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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25742/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento di revisione del classamento catastale con rideterminazione della rendita di un immobile ubicato in Roma, microzona 19 (Parioli), adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'impugnazione dell'Ufficio rilevando che l'atto non era adeguatamente motivato, perché l'amministrazione avrebbe dovuto indicare le ragioni concrete poste a base del nuovo classamento, spiegando in che modo il mutato rapporto tra valori medi di mercato e catastali nella microzona avesse inciso sulla specifica unità immobiliare. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, dell'art. 2697 c.c. e dei principi generali in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastale. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che la censura si ponesse in contrasto con l'orientamento consolidato secondo cui non è congruamente motivato l'atto di revisione del classamento che si limiti a richiamare il rapporto tra valore di mercato e valore catastale della microzona e il relativo scostamento rispetto alle altre microzone comunali, senza indicare gli elementi concreti che hanno interessato la microzona e senza spiegare come tali elementi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare. La Corte ha quindi condannato l'Agenzia al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché l'amministrazione era ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    La revisione del classamento catastale deve essere sorretta da motivazione che non si esaurisca nel mero richiamo agli scostamenti medi di microzona, ma indichi gli elementi concreti incidenti sulla singola unità immobiliare.

  • art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241

    Si applica l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo anche agli atti di revisione catastale.

  • art. 2697 c.c.

    La ricorrente lo invoca, ma la Corte non accoglie la censura perché contrastante con il consolidato orientamento sulla motivazione degli atti catastali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato formulato come denuncia di violazione di legge, ma è stato ritenuto inammissibile perché contrario a un indirizzo giurisprudenziale consolidato.

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la censura si pone in contrasto con l'orientamento consolidato della Corte e non offre argomenti idonei a mutarlo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta all'esito della proposta del relatore in camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • In tema di revisione del classamento catastale ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, la motivazione dell'atto deve dare conto non solo dello scostamento tra valori medi di mercato e catastali della microzona, ma anche degli specifici elementi che hanno inciso sulla microzona e della loro ricaduta sul classamento della singola unità immobiliare.
  • Un atto di revisione catastale non è congruamente motivato se si limita a un riferimento astratto e comparativo tra microzone comunali, senza individuare i presupposti fattuali concretamente riferibili al bene oggetto di accertamento.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. quando la censura si limita a contrapporsi a un orientamento giurisprudenziale consolidato senza offrire argomenti idonei a superarlo.
  • Quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica il raddoppio del contributo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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