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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27357/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra il titolare di un allevamento e i proprietari di un fondo vicino. Questi ultimi avevano agito per ottenere la conferma di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. relativo all'igiene dell'allevamento, oltre al risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'invasione di insetti e per l'inosservanza di regole igieniche nella conduzione dell'impianto. Il convenuto aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale, lamentando che le costruzioni presenti sul fondo avversario non rispettassero le distanze legali rispetto alla propria stalla. In primo grado il tribunale confermava il provvedimento urgente, riconosceva il danno agli attori e rigettava la riconvenzionale. In appello la decisione veniva confermata. In cassazione il soccombente proponeva quattro motivi: 1) violazione dell'art. 873 c.c. e della delibera regionale veneta del 22.12.1989, sostenendo che la disciplina sulle distanze tra abitazioni e allevamenti fosse applicabile perché le costruzioni dei resistenti sarebbero state rese agibili solo nel 1998; 2) violazione dell'art. 873 c.c. in relazione al PRG comunale, deducendo che dovesse operare una distanza reciproca di 50 metri anche per le abitazioni; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la distanza tra la stalla e un rustico ad uso magazzino dei resistenti, inferiore al limite comunale; 4) nullità della sentenza per omessa motivazione sulla domanda di riduzione in pristino del rustico condonato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi, chiarendo che la disciplina regionale invocata non integra l'art. 873 c.c. perché ha natura igienico-sanitaria e non edilizia; la stessa non può quindi fondare la pretesa applicazione della distanza legale civile. Ha inoltre rilevato che la questione della priorità di utilizzo tra gli edifici era stata già esaminata dal giudice di merito, il quale aveva accertato che i resistenti avevano ottenuto la concessione edilizia per i lavori sugli annessi rustici nel 1985, mentre l'allevamento del ricorrente era stato autorizzato nel 1986, con conseguente priorità a favore dei resistenti ai fini dell'art. 844, comma 2, c.c. Non vi era dunque omesso esame né omessa motivazione su un fatto decisivo. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito. Ha però corretto la motivazione in diritto della sentenza impugnata, precisando che la normativa regionale sulle distanze dagli allevamenti non è norma integrativa dell'art. 873 c.c., ma disciplina igienico-sanitaria dell'attività di allevamento. Ha inoltre ritenuto infondate le censure sul PRG e sull'omesso esame del fatto decisivo, perché il giudice di merito aveva già accertato la priorità temporale dei resistenti nell'uso degli edifici rilevante ex art. 844, comma 2, c.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    Indicato come base del provvedimento d'urgenza originariamente chiesto e confermato nei gradi di merito.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per fondare la violazione delle distanze legali; la Corte precisa che i regolamenti o atti regionali evocati non integrano questa norma quando perseguono finalità igienico-sanitarie e non edilizie.

  • Delibera Giunta Regionale del Veneto 22.12.1989

    La Corte esclude che abbia natura di norma integrativa dell'art. 873 c.c.; la qualifica come disciplina volta a prescrivere una distanza di sicurezza sotto il profilo igienico-sanitario.

  • art. 844, comma 2, c.c.

    Applicato dal giudice di merito per valorizzare la prevenzione temporale, ritenendo prioritaria l'esistenza e l'uso dei fabbricati dei resistenti rispetto alla successiva realizzazione dell'allevamento del ricorrente.

  • art. 132 c.p.c.

    La doglianza di nullità per omessa motivazione viene respinta perché la questione era stata già affrontata con motivazione puntuale dal giudice di merito.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di correggere la motivazione in diritto della sentenza impugnata, mantenendone fermo il dispositivo.

  • art. 385 c.p.c.

    Richiamato per la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Usato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Le norme regionali o locali che disciplinano le distanze tra abitazioni e allevamenti non integrano automaticamente l'art. 873 c.c. se hanno finalità prevalentemente igienico-sanitarie e non edilizie.
  • Quando una prescrizione urbanistica o regolamentare è specifica per una sola tipologia di manufatto, non è consentito estenderla in via interpretativa ad altri manufatti sulla base di un generico criterio di reciprocità, se ciò contrasta con il testo della disciplina applicabile.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo è infondata se il fatto dedotto risulta già esaminato e valorizzato dal giudice di merito, anche se la parte non condivide la valutazione compiuta.
  • Ai fini dell'art. 844, comma 2, c.c., la priorità temporale di insediamento o di utilizzo rileva come criterio decisivo nella valutazione delle immissioni e delle contestazioni tra attività e fabbricati vicini.
  • Il giudice di legittimità può correggere la motivazione giuridica errata della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàResponsabilità da cose e animali
RamiProcesso civileDiritti realiResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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