Cassazione Civile, Ordinanza n. 13170/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente assicurativo)
La controversia
La controversia origina da un'azione di regresso proposta dall'INAIL per recuperare i costi sostenuti in conseguenza di un infortunio occorso a un dipendente durante attività di smontaggio di un ponteggio in un cantiere edile. La corte territoriale aveva confermato la responsabilità datoriale, ritenendo che il lavoratore fosse scivolato dalla scala a pioli tra due impalcati mentre scendeva dal secondo al primo; aveva escluso che la condotta del lavoratore fosse abnorme o riconducibile a rischio elettivo, osservando che la discesa avveniva in condizioni imposte dall'attività e che mancavano dispositivi idonei a mantenere agganciata la cintura di sicurezza. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la manifesta illogicità giuridica della decisione per mancata considerazione di fatti ritenuti decisivi, sostenendo che il ponteggio fosse munito di dispositivi anti-caduta e che il lavoratore fosse dotato di cintura di sicurezza; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2697 c.c., assumendo che il ponteggio fosse regolamentare, che vi fossero cintura di sicurezza e funi di aggancio a punti fissi e che la caduta derivasse da condotta abnorme del lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, fuori dai limiti del sindacato di legittimità. Inoltre, il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato la responsabilità datoriale sia sull'omessa predisposizione di un ambiente di lavoro sicuro sia sull'omesso controllo del rispetto della normativa antinfortunistica da parte del lavoratore. La Corte ha ribadito che l'obbligo di garanzia del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. copre anche il rischio derivante da imprudenza o negligenza del prestatore, salvo il solo caso di condotta abnorme e imprevedibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di falsa applicazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; la contestazione della ricostruzione dei fatti integra, al più, un vizio motivazionale nei limiti oggi stretti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, predisponendo un ambiente di lavoro sicuro e vigilando sul rispetto delle misure antinfortunistiche; la responsabilità permane anche per il rischio derivante da imprudenza o negligenza del lavoratore, salvo condotta abnorme.
La censura richiamata dal ricorrente non è stata accolta perché fondata su una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accertata in sentenza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È stato disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, ma solo per denunciare un errore nell'interpretazione della norma astratta.
- In cassazione, la critica alla valutazione delle prove e alla ricostruzione della dinamica del fatto è ammissibile solo entro i ristretti limiti del vizio motivazionale, quando ritualmente dedotto.
- L'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro non solo di predisporre misure antinfortunistiche, ma anche di vigilare sul loro effettivo rispetto da parte dei lavoratori.
- La responsabilità datoriale è esclusa solo da una condotta del lavoratore connotata da abnormità e imprevedibilità; non basta la mera imprudenza o negligenza del prestatore.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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