Cassazione Civile, Ordinanza n. 26260/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza, con il quale erano state recuperate a tassazione maggiori IVA, IRES e IRAP per l'anno 2003. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR, in appello, aveva rigettato l'impugnazione dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato sostanzialmente a un unico motivo, articolato in due profili. Con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR, degli artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto inerenti i costi contestati, mentre essi sarebbero stati indeducibili. Con il secondo ha dedotto la medesima violazione di legge lamentando che, a fronte dell'antieconomicità dei costi, la CTR non avesse posto a carico del contribuente l'onere di dimostrarne l'inerenza. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibile il primo profilo perché mirava in sostanza a rimettere in discussione l'accertamento di fatto della CTR, che aveva ravvisato il collegamento genetico e funzionale tra i costi e l'attività d'impresa, elemento sufficiente a fondare l'inerenza. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo profilo per difetto di autosufficienza, poiché l'Ufficio non aveva trascritto l'avviso di accertamento nelle parti rilevanti né aveva chiaramente allegato che i costi fossero stati recuperati anche per antieconomicità e fittizietà; di conseguenza non era possibile verificare la dedotta inversione dell'onere probatorio. La Corte ha inoltre ribadito che, in tema di IVA e imposte sui redditi, l'antieconomicità manifesta e macroscopica può costituire indice sintomatico della non verità dell'operazione o della non inerenza, ma occorre che tale contestazione sia effettivamente allegata dall'Amministrazione; solo allora sorge l'onere del contribuente di dimostrare la reale esistenza e inerenza della prestazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Richiamato come norma sull'inerenza dei costi, la cui violazione è stata esclusa perché la CTR aveva accertato un effettivo collegamento tra costi e attività d'impresa.
Richiamato insieme alle altre norme tributarie invocate dall'Ufficio; la Corte non ha ravvisato una falsa applicazione da parte del giudice di merito.
art. 11 d.lgs. n. 446 del 1997
Richiamato come base normativa della censura dell'Ufficio, ma ritenuto non violato nei termini dedotti.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, si fosse verificata un'inversione dell'onere probatorio in assenza di una chiara contestazione di antieconomicità e fittizietà.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per essere la soccombente un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Ai fini della deducibilità dei costi, l'inerenza richiede un collegamento, anche funzionale, tra il costo e l'attività d'impresa; una censura di legittimità che si limiti a contrapporre una diversa lettura del fatto accertato dal giudice di merito è inammissibile.
- L'antieconomicità di un'operazione non coincide automaticamente con la non inerenza, ma può costituire un indice sintomatico della carenza di inerenza o della non veridicità dell'operazione; per avere rilievo probatorio deve essere specificamente allegata e supportata dall'Amministrazione finanziaria.
- In materia di IVA e di imposte dirette, se l'Ufficio dimostra una antieconomicità manifesta e macroscopica, l'onere di provare la reale esecuzione della prestazione e la sua inerenza si sposta sul contribuente; in mancanza di una chiara contestazione in tal senso, non può gravare sul contribuente alcun onere probatorio ulteriore.
- Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare il principio di autosufficienza: se si deduce che l'accertamento si fondava anche su antieconomicità o fittizietà dei costi, occorre trascrivere gli atti rilevanti nei passaggi decisivi, così da consentire il controllo della Corte.
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