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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27359/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Ha escluso ogni statuizione sulle spese, rilevando che, nel caso concreto, l'atto di rinuncia conteneva anche la contestuale accettazione della controparte.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (preponente)

La controversia

La controversia trae origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della società resistente per il pagamento del cosiddetto "contributo di ingresso" dovuto in conseguenza della cessazione di un rapporto di agenzia. Il Tribunale di Milano aveva respinto l'opposizione e la Corte d'appello di Milano aveva confermato la decisione. La società ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, ma nel corso del giudizio ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con contestuale accettazione della controparte. La Corte ha esaminato gli effetti della rinuncia nel giudizio di legittimità, richiamando l'art. 390 c.p.c. e precisando che la rinuncia al ricorso è atto unilaterale recettizio che determina l'estinzione del processo senza necessità di accettazione delle altre parti; la comunicazione/notifica alle controparti rileva solo ai fini delle spese ex art. 391 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto

    Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è efficace come atto unilaterale recettizio e produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.

  • art. 306 c.p.c.

    È richiamato in via comparativa: diversamente da quanto previsto per la rinuncia nel processo ordinario, nel giudizio di cassazione non è richiesta l'accettazione delle altre parti.

  • art. 391 c.p.c.

    la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale

    La comunicazione/notifica agli avvocati delle controparti serve essenzialmente a consentire l'adesione alla rinuncia e a evitare la condanna alle spese del rinunziante.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se validamente sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale, è atto unilaterale recettizio idoneo a determinare l'estinzione del processo senza bisogno di accettazione della controparte.
  • Gli adempimenti di comunicazione o notificazione della rinuncia alle controparti non incidono sulla validità ed efficacia dell'atto, ma rilevano principalmente ai fini della regolazione delle spese di lite.
  • L'adesione della controparte alla rinuncia può escludere la condanna alle spese del rinunziante, secondo la disciplina dell'art. 391 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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