Cassazione Civile, Ordinanza n. 14884/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
Una società di riscossione ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l’accoglimento, in primo grado, del ricorso di una società contribuente avverso un estratto di ruolo relativo a una cartella per IVA di importo complessivo pari a euro 249.681,05, riferita ad anni d’imposta risalenti e asseritamente mai notificata alla società. La CTR aveva ritenuto che la cartella fosse stata notificata al curatore fallimentare e non al legale rappresentante della società, valorizzando la pretesa possibilità per quest’ultima di contestare la pretesa. La ricorrente ha dedotto otto motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; omessa integrazione del contraddittorio verso altri soggetti; erronea affermazione della legittimazione della società fallita e dei soci; omesso esame e contraddittorietà sulla impugnabilità dell’estratto di ruolo alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite; erronea valutazione degli effetti della notifica al curatore e della definitività della cartella; omessa pronuncia su ulteriori motivi di appello; omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva della società di riscossione; erronea condanna alle spese anche a carico del concessionario. La Corte ha ritenuto fondato il quarto motivo, applicando lo ius superveniens sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo e rilevando che la società contribuente non aveva dimostrato un interesse attuale ad agire secondo i presupposti richiesti dalla nuova disciplina; ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo di primo grado. I restanti motivi sono stati assorbiti; le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso della società di riscossione, ritenendo applicabile la disciplina sopravvenuta sull’estratto di ruolo e decisiva l’assenza di prova di un interesse qualificato all’impugnazione da parte della contribuente. Per effetto dell’accoglimento, ha cassato la sentenza della CTR limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto in primo grado dalla società contribuente. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di tutti i gradi sono state compensate in considerazione dello ius superveniens e del recente intervento delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato come base dei motivi di nullità della sentenza e del procedimento per errori processuali e motivazionali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato per le censure di violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi.
art. 111 Cost.
Evocato a sostegno delle censure di motivazione e del giusto processo.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Evocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente.
Richiamato insieme alle norme sulla nullità processuale e sanatoria dei vizi formali.
Richiamato per l’obbligo di motivazione della sentenza.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come norma sulla motivazione della decisione tributaria.
art. 45 CEDU
Richiamato nel primo motivo, ma senza specifica autonoma statuizione sul punto.
Richiamato nei motivi sulla legittimazione processuale dopo il fallimento e sui rapporti con il curatore.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per il dedotto difetto di integrazione del contraddittorio e le nullità processuali conseguenti.
Richiamato per la chiamata o integrazione di soggetti necessari nel processo.
Richiamato per la legittimazione nei rapporti facenti capo ai soci falliti e al curatore.
art. 33 d.lgs. n. 112 del 1999
Richiamato nel tema della riscossione e della posizione del concessionario.
Richiamato per il difetto o la sussistenza dell’interesse ad agire contro l’estratto di ruolo.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nei motivi sulla impugnabilità degli atti della riscossione e dell’estratto di ruolo.
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione ai termini di impugnazione degli atti tributari.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato per la notifica della cartella di pagamento.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per le modalità di notificazione degli atti tributari.
Richiamato tra le norme sulla notificazione della cartella.
Richiamato tra le norme sulla notificazione alla persona giuridica.
Richiamato tra le norme sulla relata di notificazione.
Richiamato tra le norme sulla notificazione a mezzo posta.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come norma sugli atti impugnabili nel processo tributario.
art. 3 bis d.l. n. 146 del 2021 conv. in L. n. 215 del 2021
La Corte lo utilizza come jus superveniens che ha introdotto la non impugnabilità dell’estratto di ruolo salvo specifiche e tassative ipotesi di pregiudizio attuale.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"
Norma ritenuta applicabile ai processi pendenti e idonea a delimitare l’interesse ad agire e la diretta impugnazione del ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata solo nei casi previsti.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016
Richiamato come una delle ipotesi eccezionali di pregiudizio che consentono l’impugnazione diretta.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato come ulteriore ipotesi eccezionale legata ai pagamenti della pubblica amministrazione.
art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato in collegamento alle verifiche che possono determinare il pregiudizio rilevante.
art. 6 CEDU
Richiamato solo nel vaglio di non manifesta fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della disciplina sopravvenuta.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
Richiamato solo nel vaglio di non manifesta fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della disciplina sopravvenuta.
Richiamato per la censura sulla condanna alle spese nei confronti del concessionario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile in via generalizzata: la tutela immediata contro il ruolo o la cartella non notificata o invalidamente notificata è ammessa solo se il debitore dimostri uno specifico e attuale pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla normativa sopravvenuta.
- Lo ius superveniens in materia di impugnazione dell’estratto di ruolo si applica ai giudizi pendenti, poiché specifica il contenuto dell’interesse ad agire richiesto per l’accesso alla tutela giurisdizionale.
- In assenza della prova di un interesse qualificato e concreto all’impugnazione, il ricorso introduttivo avverso il solo estratto di ruolo deve essere dichiarato inammissibile.
- Quando una norma sopravvenuta restringe o tipizza l’azione esperibile, il giudice di legittimità può decidere nel merito, cassando senza rinvio, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
- La mera deduzione della mancata notifica della cartella, senza allegazione e prova di uno dei pregiudizi normativamente rilevanti, non basta a fondare l’impugnazione dell’estratto di ruolo.
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