Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27358/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di agenzia che le parti avevano riformulato con un accordo del giugno 2011, prevedendo la cedibilità del contratto solo con previo consenso scritto dell'altra parte, consenso che non poteva essere irragionevolmente negato. La società preponente aveva ceduto a una diversa società il ramo d'azienda relativo alla commercializzazione di lubrificanti e aveva chiesto all'agente di aderire alla cessione del contratto; l'agente aveva rifiutato, ritenendo non affidabile la cessionaria per le sue dimensioni, la conoscenza limitata del mercato e la sua organizzazione locale. Il Tribunale aveva ritenuto legittimo il dissenso e aveva riconosciuto all'agente indennità di mancato preavviso, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica. La Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione, reputando irragionevole il rifiuto sulla base di dati economici e documentali relativi alla cessionaria, e ha negato tutte le indennità connesse alla cessazione del rapporto. In cassazione l'agente ha dedotto: (1) che la Corte d'appello aveva utilizzato un bilancio della cessionaria non formalmente acquisito in giudizio, con violazione delle norme processuali sul rito del lavoro, dell'art. 115 c.p.c., del diritto di difesa e del giudicato interno; (2) che la sentenza aveva errato nel ritenere irragionevole il dissenso e nel ripartire l'onere della prova, oltre che nell'interpretare la clausola contrattuale sulla cedibilità; (3) che la resistente non aveva provato una circostanza specifica, cioè la durata dei rapporti commerciali della cessionaria con un noto gruppo petrolifero, nonostante la contestazione dell'agente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile o comunque infondato perché cumulava censure eterogenee, tendeva a una nuova valutazione del merito e, in ogni caso, la decisione di appello non si fondava esclusivamente sul bilancio contestato ma su un complesso di elementi documentali e argomentativi già desumibili dagli atti; inoltre, nel rito del lavoro l'ammissione di documenti in appello rientra nei poteri discrezionali del giudice. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che le parti avevano pattuito che il consenso alla cessione non potesse essere irragionevolmente negato e che, perciò, era l'agente a dover dimostrare la ragionevolezza del proprio rifiuto; l'interpretazione della clausola è stata ritenuta conforme ai canoni ermeneutici e insindacabile in cassazione. Ha rigettato infine il terzo motivo, rilevando che la contestazione dell'agente riguardava solo la durata dei rapporti commerciali e non la loro esistenza, e che comunque la censura non era decisiva rispetto alla ratio della decisione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    nel ricorso per cassazione non è consentita la mescolanza di censure eterogenee e la doglianza deve essere specificamente ricondotta al corretto vizio denunciato

  • art. 115 c.p.c.

    la censura sul suo asserito mancato rispetto, nel caso concreto, si risolveva in una critica alla valutazione del materiale probatorio

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la Corte non ha ravvisato violazione concreta

  • art. 324 c.p.c.

    il preteso giudicato interno non è stato ritenuto configurabile, perché il Tribunale non aveva deciso espressamente sulla documentazione tardiva e non vi era stata specifica impugnazione del relativo capo

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in tema di giudicato sostanziale, ma escluso nel caso concreto

  • artt. 416, 420, 421 e 437 c.p.c.

    comma 3; commi 5, 6, 7; commi 1 e 2; comma 2

    nel rito del lavoro il giudice di appello può ammettere nuovi documenti o nuove prove nell'esercizio di poteri discrezionali, insindacabili in cassazione

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ha ritenuto che, alla luce della clausola pattizia, l'onere di dimostrare la ragionevolezza del rifiuto alla cessione gravasse sull'agente

  • artt. 1362 ss. c.c.

    l'interpretazione della clausola contrattuale va compiuta secondo i canoni legali di ermeneutica, a partire dal tenore letterale e dalla comune intenzione delle parti

  • art. 1363 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che la sentenza d'appello avesse violato l'interpretazione sistematica delle clausole

  • art. 1367 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che l'interpretazione adottata producesse un effetto abrogativo della clausola

  • art. 96 c.p.c.

    richiesto dall'agente in appello incidentale per responsabilità aggravata, ma la domanda non è stata accolta

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la deduzione cumulativa e indistinta di violazioni di legge e vizi motivazionali quando la censura non consenta di individuare con precisione la regola giuridica asseritamente violata e il decisum investito.
  • La violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta; la contestazione della valutazione del materiale probatorio o della ricostruzione del fatto appartiene invece al merito e non può essere trasformata in un nuovo giudizio di cassazione.
  • Nel rito del lavoro l'ammissione di nuovi documenti o prove in appello rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede una motivazione espressa sull'indispensabilità, essendo tale motivazione implicita nel provvedimento.
  • Quando le parti pattuiscono che il consenso alla cessione di un contratto non possa essere irragionevolmente negato, il giudice deve verificare la ragionevolezza del dissenso alla luce della clausola, e chi oppone il rifiuto deve provare le ragioni che lo giustificano.
  • L'interpretazione delle clausole contrattuali è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica o insufficiente, non per una diversa lettura del contenuto negoziale.
  • La deduzione di un vizio probatorio non è decisiva quando, nella motivazione della sentenza impugnata, la conclusione di merito si fonda su una pluralità di rationes autonome, ciascuna idonea da sola a sorreggere il decisum.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaLicenziamentoImpugnazioni
RamiContrattiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.