Cassazione Civile, Ordinanza n. 27365/2021 del 08/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un ente consortile aveva convenuto in giudizio il difensore chiedendo l’accertamento dell’assenza di qualsiasi ulteriore compenso per l’attività svolta dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato in relazione all’impugnativa di alcuni provvedimenti amministrativi, assumendo la nullità del mandato professionale e l’insussistenza del credito richiesto in via stragiudiziale. Il difensore aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale di pagamento dei compensi. Il tribunale aveva accolto la tesi dell’ente, dichiarando nulla la pretesa del professionista; la corte d’appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva: 1) violazione della disciplina sul patrocinio dinanzi al Consiglio di Stato, sostenendo di essere abilitato e di avere quindi diritto al compenso, nonché l’efficacia preclusiva del giudicato sulla regolarità della costituzione; 2) omesso esame di fatti decisivi e vizio della liquidazione dei compensi, perché la corte territoriale avrebbe considerato solo una parte delle attività e non avrebbe correttamente applicato i criteri tariffari in relazione ai numerosi ricorsi e alle più parti rappresentate; 3) violazione delle norme tariffarie e dell’art. 2225 c.c., poiché, trattandosi di causa di valore indeterminabile, secondo il ricorrente avrebbero dovuto applicarsi i parametri tariffari invocati con conseguente maggiore liquidazione. La Corte ha ritenuto infondato il primo e il terzo motivo, ma fondato il secondo nei termini indicati in motivazione, rilevando che la quantificazione dei compensi non era coerente con il numero dei ricorsi e delle attività svolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, respingendo gli altri due. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito sul diritto al compenso in relazione all’attività dinanzi al Consiglio di Stato è rimasta ferma nei termini affermati dal giudice di merito, mentre è stata rimessa al giudice di rinvio la corretta liquidazione delle spettanze per l’attività difensiva svolta e per i relativi criteri tariffari.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il primo e il terzo motivo
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto con il secondo motivo
richiamato dal ricorrente per sostenere l’abilitazione al patrocinio dinanzi al Consiglio di Stato nei giudizi amministrativi di appello
richiamato dal ricorrente in relazione all’appellabilità delle ordinanze cautelari e all’estensione delle regole processuali del TAR
art. 4 R.D.L. 1578/1933
interpretato dalla Corte come norma che consentiva il patrocinio dinanzi al Consiglio di Stato solo ai difensori iscritti all’albo speciale per la difesa nei giudizi di legittimità
art. 35 R.D. n. 1054/1924
ritenuto applicabile ratione temporis; i ricorsi al Consiglio di Stato dovevano essere firmati da un avvocato ammesso al patrocinio in Cassazione
art. 6 R.D. n. 642/1907
richiamato come ulteriore conferma dell’obbligo di ministero di avvocato abilitato per i giudizi davanti al Consiglio di Stato
"per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori"
richiamato come conferma del regime di patrocinio dinanzi al Consiglio di Stato
la prestazione professionale svolta senza abilitazione/iscrizione all’albo comporta nullità assoluta del rapporto e impedisce ogni pretesa di compenso
richiamato per qualificare come nullo il contratto di patrocinio privo del requisito soggettivo dell’abilitazione
invocato dal ricorrente nel terzo motivo in tema di compenso del prestatore d’opera intellettuale
richiamato dal ricorrente come criterio tariffario per la liquidazione
la Corte afferma che, nella liquidazione degli onorari, il valore della causa è determinato secondo le regole processuali; per i giudizi amministrativi il superamento dei valori di riferimento non è automatico ma discrezionale e legato alla particolare importanza della causa
Massime di principio
- La prestazione professionale di patrocinio svolta in difetto dell’abilitazione richiesta dalla legge per quel grado di giudizio rende nullo il rapporto professionale e preclude al difensore qualsiasi diritto al compenso nei confronti del cliente.
- Quando la legge e la tariffa prevedono criteri di liquidazione commisurati al valore indeterminabile della controversia, il giudice deve applicarli secondo il numero delle cause e delle attività concretamente svolte, motivando il percorso di calcolo; una liquidazione incoerente rispetto a tali dati è censurabile in cassazione.
- Nei giudizi amministrativi, l’aumento dei valori tariffari per le cause di valore indeterminabile non opera in modo automatico, ma richiede una valutazione discrezionale della particolare importanza dell’oggetto, delle questioni trattate e dei risultati utili conseguiti.
- La valutazione sulla particolare importanza della controversia e sulla quantificazione tariffaria è un apprezzamento di fatto del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27357/2021 del 08/10/2021
- ordinanza_civile · 8 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27358/2021 del 08/10/2021
- ordinanza_civile · 8 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27359/2021 del 08/10/2021
- ordinanza_civile · 8 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27361/2021 del 08/10/2021
- ordinanza_civile · 8 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27364/2021 del 08/10/2021
- ordinanza_civile · 8 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27366/2021 del 08/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →