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Parere

Parere n. 975/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Acquedotto Pugliese S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t.; contro il Comune di San Ferdinando in persona del sindaco p.t.; per l’annullamento della nota del 19 aprile 2023 con cui il Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di San Ferdinando di Puglia (BT) portava a conoscenza la società ricorrente della presenza di “sterpaglie e rifiuti vari” in agro comunale iscritto in catasto al foglio 38, particella 60, sollecitandone la rimozione in quanto “proprietaria” del terreno interessato

Giustizia amministrativa202400111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure dedotte. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha preso atto della dichiarazione della ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla prosecuzione dell’affare e ha espresso parere per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota comunale del 19 aprile 2023 con cui è stata sollecitata la rimozione di sterpaglie e rifiuti presenti su un terreno ritenuto di proprietà della società ricorrente.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Acquedotto Pugliese S.p.A., quale società affidataria ex lege della gestione del servizio idrico integrato in Puglia, ha impugnato la nota del Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di San Ferdinando di Puglia che le aveva richiesto di rimuovere rifiuti abbandonati, costituiti da residui di materiale edile e grandi contenitori, rinvenuti su un terreno di sua competenza. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, l’errata applicazione dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006, la violazione del principio "chi inquina paga", il difetto assoluto di motivazione, l’incompetenza del dirigente comunale, il difetto di istruttoria e l’illogicità manifesta, nonché il mancato esercizio delle competenze comunali in materia di rifiuti urbani. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per impugnazione di un atto endoprocedimentale e l’improcedibilità per carenza di interesse. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha condiviso tali rilievi, aggiungendo l’omessa notificazione ad almeno un controinteressato. Nel corso del procedimento, la ricorrente ha dichiarato il venir meno del proprio interesse alla trattazione del ricorso, richiamando l’esito del giudizio promosso dinanzi al TAR Puglia relativo alla successiva diffida del 18 maggio 2023.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

La dichiarazione espressa dalla ricorrente del 19 aprile 2024, con cui è stato rappresentato il venir meno dell’interesse all’ulteriore trattazione dell’affare, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente con riferimento all’obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati e alla responsabilità del soggetto destinatario dell’ordine, ma il Consiglio di Stato non ne ha esaminato l’applicazione nel merito.

  • art. 3 l. 241/1990

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente per denunciare l’assenza di motivazione della nota comunale; la censura non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 183 d.lgs. 152/2006

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione dei rifiuti urbani e alle competenze comunali; il parere non ha definito la questione.

  • art. 3-ter d.lgs. 152/2006

    È stato richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 in relazione al principio "chi inquina paga"; il Consiglio di Stato non ha esaminato il motivo.

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso è stato trattato quale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il parere afferma l’applicabilità del principio dispositivo anche a tale rimedio giustiziale.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la dichiarazione della parte ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla prosecuzione dell’affare comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il principio dispositivo trova applicazione anche nel rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  • Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente, le censure di merito non devono essere esaminate.

Improcedibilità del ricorso straordinario sull’obbligo di rimozione di rifiuti

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da Acquedotto Pugliese S.p.A. contro il Comune di San Ferdinando di Puglia per l’annullamento della nota comunale del 19 aprile 2023, con cui la società era stata sollecitata a rimuovere sterpaglie e rifiuti presenti su un terreno ritenuto di sua proprietà.

Premesse e vicenda procedimentale

La società, affidataria ex lege della gestione del servizio idrico integrato in Puglia ai sensi del d.lgs. 141/1999, ha sostenuto di non essere responsabile dell’abbandono dei rifiuti, costituiti da residui di materiale edile e grandi contenitori. Alla nota comunale è seguita una diffida formale del 18 maggio 2023, impugnata dalla società davanti al TAR Puglia – Bari.

Motivi dedotti

Nel ricorso straordinario sono state prospettate:

  • errata applicazione dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
  • violazione degli artt. 192, comma 3, e 3-ter del d.lgs. 152/2006 e del principio "chi inquina paga";
  • violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 per assenza di motivazione;
  • incompetenza del dirigente comunale a ordinare la rimozione dei rifiuti;
  • difetto di istruttoria e illogicità manifesta;
  • mancato esercizio delle competenze comunali in materia di rifiuti urbani, con richiamo all’art. 183 del d.lgs. 152/2006, alla circolare ministeriale del 14 maggio 2021, n. 51657, e alle linee guida regionali approvate con DGR n. 7/2017.

Eccezioni dell’amministrazione

Il Comune ha sostenuto che la nota fosse un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile e che mancasse un interesse concreto e attuale alla decisione. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha condiviso tali conclusioni, ritenendo inoltre non notificato il ricorso ad almeno un controinteressato e prospettando comunque l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.

Sopravvenuta carenza di interesse

Nel corso del procedimento, con comunicazione del 19 aprile 2024, i difensori della ricorrente hanno dichiarato il venir meno dell’interesse della società all’ulteriore trattazione del ricorso, richiamando quanto emerso nel giudizio pendente dinanzi al TAR Puglia sulla successiva diffida.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto decisiva la dichiarazione della ricorrente. In applicazione del principio dispositivo, espressamente ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso.

Il Consiglio di Stato non ha quindi esaminato le questioni relative alla responsabilità per l’abbandono dei rifiuti, alla competenza del dirigente, alla motivazione dell’atto, al principio "chi inquina paga" o alla ripartizione delle competenze comunali in materia ambientale.

Conclusione

La Sezione ha espresso parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilitàRifiuti
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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