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Parere

Parere n. 985/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto dalla società Purple Wind s.r.l. contro il Ministero della cultura – Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, nei confronti del Comune di Farnese, per l’annullamento: - della nota prot.n.14649 del 4 settembre 2023 recante l’ordine di sospensione dei lavori ai sensi dell’art.150 del d.lgs. n.42 del 2004 in relazione alla denuncia di PAS (Procedura abilitativa semplificata) per l’installazione di impianti di energia da fonte rinnovabile ai sensi dell’art.6 del d.lgs. n.28 del 2011 presentata dalla società ricorrente il 20 novembre 2019 e già oggetto di attestazione di validità prot.n.2721 del 13 maggio 2020 rilasciata dal Comune di Farnese; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresa la nota prot.n.13613 dell’11 agosto 2023 trasmessa dalla Soprintendenza al Comune di Farnese.

Giustizia amministrativa202400791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota della Soprintendenza prot. n. 14649 del 4 settembre 2023, recante l’ordine di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 150 del d.lgs. n. 42 del 2004, nonché della nota presupposta prot. n. 13613 dell’11 agosto 2023, relativa alla necessità di verifica di assoggettabilità a VIA per un impianto eolico autorizzato mediante PAS.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario la richiesta della Soprintendenza di chiarimenti sulla necessità della verifica di assoggettabilità a VIA e il conseguente ordine di sospensione dei lavori relativi a un impianto eolico di potenza pari a 600 kW, realizzato mediante Procedura abilitativa semplificata ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011. Il ricorso deduceva, tra l’altro, violazione degli artt. 136 e seguenti del d.lgs. n. 42 del 2004, degli artt. 3 e seguenti, 7 e 21-nonies della l. n. 241 del 1990, dell’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, dell’allegato IV alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 4.1 del d.m. n. 52 del 2015, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento e ingiustizia manifesta. Il Ministero della cultura ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché il provvedimento di sospensione non sarebbe definitivo e perché la società aveva già proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio contro il provvedimento comunale del 7 settembre 2023, strettamente connesso e interdipendente rispetto agli atti impugnati in sede straordinaria.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità. Il provvedimento della Soprintendenza impugnato con il ricorso straordinario è stato considerato in rapporto di presupposizione, consequenzialità e dipendenza rispetto al provvedimento comunale del 7 settembre 2023, già impugnato dalla società dinanzi al TAR Lazio nel ricorso n. 15813/2023 RG. La Sezione ha rilevato inoltre che il TAR, con ordinanza n. 8200 del 19 dicembre 2023, aveva esaminato la rilevanza della nota della Soprintendenza, dichiarando inammissibile la domanda cautelare proprio per la mancata impugnazione di tale atto. Ne consegue che l’atto oggetto del ricorso straordinario era entrato nell’ambito della controversia giurisdizionale pendente. Applicando il principio di alternatività in senso sostanziale, la Sezione ha escluso la possibilità di una duplicità di pronunce quando gli atti, pur formalmente distinti, costituiscano manifestazione di una potestà sostanzialmente unitaria e le controversie presentino obiettiva identità di petitum e causa petendi. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza esame dei motivi di merito.

Osservazioni

Principio di alternatività e connessione sostanziale

Il ricorso straordinario è inammissibile quando il medesimo ricorrente abbia già proposto ricorso giurisdizionale contro un atto oggettivamente connesso, anche se formalmente distinto, rispetto a quello impugnato in sede straordinaria, qualora tra i provvedimenti sussistano rapporti di presupposizione, pregiudizialità, consequenzialità o dipendenza.

Identità sostanziale di petitum e causa petendi

L’alternatività opera anche in assenza di identità formale degli atti impugnati quando le due controversie presentino un’obiettiva identità dell’oggetto del contendere, del petitum e della causa petendi e gli atti siano espressione di una potestà amministrativa sostanzialmente unitaria.

Norme richiamate

  • art. 150 d.lgs. n. 42/2004

    ordine di sospensione dei lavori

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’ordine di sospensione dei lavori adottato dalla Soprintendenza; il parere non ne esamina il merito, dichiarando il ricorso inammissibile per alternatività.

  • art. 6 d.lgs. n. 28/2011

    Procedura abilitativa semplificata

    È richiamato quale fondamento della PAS presentata per la realizzazione dell’impianto eolico; la questione sostanziale relativa alla sua applicazione non viene esaminata.

  • allegato IV alla parte II d.lgs. n. 152/2006

    cumulo per impianti dello stesso tipo

    È richiamato dal Comune quale riferimento per la necessità della verifica di assoggettabilità a VIA in ragione della distanza dell’impianto da altri impianti; il Consiglio di Stato non decide tale questione.

  • art. 4.1 d.m. n. 52/2015

    verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale

    È indicato tra le disposizioni che la ricorrente assume violate; il parere non valuta la fondatezza della censura.

  • artt. 3 e seguenti, 7 e 21-nonies l. n. 241/1990

    Sono richiamati tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente, ma non sono esaminati nel merito a causa dell’inammissibilità del ricorso.

  • d.P.R. n. 1199/1971

    Il parere applica la regola dell’alternatività propria del ricorso straordinario, impedendo la contemporanea trattazione sostanziale della medesima controversia in sede straordinaria e giurisdizionale.

Massime di principio

  • Il principio di alternatività del ricorso straordinario ha natura sostanziale e impedisce la contemporanea definizione, in sede straordinaria e giurisdizionale, di controversie promosse dal medesimo soggetto quando gli atti impugnati siano oggettivamente connessi.
  • L’alternatività opera anche tra atti formalmente distinti quando tra essi sussistano rapporti di presupposizione, pregiudizialità, consequenzialità o dipendenza e costituiscano manifestazione di una potestà amministrativa sostanzialmente unitaria.
  • Ai fini dell’alternatività rilevano l’obiettiva identità del petitum e della causa petendi, non la mera identità formale del provvedimento impugnato.
  • La pendenza di un ricorso giurisdizionale contro un atto strettamente connesso e interdipendente con quello impugnato mediante ricorso straordinario comporta l’inammissibilità del ricorso straordinario, anche quando il giudice amministrativo abbia già considerato la rilevanza dell’atto straordinario nell’ambito della controversia pendente.

Ricorso straordinario contro la sospensione dei lavori per un impianto eolico

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una società operante nel settore della produzione di energia elettrica contro il Ministero della cultura – Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, nei confronti del Comune di Farnese. Il ricorso riguardava la sospensione dei lavori relativi a un impianto eolico e la connessa verifica di assoggettabilità a VIA.

Premesse e vicenda amministrativa

La società aveva presentato al Comune di Farnese una PAS ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011 per la realizzazione di un impianto eolico-aerogeneratore di potenza pari a 600 kW, localizzato in area agricola. Il Comune aveva attestato l’idoneità e l’efficacia della PAS, subordinando l’avvio dei lavori all’acquisizione dell’autorizzazione sismica e alla verifica dell’eventuale presenza di vincoli culturali. Successivamente la Soprintendenza aveva comunicato il proprio nulla osta e il Genio civile aveva autorizzato l’inizio dei lavori.

Nell’agosto 2023 la Soprintendenza aveva chiesto al Comune chiarimenti sulla necessità di sottoporre l’impianto alla verifica di assoggettabilità a VIA, rilevando che esso sarebbe risultato a una distanza inferiore a 500 metri da altri impianti. Il Comune aveva quindi ritenuto necessaria la verifica in applicazione dell’allegato IV alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 e delle linee guida richiamate dall’art. 15 del decreto-legge n. 91 del 2014. Nel settembre 2023 la Soprintendenza aveva ordinato la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 150 del d.lgs. n. 42 del 2004, nelle more degli accertamenti richiesti. Il Comune aveva inoltre chiesto formalmente la verifica di assoggettabilità a VIA.

Contemporanea pendenza del ricorso giurisdizionale

La società aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio il provvedimento comunale del 7 settembre 2023. Il ricorso giurisdizionale, iscritto al n. 15813/2023 RG, risultava ancora pendente. Il TAR Lazio, con ordinanza n. 8200 del 19 dicembre 2023, aveva dichiarato inammissibile la domanda cautelare poiché la società non aveva impugnato anche la nota della Soprintendenza che disponeva la sospensione dei lavori.

La società aveva inoltre proposto, il 15 dicembre 2023, il ricorso straordinario contro la nota della Soprintendenza prot. n. 13613 dell’11 agosto 2023 e contro l’ordine di sospensione prot. n. 14649 del 4 settembre 2023.

Motivi dedotti e posizione del Ministero

Il ricorso straordinario deduceva la violazione della disciplina dei beni culturali, della l. n. 241 del 1990, della normativa sulla PAS e della disciplina VIA, oltre a numerosi profili di eccesso di potere, tra cui difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e sviamento.

Il Ministero della cultura aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità sotto due profili: da un lato, perché l’ordine di sospensione sarebbe stato privo di definitività e non immediatamente lesivo; dall’altro, perché il provvedimento era strettamente connesso e interdipendente con quello già impugnato davanti al TAR Lazio.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità fondata sulla contemporanea pendenza del giudizio giurisdizionale. Il provvedimento della Soprintendenza è stato considerato in rapporto di presupposizione, consequenzialità e dipendenza rispetto al provvedimento comunale impugnato davanti al TAR.

Il Consiglio di Stato ha valorizzato anche il contenuto dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio, che aveva ritenuto rilevante la mancata impugnazione della nota della Soprintendenza ai fini della domanda cautelare. Da ciò la Sezione ha desunto che l’atto impugnato con il ricorso straordinario era ormai entrato nell’ambito della controversia giurisdizionale pendente.

Principio di alternatività

La Sezione ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui il principio di alternatività deve essere inteso in senso sostanziale e risponde a esigenze di economia dei giudizi. Esso impedisce che siano adottate più pronunce quando i provvedimenti impugnati costituiscano espressione di una potestà amministrativa sostanzialmente unitaria.

Il principio opera anche quando:

  • gli atti impugnati siano formalmente distinti;
  • tra gli atti sussistano rapporti di presupposizione, pregiudizialità, dipendenza o consequenzialità;
  • le controversie siano promosse dal medesimo soggetto;
  • vi sia obiettiva identità del petitum e della causa petendi.

La Sezione ha richiamato, tra gli altri, Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2185; Sez. II, 1° ottobre 2013, n. 4489; Sez. I, 16 dicembre 2015, n. 211; Sez. I, 6 marzo 2019, n. 866; Sez. III, 8 gennaio 2010, n. 3719; nonché Cons. Stato, Sez. I, n. 1797/2020 e n. 472/2019.

Conclusione

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure relative alla PAS, alla verifica di assoggettabilità a VIA, alla sospensione dei lavori e ai poteri della Soprintendenza. Ha espresso il parere che il ricorso straordinario dovesse essere dichiarato inammissibile per violazione del principio di alternatività, in ragione della pendenza davanti al TAR Lazio di una controversia sostanzialmente identica e connessa.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAutorizzazione paesaggistica
RamiProcesso amministrativoAmbienteBeni culturali e paesaggio
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereAbuso del diritto e del processo

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