Cassazione Civile, Ordinanza n. 09595/2023 del 07/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, sulla base delle movimentazioni bancarie riscontrate sui conti del contribuente, ha contestato l'omessa dichiarazione di redditi per l'anno d'imposta 2005 e ha recuperato a tassazione un reddito imponibile pari a euro 167.046,00, oltre imposte, addizionali e sanzioni. Il contribuente ha impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR hanno respinto le sue difese. In cassazione egli ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo di avere già dimostrato documentalmente che i versamenti contestati derivavano dalla vendita di orologi di pregio appartenenti a una collezione familiare; (2) violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973, 2697, 2727 e 2729 c.c., deducendo di aver offerto presunzioni gravi, precise e concordanti sulla provenienza non reddituale delle somme; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente, per non avere spiegato perché le prove addotte non fossero idonee a superare la presunzione fiscale; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo ad alcuni versamenti che sarebbero stati meri giroconti o somme da smobilizzo di titoli; (5) ulteriore nullità per difetto di motivazione, nell'ipotesi in cui la CTR avesse implicitamente rigettato quel motivo senza adeguata esplicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, sia i primi due motivi sia i terzo-quinto motivi. Ha affermato che, in tema di accertamenti bancari, l'art. 32 d.P.R. 600/1973 pone una presunzione legale di maggiori ricavi in favore dell'Erario, superabile solo con prova analitica e specifica da parte del contribuente circa la riferibilità di ogni singola movimentazione a operazioni non imponibili. Nel caso concreto, la CTR ha correttamente applicato tale regola e ha valutato come generiche e non provate le giustificazioni offerte dal contribuente, sia per la pretesa vendita degli orologi sia per prestiti, liberalità, giroconti e smobilizzo di titoli. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta esistente e sufficiente, e non è stata ravvisata alcuna omessa pronuncia, poiché il giudice d'appello aveva valutato unitariamente i versamenti e le relative giustificazioni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore statuizione sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
primo comma, num. 2); settimo comma
In materia di accertamenti bancari, fa discendere una presunzione legale relativa di maggiore reddito per versamenti e prelevamenti, superabile solo mediante prova analitica e specifica fornita dal contribuente sulla riferibilità delle singole movimentazioni a operazioni non imponibili o già contabilizzate.
Rileva nel riparto dell'onere della prova: una volta operante la presunzione legale, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria in modo puntuale e documentato.
La presunzione legale dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente quando espone chiaramente la regola applicata e le ragioni del mancato superamento della presunzione.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme all'art. 36, comma 2, per censurare la motivazione, ma ritenuto non violato.
La motivazione non è apparente se consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice d'appello esamina complessivamente le giustificazioni addotte e le ritiene tutte generiche o non provate, anche senza una risposta atomistica a ogni singola allegazione.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il rito camerale in cassazione.
art. 1-bis, comma 1, d.l. 31 agosto 2016, n. 168
Norma di introduzione del procedimento camerale richiamato in sentenza.
Legge di conversione del d.l. n. 168/2016.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, i versamenti su conto corrente costituiscono base per una presunzione legale di redditività a favore dell'Amministrazione finanziaria, che il contribuente può vincere solo con prova analitica e specifica riferita a ciascuna singola movimentazione.
- Non è sufficiente allegare in modo generico una causale alternativa delle somme affluite sul conto; occorre dimostrare, per ogni operazione contestata, che essa è estranea a fatti imponibili o già giustificata contabilmente.
- La presunzione prevista dall'art. 32 d.P.R. 600/1973 non è una presunzione semplice e non richiede i requisiti dell'art. 2729 c.c., operando come presunzione legale relativa in favore dell'Erario.
- La motivazione della decisione tributaria è adeguata quando espone la regola di giudizio applicata e spiega perché le prove offerte dal contribuente non sono idonee a superare la presunzione fiscale; non è necessaria una confutazione atomistica di ogni singola allegazione se la valutazione complessiva è chiara.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito esamina globalmente i versamenti contestati e ritiene prive di valenza probatoria le giustificazioni offerte, anche se non affronta separatamente ogni singolo movimento bancario.
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