Cassazione Civile, Ordinanza n. 27420/2021 del 08/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva chiesto al Tribunale di Venezia il riconoscimento dello status di rifugiato, o in subordine della protezione sussidiaria o del permesso per motivi umanitari, dopo il rigetto amministrativo della domanda da parte della Commissione territoriale. A sostegno della domanda aveva dichiarato di aver lasciato il Senegal perché accusato dai genitori della fidanzata di essere responsabile della morte di lei, avvenuta durante il parto del figlio concepito con il ricorrente, in un contesto di opposizione familiare al fidanzamento per differenza religiosa. Il Tribunale ha rigettato la domanda. In cassazione il ricorrente ha sollevato preliminarmente quattro questioni di legittimità costituzionale: due sul d.l. 113/2018, da applicarsi solo se ritenuto rilevante, e due sul d.l. 13/2017 per asserita mancanza dei presupposti di necessità e urgenza e per la soppressione dell'appello e il rito camerale senza udienza pubblica. Nel merito del ricorso ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 e 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, per omessa valutazione del rischio di violenze in ragione della sua omosessualità; 2) violazione delle medesime disposizioni per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria nonostante l'obbligo di abbandonare la Libia a causa del conflitto civile e pur avendo svolto un regolare rapporto di lavoro in quel paese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative al d.l. 113/2018 per difetto di rilevanza, poiché la nuova disciplina non si applicava alla domanda proposta prima della sua entrata in vigore, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite sulla persistenza del regime precedente per le domande di protezione umanitaria già proposte. Ha ritenuto manifestamente infondate le questioni sul d.l. 13/2017, richiamando precedente conforme. Quanto ai due motivi di ricorso, li ha dichiarati inammissibili perché introducevano fatti nuovi non esaminati dal Tribunale: l'omosessualità non era stata dedotta come motivo di fuga nel giudizio di merito, e il profilo del lavoro regolare e dell'abbandono della Libia per il conflitto civile non risultava essere stato posto nei termini prospettati in cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
La disciplina della protezione umanitaria è richiamata come base normativa della domanda; per le istanze proposte prima del 5 ottobre 2018 continua ad applicarsi il regime previgente, non essendo retroattiva la modifica introdotta dal d.l. 113/2018.
art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
È richiamato quale norma collegata alla valutazione della protezione umanitaria/sussidiaria, ma i motivi vengono dichiarati inammissibili perché fondati su fatti non dedotti nei gradi di merito.
La Corte ribadisce che la nuova disciplina non si applica alle domande di permesso per motivi umanitari proposte prima della sua entrata in vigore.
Le censure di costituzionalità relative al decreto sono reputate manifestamente infondate in conformità alla giurisprudenza di legittimità richiamata.
art. 77 Cost.
La doglianza di incostituzionalità per difetto dei requisiti di necessità e urgenza è ritenuta manifestamente infondata sulla base di precedente della Corte.
art. 24 Cost.
La censura sulla soppressione del grado di appello e sul rito camerale senza udienza pubblica è ritenuta manifestamente infondata.
art. 111 Cost.
La censura sul rito camerale e sull'assenza di udienza pubblica è ritenuta manifestamente infondata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È la base del contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Le questioni di legittimità costituzionale sono inammissibili quando difettano di rilevanza rispetto alla fattispecie concreta, come accade se la norma censurata non è applicabile alla domanda introdotta prima della sua entrata in vigore.
- In materia di protezione umanitaria, la disciplina applicabile è quella vigente al momento della proposizione della domanda; le modifiche normative successive non si applicano retroattivamente alle istanze già presentate.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotti per la prima volta fatti costitutivi del diritto azionato che non risultino dedotti e valutati nel merito; i motivi fondati su circostanze nuove sono inammissibili.
- La censura di omesso esame o di violazione di legge non può essere usata per mutare il fatto costitutivo posto a base della domanda rispetto a quello esaminato dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, quando dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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