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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33413/2025 del 21/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (GEIE)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio, in relazione alla registrazione di un atto pubblico di compravendita immobiliare stipulato da un GEIE, ha ritenuto dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria, e non l'agevolazione invocata dalla contribuente. La società ha impugnato l'atto sostenendo che, ai sensi dell'art. 4, lett. g), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR e dell'art. 12 del d.lgs. n. 240/1991, gli atti del GEIE funzionali alle sue finalità dovessero beneficiare del regime agevolato; in particolare, ha contestato l'interpretazione restrittiva data dalla CTR alla nozione di "atti propri" del gruppo. Con i primi due motivi ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme fiscali richiamate e dei criteri ermeneutici, sostenendo che la lettera g) non potrebbe essere limitata agli atti endosocietari tipici né interpretata in modo da creare una disparità rispetto alle società. Con il terzo motivo ha denunciato violazione delle norme sul riparto dell'onere probatorio e sulle presunzioni, assumendo che l'acquisto fosse strumentale alle finalità istituzionali del GEIE e che non potesse presumersi una destinazione commerciale. Con il quarto motivo ha lamentato nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse attribuito rilievo a una presunta mancata specificazione della finalità dell'acquisto, introducendo un tema non correttamente trattato. Nelle more del giudizio di legittimità la ricorrente ha inoltre dedotto di aver aderito alla rottamazione-quater relativa alla cartella emessa a seguito dell'avviso di liquidazione e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere/estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta adesione della contribuente alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e del versamento della prima rata, rilevando che, ai sensi della disciplina sopravvenuta richiamata in memoria e dell'orientamento di legittimità citato, ciò è sufficiente ai fini dell'estinzione del giudizio relativo al debito oggetto di rottamazione. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità, con spese lasciate a carico delle parti che le avevano anticipate. La declaratoria di estinzione ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o per le pronunce di inammissibilità/improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 4, lett. g), Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986

    disposizione invocata per sostenere il regime agevolato degli atti del GEIE; la CTR l'aveva letta in senso restrittivo, mentre la ricorrente ne proponeva una lettura ampia e sistematica.

  • art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 240/1991

    norma richiamata sia per l'introduzione della lettera g) nella tariffa sia per il regime agevolato delle imposte ipotecaria e catastale; la ricorrente sosteneva che il rinvio agli atti di trasferimento dovesse essere letto in modo ampio.

  • art. 3 del Regolamento (CEE) n. 2137/85

    richiamato per sostenere che l'atto era funzionale alle finalità istituzionali del GEIE e quindi non meramente commerciale.

  • art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale

    invocato come criterio interpretativo sia dalla ricorrente sia nel ragionamento della CTR, in chiave sistematica e testuale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova circa la destinazione dell'acquisto alle finalità del GEIE.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dalla ricorrente con riferimento alle presunzioni semplici e alla loro utilizzabilità nel caso concreto.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la presunzione di commercialità dell'atto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare l'asserita introduzione di un tema non correttamente fondato sulle prove e sugli atti di causa.

  • art. 5 della L. n. 130/2022

    menzionato nella narrazione processuale come domanda di definizione agevolata presentata dal contribuente e poi oggetto di diniego non impugnato.

  • art. 1, commi 231-252, della L. n. 197/2022

    disciplina della rottamazione-quater richiamata quale base della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

  • art. 1, comma 235, della L. n. 197/2022

    richiamato per la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai fini dell'estinzione del giudizio.

  • art. 1, comma 236, della L. n. 197/2022

    interpretato nel senso che, ai soli fini dell'estinzione, il perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata, senza necessità del pagamento integrale.

  • art. 1, comma 241, della L. n. 197/2022

    richiamato per la comunicazione dell'esito della domanda da produrre ai fini della declaratoria di estinzione.

  • art. 12-bis del D.L. n. 84/2025, conv. in L. n. 108/2025

    richiamato come norma sopravvenuta che chiarisce, ai fini dell'estinzione, i presupposti documentali e il momento di perfezionamento della definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    ritenuto non applicabile perché la causa si è estinta e non vi è rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di adesione valida alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e del versamento della prima rata, il giudizio relativo al debito definito può essere dichiarato estinto senza necessità del pagamento integrale dell'importo rateizzato.
  • Ai fini dell'estinzione del processo per rottamazione-quater rileva il perfezionamento della procedura amministrativa e la documentazione del solo pagamento già eseguito secondo il piano, non l'adempimento dell'intero debito.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per le pronunce di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • Quando la controversia riguarda il regime fiscale applicabile agli atti del GEIE, l'interpretazione delle norme agevolative richiede un confronto tra lettera della disposizione, sistema normativo e finalità dell'ente, ma nel caso concreto la Corte non è entrata nel merito per sopravvenuta estinzione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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