Parere n. 976/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto dal signor -OMISSIS- in qualità di titolare della omonima azienda agricola contro l’-OMISSIS- e -OMISSIS-, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, la Regione -OMISSIS-, la Provincia di -OMISSIS- per l’annullamento: - del provvedimento del direttore dell’Ente Parco prot.n.0012120/2022 del 1° dicembre 2022 di revoca del contratto di affidamento all’azienda agricola-OMISSIS- della concessione del servizio di contenimento della specie cinghiale mediante gabbie nel territorio dei Comuni di-OMISSIS- ricadenti all’interno del parco di cui al contratto stipulato in data 10 dicembre 2021, rep.n.662/2021; - del provvedimento del direttore dell’Ente Parco prot.n.004272/2022 del 3 maggio 2022 di apertura del procedimento di revoca con sospensione provvisoria in autotutela di affidamento della concessione all’azienda agricola-OMISSIS- del servizio di contenimento della specie cinghiale mediante gabbie nel territorio dei Comuni di-OMISSIS- ricadenti all'interno del parco di cui al contratto stipulato in data 10 dicembre 2021, rep.n.662/2021; - del parere giuridico rimesso dall'ufficio legale del Parco Nazionale prot.n.0006049/22 del 18 giugno 2022; - di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, preparatorio, connesso, collegato o conseguente, comunque lesivo della posizione del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della revoca dell'affidamento in concessione del servizio di contenimento della specie cinghiale mediante gabbie nel territorio del parco, nonché degli atti presupposti e connessi.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ente Parco ha revocato in autotutela l'affidamento della concessione del servizio di contenimento della specie cinghiale, oltre al precedente atto di avvio del procedimento di revoca, al parere dell'ufficio legale e agli ulteriori atti connessi. La revoca era stata disposta dopo che l'amministrazione aveva accertato l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione resa ai fini dell'affidamento, di vari precedenti penali risultanti dal casellario giudiziale, tra cui decreti penali di condanna, una sentenza di applicazione della pena su richiesta per porto illegale di armi e una condanna per calunnia. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 11 del contratto, nonché eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto che alcuni precedenti riguardassero contravvenzioni o reati non gravi, che il decreto penale non avesse efficacia di giudicato nel giudizio amministrativo ai sensi dell'art. 460 c.p.p. e che non vi fosse stata alcuna falsa autocertificazione. Ha inoltre richiamato l'archiviazione del procedimento penale originato da un esposto anonimo.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. La Sezione ha preliminarmente constatato il pieno rispetto del contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente. Nel merito, ha rilevato che risultava incontrovertibilmente l'omessa indicazione di sentenze e decreti penali di condanna nell'autodichiarazione resa per la stipula della concessione. Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Sezione ha affermato che l'omessa indicazione di precedenti penali integra una falsa rappresentazione nei confronti dell'amministrazione e legittima la revoca del provvedimento favorevole precedentemente adottato. Non rilevano, ai fini della legittimità della revoca, né la circostanza che alcuni precedenti non fossero oggettivamente qualificabili come gravi, né l'archiviazione del procedimento penale instaurato a seguito dell'esposto anonimo. L'omessa o incompleta dichiarazione dei requisiti morali ha infatti reso non veritiera l'autocertificazione e ha giustificato la revoca per il venir meno dei requisiti morali richiesti e del rapporto fiduciario, elementi essenziali e determinanti per l'affidamento della concessione.
Osservazioni
Violazione dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e falsa autodichiarazione
L'omessa indicazione nell'autodichiarazione di precedenti penali risultanti dal casellario giudiziale integra una falsa rappresentazione nei confronti dell'amministrazione, anche quando il ricorrente contesti la gravità oggettiva dei reati o l'applicabilità della specifica causa di esclusione.
Legittimità della revoca dell'affidamento
La non veridicità o incompletezza della dichiarazione sui requisiti morali legittima la revoca del provvedimento favorevole, in ragione della mancanza dei requisiti richiesti e del venir meno del rapporto fiduciario, considerati elementi essenziali e determinanti per la concessione.
Rilevanza dell'archiviazione del procedimento penale
L'archiviazione del procedimento penale instaurato a seguito dell'esposto anonimo non incide sulla legittimità della revoca, che si fonda autonomamente sull'omessa dichiarazione dei precedenti penali risultanti dagli atti acquisiti dall'amministrazione.
Norme richiamate
art. 80, comma 1, d.lgs. n. 50/2016
sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sull'affidabilità morale o professionale
L'omessa indicazione dei precedenti penali nell'autodichiarazione rende la dichiarazione non veritiera e può giustificare la revoca dell'affidamento, anche se il ricorrente contesta la gravità dei reati.
art. 76 d.P.R. n. 445/2000
È richiamato dal ricorrente in relazione alla contestata falsità dell'autodichiarazione; la Sezione considera comunque non veritiera l'omessa o incompleta indicazione dei precedenti penali.
art. 460 c.p.p.
La tesi del ricorrente circa l'assenza di efficacia di giudicato del decreto penale nel giudizio amministrativo non è ritenuta decisiva, poiché la revoca è fondata sull'omessa dichiarazione dei precedenti e sulla conseguente non veridicità dell'autocertificazione.
art. 11, comma 3, lett. a), legge n. 394/1991
È richiamato quale disposizione la cui violazione aveva dato luogo a uno dei decreti penali di condanna non indicati nell'autodichiarazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, per la tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'omessa indicazione di precedenti penali nell'autodichiarazione resa per ottenere un affidamento o una concessione pubblica integra una falsa rappresentazione nei confronti dell'amministrazione e può legittimare la revoca del provvedimento favorevole.
- Ai fini della revoca fondata sulla non veridicità dell'autodichiarazione, rileva l'omissione dichiarativa in sé, sicché non è decisiva la successiva contestazione della gravità oggettiva dei reati non dichiarati.
- La revoca dell'affidamento è legittima quando la dichiarazione incompleta sui requisiti morali determina il venir meno di elementi essenziali e del rapporto fiduciario posto a fondamento della concessione.
- L'archiviazione di un procedimento penale autonomamente instaurato a seguito di un esposto non elimina gli effetti amministrativi derivanti dall'accertata omissione di precedenti penali nell'autodichiarazione.
Revoca dell'affidamento per omessa dichiarazione di precedenti penali
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal titolare di un'azienda agricola contro la revoca, disposta da un Ente Parco, dell'affidamento in concessione del servizio di contenimento della specie cinghiale mediante gabbie nel territorio del parco.
Premesse e svolgimento della vicenda
Il contratto di concessione era stato stipulato il 10 dicembre 2021. Nel maggio 2022 l'Ente Parco aveva avviato il procedimento di revoca con sospensione provvisoria, dopo avere appreso che il titolare dell'azienda aveva dichiarato di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.
L'amministrazione aveva acquisito il certificato del casellario giudiziale, dal quale risultavano diversi precedenti penali, tra cui violazioni della disciplina sulle aree protette, una sentenza di applicazione della pena su richiesta per porto illegale di armi e una condanna per calunnia. Dopo l'acquisizione delle memorie difensive e un'ulteriore istruttoria interna, l'Ente Parco aveva adottato il provvedimento di revoca del 1° dicembre 2022.
Successivamente, il GIP aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale instaurato a seguito di un esposto anonimo. Tale archiviazione è stata ritenuta non decisiva, poiché la revoca si fondava sull'omessa dichiarazione dei precedenti risultanti dal casellario.
Motivo del ricorso
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 11 del contratto, oltre a eccesso di potere, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
Ha sostenuto che alcuni precedenti riguardassero contravvenzioni o reati non gravi e che il decreto penale di condanna non avesse efficacia di giudicato nel giudizio amministrativo ai sensi dell'art. 460 c.p.p. Ha inoltre negato di avere violato il contratto o di avere reso una falsa autocertificazione, ritenendo che i precedenti non rientrassero tra quelli rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha preliminarmente rilevato che il contraddittorio era stato rispettato, poiché la relazione ministeriale era stata regolarmente trasmessa al ricorrente.
Nel merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto provata l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione, delle sentenze e dei decreti penali di condanna risultanti dal casellario giudiziale. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'omessa indicazione di precedenti penali in sede di autodichiarazione costituisce falsa rappresentazione nei confronti dell'amministrazione e legittima la revoca del provvedimento favorevole precedentemente adottato.
La Sezione ha escluso che potessero assumere rilievo decisivo:
- la circostanza che alcuni precedenti non fossero oggettivamente qualificabili come gravi;
- la contestazione dell'efficacia del decreto penale nel giudizio amministrativo;
- l'archiviazione del procedimento penale originato dall'esposto anonimo.
Secondo il parere, l'omessa o incompleta dichiarazione dei requisiti morali ha reso non veritiera l'autocertificazione. Ne sono derivati la mancanza dei requisiti richiesti e il venir meno del rapporto fiduciario, entrambi considerati elementi essenziali e determinanti per l'affidamento della concessione.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto infondato il ricorso straordinario e ha espresso il parere che debba essere respinto. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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