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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27364/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un architetto aveva convenuto in giudizio un ente pubblico per ottenere il pagamento di compensi professionali relativi alla redazione, insieme ad altri tecnici, di un piano territoriale, di un regolamento e di piani particolareggiati di zone altomontane. La Corte d'appello aveva confermato solo parzialmente il credito professionale, quantificandolo in una somma inferiore a quella richiesta, e aveva compensato le spese di primo grado. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 6 della legge n. 404/1977 e dell'art. 36 Cost., sostenendo che l'onorario dovesse considerarsi unitario e poi ripartito tra i soggetti che avevano effettivamente lavorato; 2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., assumendo che il disciplinare del 1997 fosse stato interpretato solo secondo il tenore letterale e non secondo la comune intenzione delle parti, che avrebbe rinviato al disciplinare del 1992 anche per gli onorari; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la Corte territoriale considerato i criteri di determinazione degli onorari; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese di primo grado, nonostante la soccombenza della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, fondata sull'inapplicabilità del precedente disciplinare del 1992 e sulla rilevanza del diverso disciplinare sottoscritto nel 1997, contenente specifiche clausole sul compenso. Ha respinto il secondo motivo osservando che, in sede di legittimità, non basta contrapporre una propria lettura del contratto, essendo sufficiente che l'interpretazione del giudice di merito sia plausibile; nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato sia il testo del disciplinare del 1997 sia il comportamento successivo delle parti, incluso un carteggio della professionista che mostrava consapevolezza dell'importo pattuito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non era indicato con sufficiente specificità il fatto storico decisivo asseritamente omesso e, comunque, la questione sui criteri di calcolo non era decisiva rispetto alla ratio della decisione di merito. Ha infine rigettato il quarto motivo, ritenendo corretta la compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca derivante dall'accoglimento solo parziale della domanda creditoria. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dichiarato, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 L. n. 404/1977

    è stato richiamato come norma che fissa un tetto massimo di spesa, ma non incide sulla debenza di somme non dovute in base al contratto successivamente sottoscritto

  • art. 36 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'unitarietà dell'onorario, ma non accolto

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    la loro violazione non può essere dedotta limitandosi a contrapporre una diversa interpretazione del contratto; occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo dello scostamento

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    impone l'indicazione specifica degli atti e dei fatti su cui il ricorso si fonda

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiede il deposito degli atti e documenti rilevanti ai fini della censura

  • art. 91 c.p.c.

    la compensazione delle spese è compatibile con la soccombenza reciproca, anche quando l'accoglimento sia solo parziale e quantitativo

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro l'interpretazione di una clausola contrattuale, non è sufficiente invocare in modo generico gli artt. 1362 e ss. c.c.: il ricorrente deve indicare con precisione quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
  • Se una clausola contrattuale è suscettibile di più letture plausibili, la Corte di cassazione non può sostituire la propria interpretazione a quella adottata dal giudice di merito, purché quest'ultima sia logicamente e giuridicamente sostenibile.
  • L'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non integra il vizio la semplice mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori, se il fatto storico è comunque stato considerato.
  • La censura di omesso esame deve essere formulata con specificità, indicando il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività.
  • La soccombenza reciproca può sussistere anche quando la domanda sia accolta solo in parte sotto il profilo quantitativo; in tal caso la compensazione delle spese di lite è legittima.
  • Una norma che ponga un limite massimo di spesa non consente, da sola, di superare o neutralizzare la disciplina negoziale specificamente pattuita tra le parti per la determinazione del compenso.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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