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Parere

Parere n. 977/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Iacopo Fadda; nei confronti del sig. Riccardo Santona; Per l’annullamento - del verbale datato 24 agosto 2021, notificato in pari data, con il quale il Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio Concorsi 3^ Divisione - Centro Psicotecnico, all'esito della prova attitudinale espletata nell'ambito del concorso per l'assunzione di 1650 Allievi Agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 29 gennaio 2020 (Prot. DIP. P.S. N. 333 - B/12 D.4.20), lo ha dichiarato non idoneo; - di ogni atto connesso e/o conseguente, vi compreso l'eventuale decreto di esclusione, non notificato né conosciuto.

Giustizia amministrativa202400084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del verbale del 24 agosto 2021 con cui il ricorrente è stato dichiarato non idoneo alla prova attitudinale del concorso per 1650 Allievi Agenti della Polizia di Stato, nonché degli atti connessi e dell'eventuale decreto di esclusione.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il giudizio di non idoneità conseguito nella prova attitudinale del concorso per l'assunzione di 1650 Allievi Agenti della Polizia di Stato, deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, errore di fatto, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà. Nel corso del procedimento il suo difensore ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione e l'intenzione di rinunciare al ricorso, poiché il ricorrente era stato riconosciuto idoneo nell'ambito di un diverso concorso per 1000 Vice Ispettori della Polizia di Stato. È stata inoltre chiesta la compensazione delle spese.

Il parere

La Sezione ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando la rinuncia contenuta nella comunicazione del difensore e il principio dispositivo, applicabile anche al ricorso straordinario. La richiesta di compensazione delle spese è stata ritenuta estranea al rimedio: ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria ed è diretto esclusivamente all'annullamento di atti amministrativi definitivi. Ne consegue che domande di accertamento o di condanna, inclusa la domanda relativa alle spese di lite, non sono proponibili nell'ambito di tale rimedio.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

La dichiarazione del difensore circa il venir meno dell'interesse del ricorrente e l'intenzione di rinunciare al gravame comporta, in applicazione del principio dispositivo, la declaratoria di improcedibilità del ricorso straordinario.

Compensazione delle spese

La richiesta di compensazione delle spese è estranea al ricorso straordinario, che consente esclusivamente domande di annullamento di provvedimenti amministrativi e non domande di accertamento o di condanna.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. n. 1199/1971

    Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse

    La disposizione configura il ricorso straordinario come rimedio tipicamente impugnatorio, limitato all'azione di annullamento di provvedimenti amministrativi definitivi; sono pertanto estranee le domande di accertamento e di condanna.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, accompagnata dalla rinuncia al gravame, comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio tipicamente impugnatorio, esperibile per ottenere l'annullamento di atti amministrativi definitivi; non possono esservi proposte autonome domande di accertamento o di condanna.
  • La richiesta di compensazione delle spese di lite, in quanto domanda estranea al contenuto impugnatorio tipico del ricorso straordinario, non può essere esaminata nell'ambito di tale rimedio.

Improcedibilità del ricorso straordinario contro la non idoneità a un concorso della Polizia di Stato

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un candidato contro il verbale con cui era stato dichiarato non idoneo alla prova attitudinale del concorso per l'assunzione di 1650 Allievi Agenti della Polizia di Stato.

Premesse e domanda originaria

Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento del verbale del 24 agosto 2021 e degli atti connessi, compreso l'eventuale decreto di esclusione. A sostegno dell'impugnazione aveva dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, errore di fatto, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà.

Il Centro psicotecnico del Dipartimento della pubblica sicurezza aveva depositato una relazione tecnica con controdeduzioni, concludendo per il rigetto del ricorso. Anche il Ministero dell'interno, nella relazione istruttoria, aveva ritenuto il ricorso infondato.

Sopravvenuto venir meno dell'interesse

Nel corso del procedimento il difensore del ricorrente ha comunicato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione dell'affare e l'intenzione di rinunciare al ricorso, rappresentando che il candidato era stato riconosciuto idoneo nell'ambito di un diverso concorso per 1000 Vice Ispettori della Polizia di Stato.

La Sezione ha ritenuto tale dichiarazione sufficiente a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e ha applicato il principio dispositivo, operante anche nell'ambito del ricorso straordinario.

Richiesta di compensazione delle spese

Il ricorrente aveva chiesto la compensazione delle spese. La Sezione ha tuttavia precisato che tale domanda è estranea al ricorso straordinario.

L'articolo 8 del d.P.R. n. 1199/1971 configura infatti il ricorso straordinario come rimedio diretto esclusivamente all'annullamento, per motivi di legittimità, di atti amministrativi definitivi. In tale ambito non possono essere proposte autonome domande di accertamento o di condanna, comprese quelle relative alle spese di lite. La Sezione ha richiamato, sul punto, precedenti della Sezione Prima del Consiglio di Stato, tra cui i pareri n. 1683/2020, n. 1286/2020, n. 978/2020 e n. 115/2019.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata esaminata nel merito la legittimità del giudizio di non idoneità e non è stata accolta la richiesta di compensazione delle spese, ritenuta estranea al contenuto tipico del rimedio.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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