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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00492/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRAP per l’anno d’imposta 2007, notificato a una professionista che svolgeva attività di servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, titolare di uno studio professionale e anche socia al 50% con il coniuge di altro studio commerciale associato. L’Ufficio riteneva sussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione e recuperava maggiore imposta per euro 3.843,00. La CTP accoglieva il ricorso della contribuente, escludendo l’autonoma organizzazione; la CTR respingeva l’appello dell’Ufficio con motivazione ritenuta dall’Agenzia apparente. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; 2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/1997, dell’art. 5, comma 3, d.P.R. 917/1986 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., per mancata valutazione complessiva degli indizi sull’autonoma organizzazione e sulla riferibilità dei compensi all’attività professionale organizzata.

La decisione

La Corte ha accolto congiuntamente i tre motivi del ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse reso una motivazione solo apparente, senza un autonomo esame degli atti e senza reale confutazione dei motivi di appello dell’Ufficio; inoltre ha rilevato l’omissione di ogni valutazione del compendio indiziario allegato dall’Agenzia, in particolare della partecipazione della contribuente a una struttura associata e dell’affidamento a tali soggetti della gestione contabile della clientela. Richiamato il principio sul presupposto IRAP dell’autonoma organizzazione e sull’onere probatorio gravante sul contribuente nei giudizi di rimborso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    presupposto dell'autonoma organizzazione

    l'IRAP colpisce l'attività autonomamente organizzata; il requisito ricorre quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo o lavoro altrui non occasionale.

  • art. 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamato insieme all'art. 2 nella censura di violazione della disciplina IRAP e della base imponibile.

  • art. 5, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato ai fini della determinazione del reddito rilevante in relazione ai compensi professionali e alla loro scorporabilità.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni e valutazione del compendio indiziario.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici e inferenza da elementi indiziari.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione apparente della sentenza di merito è dedotta come causa di nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, ritenuta violata per motivazione apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per l'omessa pronuncia sui motivi di appello dell'Ufficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull'IRAP relativa a professionisti, il presupposto dell'autonoma organizzazione va verificato in concreto e per ciascun anno d'imposta controverso, poiché la presenza della struttura organizzativa può variare nel tempo.
  • In tema di rimborso IRAP, l'onere di provare l'insussistenza del presupposto impositivo grava sul contribuente.
  • L'autonoma organizzazione ricorre solo se il professionista sia responsabile della struttura e questa sia effettivamente riferibile alla sua sfera organizzativa, oppure se egli si avvalga in modo non occasionale di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o di lavoro altrui oltre una soglia meramente esecutiva.
  • Se il professionista opera anche all'interno di uno studio associato, non basta la mera allegazione di un'attività individuale distinta: egli deve dimostrare di non beneficiare dei vantaggi organizzativi derivanti dall'adesione alla struttura associata.
  • Il giudice di merito deve esaminare e motivare sui singoli elementi indiziari offerti dalle parti; una decisione che si limiti a un richiamo apodittico alla pronuncia di primo grado o ometta di valutare il compendio probatorio integra vizio di motivazione e può determinare cassazione.
  • Quando i compensi derivano da attività professionali diverse, è necessario verificare la separabilità dei redditi e dei presupposti impositivi; in mancanza di adeguata prova della scorporabilità, il diniego del rimborso può essere legittimo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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