di posizione
art. 55, comma 6, CCNL 5 dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria
richiamato dai ricorrenti in relazione alla revisione della graduazione delle funzioni
invocato per censurare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 111 Cost.
invocato in relazione al vizio motivazionale e al corretto esercizio della funzione giurisdizionale
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso
Massime di principio
- Nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato, le disposizioni legislative di contenimento della spesa prevalgono sulla disciplina collettiva, ma la loro applicazione deve avvenire secondo il testo e la ratio della norma, senza introdurre meccanismi di riduzione diversi da quelli previsti dal legislatore.
- La previsione che cristallizza le risorse destinate al trattamento accessorio a un dato anno e le riduce proporzionalmente alla diminuzione del personale impone un ricalcolo del fondo e della quota spettante ai singoli, non un taglio percentuale uniforme e diretto sulle retribuzioni individuali.
- La controversia sulla corretta applicazione del limite al fondo e sulla conseguente quantificazione del dovuto incide su diritti soggettivi dei dipendenti e rientra nella cognizione del giudice ordinario, anche se il controllo richiede verifiche contabili e di riparto delle risorse.
- La retribuzione di posizione dei dirigenti medici dipende dalla graduazione delle funzioni e presenta una parte variabile correlata alla pesatura dell'incarico; la sua eventuale revisione richiede il relativo procedimento contrattuale e non può essere surrogata da un abbattimento forfettario del trattamento.
- Se una quota del fondo accessorio non è erogata per effetto della corretta applicazione dei vincoli di legge, occorre ricostruire il dare-avere tra amministrazione e dipendente partendo dal fondo correttamente rideterminato, dai criteri di graduazione vigenti e dalle somme effettivamente percepite.
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