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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02438/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conducente)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale nel quale una società proprietaria di un veicolo assumeva che l'altro conducente avesse urtato la sua auto violando la precedenza, e chiedeva il risarcimento dei danni. Nei giudizi di merito la domanda è stata rigettata: la Corte d'appello ha ritenuto corretto dare prevalenza alle risultanze di consulenze tecniche d'ufficio espletate in un diverso giudizio promosso dalla stessa società contro l'assicuratore del veicolo del conducente, rispetto al modulo di constatazione amichevole di incidente sottoscritto dai protagonisti del sinistro. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2043 e 2054 c.c. e dei principi applicabili alle azioni ex artt. 144 e 149 d.lgs. 209/2005, per avere la Corte territoriale escluso il rilievo decisivo del C.I.D. firmato dal resistente e non contestato; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 215 c.p.c. e dell'art. 2702 c.c., per avere negato valore di riconoscimento tacito al modulo di constatazione amichevole; 3) violazione degli artt. 112, 101, 102 e 116 c.p.c., per avere ritenuto utilizzabili e decisive due consulenze tecniche svolte in altro processo, senza contraddittorio con il resistente, e per avere svolto una valutazione di merito delle prove atipiche. La resistente ha difeso la correttezza della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in materia di sinistro stradale, la portata confessoria del modulo di constatazione amichevole può essere esclusa quando vi sia incompatibilità oggettiva tra quanto ivi descritto e le conseguenze del sinistro accertate in giudizio; nel caso concreto, la valutazione del giudice di merito che ha dato prevalenza alle consulenze tecniche svolte in altro giudizio è stata ritenuta legittima. Ha inoltre precisato che non vi è violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché il C.I.D. non ha valore di prova legale e che le consulenze tecniche acquisite da altro processo costituiscono prove atipiche ammissibili e liberamente valutabili, salvo il limite delle prove acquisite mediante lesione di diritti costituzionalmente garantiti. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla ricorrente quale norma generale sulla responsabilità aquiliana, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla sua applicazione

  • art. 2054 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità da circolazione stradale, senza che la censura sia accolta

  • art. 144 d.lgs. 209/2005

    richiamato dalla ricorrente in relazione alle azioni risarcitorie connesse alla circolazione stradale

  • art. 149 d.lgs. 209/2005

    richiamato dalla ricorrente in relazione al sistema di risarcimento diretto

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro di denuncia della violazione di legge dedotta nei tre motivi

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ne esclude la violazione

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare l'apprezzamento delle prove; la Corte ribadisce che il modulo CID non ha valore di prova legale e che non vi è violazione nella libera valutazione delle prove atipiche

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato per sostenere il riconoscimento tacito del documento, ma la Corte esclude che il C.I.D. assuma valore vincolante

  • art. 2702 c.c.

    richiamato in tema di efficacia della scrittura privata, ma la Corte non riconosce al modulo l'effetto preteso dalla ricorrente

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare ultrapetizione o omissione di pronuncia, censura ritenuta infondata

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato con riguardo al contraddittorio, ma la doglianza è ritenuta infondata

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato con riguardo al contraddittorio e alla partecipazione al giudizio, ma senza accoglimento

  • art. 380-bis c.p.c.

    menzionato per la proposta di definizione anticipata del ricorso, poi non condivisa dalla Corte

  • art. 2733, terzo comma, c.c.

    richiamato per chiarire che la dichiarazione contenuta nel CID resta liberamente valutabile nei confronti dell'assicuratore

  • art. 23 l. 24 dicembre 1969, n. 990

    richiamato come base normativa del regime valutativo della dichiarazione nel modulo di constatazione amichevole nei confronti dell'assicuratore

  • art. 5 l. n. 39 del 1977

    richiamato come precedente disciplina del modulo di constatazione amichevole e della relativa presunzione

  • art. 143, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005

    richiamato per la presunzione, sino a prova contraria, sulla dinamica del sinistro risultante dalla constatazione amichevole

  • art. 191 c.p.p.

    richiamato in via comparativa per escludere che l'"inutilizzabilità" propria del processo penale si applichi al processo civile

  • art. 96 c.p.c.

    menzionato in relazione agli effetti processuali della proposta di definizione anticipata, ma senza applicazione nel caso concreto

  • art. 13 d.p.r. n. 115/2002, comma 1-quater

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio civile da sinistro stradale, il modulo di constatazione amichevole sottoscritto dai conducenti non ha efficacia di prova legale assoluta: il giudice può disattenderlo quando lo ritenga logicamente o oggettivamente incompatibile con la dinamica del fatto e con le risultanze istruttorie.
  • La sottoscrizione del C.I.D. può fondare una presunzione della dinamica del sinistro, ma tale presunzione è sempre superabile da prova contraria, purché il giudice dia conto delle ragioni del superamento.
  • Le consulenze tecniche espletate in un diverso processo, se ritualmente acquisite nel giudizio civile, costituiscono prove atipiche ammissibili e liberamente valutabili dal giudice, salvo che la loro acquisizione comporti una diretta lesione di diritti costituzionalmente garantiti della controparte.
  • Non integra violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. la scelta del giudice di merito di attribuire prevalenza a determinati elementi istruttori e di ritenere non decisivo il contenuto di una constatazione amichevole, quando la censura si risolva in una mera richiesta di nuova valutazione del merito.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sulla valutazione delle prove in una richiesta di rivisitazione del fatto storico accertato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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