Parere n. 980/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dall’ispettore superiore della Polizia di Stato Arcangelo Durante contro il Ministero dell’interno per l’annullamento: - della nota prot.n.333-ISP/1/SEZ.2/UPC datata 1° agosto 2023 della Commissione per il personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con cui è stato comunicato l’esito dello scrutinio per merito comparativo per l’avanzamento alla qualifica di sostituto commissario ed il mancato raggiungimento del punteggio minimo per la promozione; - della scheda di valutazione del 24 luglio 2023 della Commissione per il personale del ruolo degli ispettori; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell'esito dello scrutinio per merito comparativo e della scheda di valutazione per l'avanzamento alla qualifica di sostituto commissario della Polizia di Stato.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, ispettore superiore della Polizia di Stato, ha impugnato la nota dell'1 agosto 2023 con cui gli è stato comunicato il mancato raggiungimento del punteggio minimo per la promozione alla qualifica di sostituto commissario, nonché la scheda di valutazione del 24 luglio 2023 e gli atti connessi. Ha dedotto, da un lato, la violazione e l'erronea interpretazione dell'art. 61, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 335/1982, degli artt. 3 e 27 Cost., nonché eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, travisamento, carenza di istruttoria e motivazione e ingiustizia manifesta; dall'altro, analoghi vizi con specifico riferimento alla valutazione dei titoli relativi ai corsi professionali di categoria III "C", anche in relazione all'art. 18 della legge n. 141/1990 e all'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000. Il Ministero dell'interno ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per omessa notifica del ricorso ai controinteressati e, nel merito, l'infondatezza delle censure.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha accolto l'eccezione preliminare del Ministero dell'interno e ha dichiarato il ricorso inammissibile. La procedura selettiva prevedeva concorrenti antagonisti, interessati al mantenimento del risultato della selezione, del posizionamento nella graduatoria finale e dell'ordine di inquadramento in ruolo. Il ricorso straordinario, pertanto, avrebbe dovuto essere notificato ad almeno uno o più controinteressati nei modi e nelle forme previste per i ricorsi giurisdizionali, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971. L'omessa notifica ha impedito la corretta instaurazione del contraddittorio e comporta l'inammissibilità del gravame, senza esame delle censure di merito.
Osservazioni
Omessa notifica ai controinteressati
Il ricorso straordinario non è stato notificato ad alcuno dei partecipanti alla procedura selettiva, i quali, in quanto concorrenti antagonisti e potenzialmente interessati al mantenimento dello status quo, rivestono la qualità di controinteressati. Ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, tale omissione determina l'inammissibilità del ricorso.
Censure relative alla valutazione dei titoli
Le doglianze sulla violazione dell'art. 61 del d.P.R. n. 335/1982, sulla valutazione dei corsi professionali di categoria III "C" e sui dedotti vizi di eccesso di potere non sono state esaminate, poiché il ricorso è stato definito preliminarmente per inammissibilità.
Norme richiamate
art. 9 d.P.R. n. 1199/1971
il ricorso straordinario debba essere notificato al controinteressato nei modi e con le forme prescritte per i ricorsi giurisdizionali
La notifica del ricorso ai controinteressati costituisce requisito di ammissibilità del ricorso straordinario; l'omissione determina l'inammissibilità del gravame.
art. 61, commi 3 e 4, d.P.R. n. 335/1982
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione ai criteri e alla valutazione per l'avanzamento, ma non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra i parametri asseritamente violati; la relativa censura non è stata esaminata.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra i parametri asseritamente violati; la relativa censura non è stata esaminata.
art. 18 legge n. 141/1990
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla valutazione dei corsi professionali; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 43 d.P.R. n. 445/2000
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla valutazione documentale dei titoli; la questione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'omessa notifica del ricorso ai controinteressati, nei modi e nelle forme prescritte per i ricorsi giurisdizionali dall'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, determina l'inammissibilità del gravame.
- Nelle procedure selettive caratterizzate da concorrenti antagonisti e da possibili effetti sul posizionamento in graduatoria o sull'ordine di inquadramento, i partecipanti che possono avere interesse al mantenimento del risultato della procedura assumono la qualità di controinteressati ai fini della notifica del ricorso straordinario.
Impugnazione dell'esito dello scrutinio per l'avanzamento a sostituto commissario
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un ispettore superiore della Polizia di Stato contro il Ministero dell'interno per l'annullamento dell'esito dello scrutinio per merito comparativo finalizzato all'avanzamento alla qualifica di sostituto commissario, della relativa scheda di valutazione e degli atti connessi.
Procedura e posizione del ricorrente
Il ricorrente aveva partecipato alla procedura interna per titoli relativa a 1.000 posti di sostituto commissario, senza risultare vincitore. Al termine dello scrutinio non aveva raggiunto il punteggio minimo di 60/100 previsto dai criteri di massima elaborati dalla Commissione competente e successivamente approvati dal Consiglio di amministrazione per gli affari della Polizia di Stato.
Motivi dedotti
Il ricorrente ha contestato:
- la violazione e l'erronea interpretazione dell'art. 61, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 335/1982;
- la violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione;
- l'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, travisamento, carenza di istruttoria, carenza di motivazione e ingiustizia manifesta;
- la specifica valutazione dei titoli relativi ai corsi professionali di categoria III "C", anche in relazione all'art. 18 della legge n. 141/1990 e all'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.
Questione preliminare: notifica ai controinteressati
Il Ministero dell'interno ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati. La Sezione ha ritenuto fondata l'eccezione.
La procedura selettiva era caratterizzata dalla presenza di concorrenti antagonisti, almeno con riguardo al posizionamento nella graduatoria finale e all'ordine di inquadramento in ruolo. Tali partecipanti potevano vantare un interesse al mantenimento dello status quo e, pertanto, dovevano essere considerati controinteressati ai fini della notifica.
Applicazione dell'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971
L'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 prescrive che il ricorso straordinario sia notificato ai controinteressati nei modi e nelle forme previste per i ricorsi giurisdizionali. Poiché il ricorrente non aveva notificato il ricorso ad alcuno dei controinteressati, il contraddittorio non risultava correttamente instaurato.
La Sezione ha quindi ritenuto che l'omessa notifica costituisse causa di inammissibilità del ricorso, senza procedere all'esame delle censure sostanziali riguardanti la valutazione dei titoli, il punteggio conseguito e i criteri applicati dalla Commissione.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile. Le questioni di merito dedotte dal ricorrente sono rimaste assorbite dalla definizione preliminare del gravame.
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