Cassazione Civile, Ordinanza n. 27361/2021 del 08/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria fondo servente)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio la proprietaria di un fondo confinante per ottenere l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di passaggio da essa vantata sul loro fondo e il conseguente divieto di transito a piedi o con mezzi. La convenuta aveva resistito deducendo di aver acquistato il terreno da un dante causa che le aveva garantito l'esistenza del passaggio; aveva inoltre allegato un precedente giudizio di negatoria servitutis promosso nel 1993 contro il dante causa, la successiva azione possessoria da lei intrapresa contro i Caovilla, e aveva chiesto in riconvenzionale l'accertamento dell'usucapione della servitù, o in subordine la costituzione di servitù coattiva per interclusione, con rimozione degli ostacoli al transito. Il Tribunale aveva accolto la domanda della convenuta dichiarando acquistata per usucapione la servitù di passaggio; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale dei Caovilla e accolto quello incidentale della controparte, ordinando la rimozione di ogni ostacolo dal sedime di servitù. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello perché in larga parte manoscritta e difficilmente leggibile; 2) violazione dell'art. 1158 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che il possesso utile all'usucapione era stato interrotto e impedito per lungo tempo, che la notifica dell'atto di citazione del 1993 avrebbe interrotto il decorso del tempo e che la Corte avrebbe valutato in modo contraddittorio le prove testimoniali; 3) violazione degli artt. 2943 e 1165 c.c., assumendo che l'interruzione si fosse verificata con la consegna del plico all'ufficiale giudiziario e che la notifica del 1993, validamente instaurata secondo la normativa vigente all'epoca, dovesse produrre effetti interruttivi nonostante la successiva declaratoria di nullità della notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha escluso la nullità della sentenza d'appello per mera difficoltà di lettura, rilevando che il testo era comunque comprensibile con una lettura attenta e che i ricorrenti avevano dimostrato di averne colto il contenuto, articolando specifiche censure. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché generico nella parte in cui richiamava documentazione non specificamente individuata, risolventesi in una richiesta di rivalutazione del merito, e perché la doglianza motivazionale non era più deducibile nei termini prospettati, oltre a ritenere irrilevante l'allegazione dell'esistenza di altro accesso al fondo. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, fondata sulla mancata trascrizione della domanda contro il dante causa e quindi sull'inopponibilità alla resistente, e riproponeva una tesi già respinta senza spiegare perché un atto poi dichiarato nullo dovesse produrre effetti interruttivi. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'usucapione della servitù presuppone il possesso continuato per il tempo di legge; la censura che contesti tale presupposto deve confrontarsi con la ratio della decisione e con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
L'effetto interruttivo della prescrizione/decadenza richiamato dai ricorrenti è escluso se l'atto giudiziale non è idoneo a produrre effetti verso il destinatario per difetti della notificazione dichiarati con giudicato.
Le norme sull'usucapione richiamano, per quanto compatibili, le disposizioni in tema di prescrizione; la parte che invochi l'interruzione del termine deve dedurre un atto efficace e ricettizio nei confronti del soggetto interessato.
La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.
Il vizio motivazionale non è configurabile nei termini di una generica insufficienza o contraddittorietà della motivazione, come già chiarito dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte.
È richiamata la possibilità, secondo un orientamento giurisprudenziale, di ottenere copia scritturata a stampa della sentenza in caso di difficoltà di lettura del testo autografo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La mera difficoltà di lettura di una sentenza manoscritta non ne determina la nullità se il testo, letto con attenzione, consente comunque di comprendere in modo univoco le ragioni della decisione e ha permesso alla parte di esercitare pienamente il diritto di difesa.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile se si limita a riproporre la tesi già disattesa senza criticare specificamente il percorso argomentativo decisivo adottato dal giudice di merito.
- In tema di usucapione della servitù, chi invoca l'interruzione del termine deve allegare e dimostrare un atto efficace nei confronti del destinatario; un atto giudiziale dichiarato nullo nella notificazione non può essere assunto, senza ulteriori argomentazioni, come idoneo a produrre effetti interruttivi.
- Le censure che sollecitano una nuova valutazione della documentazione e delle prove testimoniali sono inammissibili in cassazione quando mirano, in sostanza, a sostituire la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La doglianza sulla motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può risolversi in una generica contestazione di insufficienza o contraddittorietà, dovendo investire un fatto decisivo omesso nei limiti consentiti dalla giurisprudenza di legittimità.
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