Cassazione Civile, Ordinanza n. 10652/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa avviata per realizzare un programma costruttivo di edilizia convenzionata in zona comunale. Il proprietario del fondo, parzialmente espropriato, non aveva accettato l'indennità provvisoria e chiedeva alla Corte d'appello la determinazione dell'indennità definitiva, assumendo la natura edificatoria del terreno e invocando il valore di mercato dei beni omogenei nella stessa zona, secondo il criterio della differenza di valore. La Corte d'appello aveva determinato l'indennità in euro 36.712,50 sulla base della consulenza tecnica d'ufficio e aveva condannato in solido i convenuti al pagamento delle spese di lite in euro 2.000,00 oltre accessori, nonostante una nota-spese depositata dalla parte vittoriosa. Il ricorso per cassazione conteneva due motivi: il primo denunciava violazioni di norme costituzionali e del testo unico espropri, oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse recepito acriticamente la CTU e ignorato rilievi e un precedente analogo riguardante terreni confinanti; il secondo denunciava violazione delle norme sulla liquidazione delle spese e difetto di motivazione, per avere il giudice liquidato un importo inferiore ai minimi tariffari senza considerare la nota-spese depositata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendolo privo di specificità e autosufficienza e comunque infondato, poiché il giudice di merito può aderire alle conclusioni del consulente tecnico che abbia già replicato alle osservazioni delle parti senza dover confutare analiticamente le critiche difensive, e perché una decisione resa in altro giudizio su una questione analoga non ha efficacia di giudicato ma solo valore di precedente non vincolante. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva liquidato le spese in misura inferiore ai minimi applicabili senza motivare la riduzione nonostante la nota-spese specifica depositata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a questo motivo con rinvio alla stessa Corte d'appello in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Sono stati dedotti vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso la fondatezza del primo motivo anche per difetto di specificità del ricorso.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, ma l'autosufficienza non va intesa in modo eccessivamente formalistico; occorre tuttavia riportare i passaggi essenziali degli atti e documenti richiamati e indicarne la presenza nel fascicolo.
art. 42 Cost.
Richiamato come parametro di legittimità nella censura sull'indennità di espropriazione.
Richiamato nella censura relativa alla determinazione dell'indennità di espropriazione.
art. 111 Cost.
Richiamato nella censura di violazione di legge e di motivazione della decisione sulla stima dell'indennità.
Richiamato quale disciplina della determinazione dell'indennità di espropriazione per area edificabile.
art. 89, comma 2, L. n. 244/2007
Indicata come norma modificativa dell'art. 37 del testo unico espropri.
Richiamato con riferimento alla condanna alle spese di lite a carico della parte soccombente.
La liquidazione delle spese non può scendere sotto i minimi tariffari in presenza di nota specifica della parte vittoriosa, salvo adeguata motivazione della riduzione.
art. 13, comma 6, L. n. 247/2012
Richiamato tra le norme tariffarie per la liquidazione dei compensi professionali.
La liquidazione delle spese deve rispettare i minimi dei parametri applicabili allo scaglione di valore, salvo motivata deroga nei casi consentiti.
art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014
Il giudice ha considerato le diminuzioni massime rispetto ai valori medi, ma anche così la liquidazione operata restava inferiore al minimo parametrico.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Non sussistendo l'integrale soccombenza, la Corte ha escluso l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato quale base del contributo unificato cui si collega l'ulteriore importo del comma 1-quater.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: quando si censura la valutazione di una consulenza tecnica, è necessario riportare i passaggi essenziali della CTU, delle osservazioni di parte e degli eventuali supplementi, indicando con precisione dove tali atti siano rinvenibili nel fascicolo.
- Se il giudice di merito aderisce alla consulenza tecnica d'ufficio che abbia già esaminato e replicato ai rilievi delle parti, l'obbligo di motivazione può dirsi assolto con il richiamo alle fonti del convincimento; non è necessario confutare espressamente tutte le critiche dei consulenti di parte, che restano implicitamente disattese se incompatibili con la CTU recepita.
- Una decisione resa in un diverso giudizio, anche se concernente la stessa procedura o questioni analoghe, non ha efficacia di giudicato nel nuovo processo tra parti diverse; può al più valere come precedente o elemento istruttorio liberamente valutabile dal giudice.
- In tema di liquidazione delle spese processuali, se la parte vittoriosa deposita una nota-spese specifica, il giudice non può limitarsi a una determinazione globale inferiore alle voci esposte senza dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle singole voci.
- La liquidazione dei compensi professionali deve rispettare i minimi parametrali applicabili allo scaglione di valore, salvo che la riduzione sia consentita e congruamente motivata; una liquidazione inferiore ai minimi senza adeguata giustificazione integra violazione della disciplina tariffaria.
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