Cassazione Civile, Ordinanza n. 30954/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di una maggiore IRES, pari a euro 12.161, oltre interessi e sanzioni, conseguente al disconoscimento, da parte dell’Ufficio, della perdita di esercizio riportata in una dichiarazione integrativa presentata per l’anno d’imposta 2012 ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998. La CTP aveva accolto il ricorso della società contribuente e annullato la cartella; l’Ufficio aveva appellato, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato l’appello. In cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza di appello per mancanza assoluta di motivazione, ai sensi degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; secondo il ricorrente, la sentenza non esponeva alcuna ragione idonea a sorreggere il rigetto dell’appello, limitandosi a una formula apodittica e a un testo sostanzialmente coincidente tra "svolgimento del processo" e "motivi della decisione".
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la motivazione della sentenza di appello era solo graficamente presente, ma in realtà del tutto mancante: le sezioni denominate "svolgimento del processo" e "motivi della decisione" avevano contenuto identico e si risolvevano in un mero "copia e incolla", senza indicazione delle ragioni di fatto o di diritto poste a base del rigetto dell’appello. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo giudizio e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
richiamato come base normativa della dichiarazione integrativa da cui era derivato il disconoscimento della perdita di esercizio
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
impone la motivazione della sentenza nel processo tributario; la sua violazione rileva quando la motivazione sia mancante o meramente apparente
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiede la motivazione della sentenza; la sua mancanza o apparenza determina nullità processuale
concorre a delineare l’obbligo di motivazione del provvedimento giudiziario
art. 111, sesto comma, Cost.
esprime il "minimo costituzionale" di motivazione; è violato se la sentenza è totalmente priva di motivazione o solo apparentemente motivata
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di dedurre in cassazione la nullità processuale derivante dalla motivazione mancante o apparente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per precisare che il vizio di insufficienza della motivazione non è più deducibile, fermo restando l’obbligo costituzionale e processuale di motivare
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo esista solo in forma grafica ma non consenta di comprendere il ragionamento decisorio seguito dal giudice.
- Nel processo civile e tributario, l’obbligo di motivazione è violato non solo quando la motivazione manca del tutto, ma anche quando è obiettivamente incomprensibile, perplessa o affetta da contrasti irriducibili.
- La censura in cassazione va qualificata come nullità processuale ex art. 360, n. 4, c.p.c. quando si deduce la totale assenza o l’apparenza della motivazione, non il mero difetto di sufficienza argomentativa.
- Una sentenza che si limiti a formule apodittiche di rigetto, senza indicare le ragioni in fatto e in diritto della decisione, non soddisfa il 'minimo costituzionale' di motivazione.
- Il 'copia e incolla' tra svolgimento del processo e motivi della decisione può integrare mancanza assoluta di motivazione se non contiene alcun effettivo percorso logico-giuridico.
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