Cassazione Civile, Ordinanza n. 30224/2021 del 27/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione a un'istanza di rimborso ex art. 9, comma 17, della L. 289/2002, relativa al 90% delle imposte versate negli anni 1990-1992. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e poi conferma in appello, sul presupposto che avesse diritto al rimborso, che la domanda fosse tempestiva e che la normativa sopravvenuta non incidesse sul diritto sostanziale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha dedotto l'inammissibilità del ricorso originario e la nullità della sentenza per violazione degli artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'istanza di rimborso non indicasse il quantum richiesto e non fosse quindi idonea a provocare un silenzio-rifiuto impugnabile; (2) ha denunciato la violazione dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. 91/2017 conv. in L. 123/2017, assumendo che la normativa sopravvenuta dovesse applicarsi anche al giudizio in corso e dimezzasse l'ammontare del rimborso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché l'Agenzia non aveva prodotto né riportato nel ricorso il contenuto della richiesta di rimborso, impedendo il controllo sulla dedotta omissione dell'indicazione del quantum. Ha poi respinto il secondo motivo, affermando che lo ius superveniens invocato non incide sul titolo del diritto al rimborso, ma eventualmente solo sulla fase esecutiva o di ottemperanza; in mancanza di disposizioni transitorie, i limiti quantitativi sopravvenuti non si applicano ai giudizi in corso. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del contribuente. È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la ricorrente amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
istanza di rimborso della somma di € 5.108,21, ex art. 9 comma 17 della l. 289/02, del 90% delle imposte versate negli anni 1990-1992
costituisce il fondamento normativo del preteso diritto al rimborso richiesto dal contribuente
artt. 18, 19 e 21, d.lgs. 546/1992
violazione e falsa applicazione degli artt.18, 19 e 21, d.lgs. n.546 del 1992
richiamati dall'Agenzia per sostenere l'inammissibilità del ricorso introduttivo e l'insussistenza di un silenzio-rifiuto impugnabile
combinato disposto dei commi 1, lett. g), e 3 dell'art.19 d.lgs.
evocato per sostenere che l'istanza di rimborso, priva dell'indicazione del quantum, non potesse produrre un atto impugnabile
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso - ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
utilizzato per denunciare la nullità della sentenza impugnata per vizi processuali
art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c.
La doglianza è inammissibile ai sensi dell'ad 369 II comma nr 3 cpc, in quanto difetta di autosufficienza
la Corte lo richiama per affermare l'inammissibilità del motivo per mancata produzione/trascrizione del contenuto della domanda di rimborso
art. 1, comma 665, L. 190/2014
violazione e falsa applicazione dell'ad 1, comma 665 della I. 190/2014
la norma sopravvenuta è invocata dall'Agenzia come fonte di un limite quantitativo al rimborso
art. 16-octies del d.l. 91/2017, conv. in L. 123/2017
così come modificato dall'art 16 octies del di. 91/2017 convertito in I. 123/2017
la Corte esclude che la modifica legislativa incida sul diritto già dedotto in giudizio, potendo operare solo in sede esecutiva/ottemperanza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all'ad 360 comma 10 nr. 3 cpc
norma processuale richiamata per la deduzione di violazione di legge nel secondo motivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non si applica l'art. 13, comma 1 quater , dPR 30 maggio 2002 , nr 115
esclusa la debenza dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduce l'erroneità della decisione su un atto o documento processuale deve rispettare il principio di autosufficienza: se il contenuto dell'atto non è riportato o prodotto, la Corte non può verificare la censura ed essa è inammissibile.
- Nei giudizi di rimborso, la sopravvenienza normativa che introduce limiti quantitativi al pagamento non incide sul titolo del diritto già azionato, ma, in mancanza di una disciplina transitoria espressa, può operare solo nella fase di esecuzione o di ottemperanza.
- L'introduzione successiva di un tetto o di una riduzione percentuale del rimborso non si applica ai giudizi pendenti quando manchino disposizioni transitorie che dispongano diversamente.
- In tema di ricorsi contro il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso, la verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione può dipendere anche dalla completezza dell'istanza originaria, ma tale profilo deve essere specificamente dimostrato e documentato dalla parte che lo invoca.
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