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Parere

Parere n. 979/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Federico Mascellino contro il Ministero dell’interno e la Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici e nei confronti dei 458 controinteressati risultati vincitori della procedura selettiva per cui è causa, come individuati ai sensi dell'art 1, lettera a), del bando di concorso, per l’annullamento del provvedimento prot. 333- B/12E.9.18/6932 di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico per l'assunzione di 654 allievi, pubblicato in data 28 marzo 2019 con atto del Ministero dell'interno - Direttore Centrale per le Risorse Umane - Dipartimento della Pubblica Sicurezza nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202400369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico per l’assunzione di 654 allievi agenti della Polizia di Stato.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori, deducendo che la mancata inclusione tra i vincitori fosse dipesa dal giudizio di inidoneità psicofisica formulato dalla Commissione medica sulla base delle imperfezioni e infermità indicate nella tabella 1 allegata al d.m. 198/2003. Ha dedotto violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione dell’art. 14 del decreto di indizione del concorso, dell’art. 3, comma 2, del d.m. 198/2003 e delle disposizioni del bando. Il Ministero dell’interno ha eccepito l’inammissibilità per violazione del principio di alternatività, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.P.R. 1199/1971, nonché l’improcedibilità per difetto di interesse, rilevando che il giudizio instaurato dal ricorrente davanti al T.A.R. per il Lazio si era definito con decreto n. 3898 del 16 giugno 2023. Successivamente, con memoria del 13 maggio 2024, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla trattazione dell’affare.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto assorbente la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla trattazione del ricorso. In applicazione del principio dispositivo, riconosciuto come applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha espresso parere per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure di merito né decidere espressamente sull’eccezione ministeriale relativa all’alternatività del rimedio.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla trattazione dell’affare determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Principio dispositivo nel ricorso straordinario

Il principio dispositivo si applica anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; pertanto, la rinuncia sostanziale alla prosecuzione della controversia manifestata dal ricorrente impedisce l’esame del merito.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, d.P.R. 1199/1971

    La disposizione è richiamata dal Ministero dell’interno a sostegno dell’eccezione di inammissibilità per violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale.

  • art. 3 l. 241/1990

    La disposizione è richiamata dal ricorrente per contestare il difetto di motivazione del giudizio di inidoneità e degli atti della procedura concorsuale.

  • art. 14 del decreto del Capo della Polizia dell’8 novembre 2018

    La disposizione è invocata dal ricorrente per denunciare la violazione della disciplina concorsuale relativa ai requisiti e agli accertamenti di idoneità.

  • art. 3, comma 2, d.m. 30 giugno 2003, n. 198

    La disposizione è richiamata in relazione all’applicazione della tabella 1 relativa alle imperfezioni e infermità rilevanti ai fini dell’idoneità psicofisica.

  • artt. 15, 17, 18 e 19 del bando di concorso

    Le disposizioni del bando sono richiamate dal ricorrente per contestare la legittimità degli atti concorsuali e del giudizio di inidoneità.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla trattazione dell’affare comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il principio dispositivo opera anche nell’ambito del ricorso straordinario, sicché il Consiglio di Stato può definire il procedimento senza esaminare il merito delle censure quando il ricorrente manifesti in modo espresso il venir meno dell’interesse alla decisione.

Impugnazione della graduatoria del concorso per allievi agenti

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un partecipante al concorso pubblico per l’assunzione di 654 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia dell’8 novembre 2018. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori, nonché gli atti preparatori, presupposti e consequenziali.

Vicenda procedimentale e censure

Il ricorrente ha dedotto di non essere stato incluso tra i vincitori a causa del giudizio di inidoneità psicofisica espresso dalla Commissione medica competente, motivato con il riferimento alle imperfezioni e infermità indicate nella tabella 1 allegata al d.m. 198/2003.

Le censure hanno riguardato:

  • la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e il difetto di motivazione;
  • il difetto di istruttoria, dei presupposti e il travisamento dei fatti;
  • l’illogicità manifesta;
  • la violazione dell’art. 14 del decreto di indizione del concorso;
  • la violazione dell’art. 3, comma 2, del d.m. 198/2003, con riferimento alla tabella 1, punto 15;
  • la violazione degli artt. 15, 17, 18 e 19 del bando di concorso.

Il ricorrente aveva inoltre impugnato il giudizio di inidoneità davanti al T.A.R. per il Lazio, nell’ambito di un giudizio iscritto al n. R.G. 5184/2019.

Posizione dell’amministrazione

Il Ministero dell’interno ha eccepito l’inammissibilità del ricorso straordinario per violazione del principio di alternatività previsto dall’art. 8, comma 2, del d.P.R. 1199/1971. Ha inoltre dedotto l’improcedibilità per difetto di interesse, rilevando che il contenzioso instaurato davanti al T.A.R. per il Lazio si era definito con decreto n. 3898 del 16 giugno 2023.

Sopravvenuta carenza di interesse

Con memoria del 13 maggio 2024, il difensore del ricorrente ha comunicato che il proprio assistito non aveva più interesse alla trattazione dell’affare.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto decisiva tale dichiarazione. In applicazione del principio dispositivo, operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il venir meno dell’interesse alla decisione impedisce la prosecuzione dell’esame del ricorso.

Conclusioni

La Sezione ha espresso parere per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il parere non esamina le censure relative al giudizio di inidoneità, alla graduatoria e alla procedura concorsuale, né definisce nel merito l’eccezione ministeriale fondata sul principio di alternatività.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaConcorsi pubbliciReclutamento e idoneità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiForze armate e forze di polizia
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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