Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15980/2025 del 15/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente medico, transitato da altra azienda ospedaliera a una azienda sanitaria provinciale e assegnato a una struttura del Laboratorio di Sanità Pubblica, ha chiesto in primo grado l'accertamento della mancata istituzione di alcune unità operative semplici e della mancata formalizzazione in suo favore di un incarico dirigenziale equivalente a quello già ricoperto, deducendo un demansionamento di fatto. Ha domandato quindi il riconoscimento del diritto a un incarico dirigenziale di natura professionale elevata o comunque di base dal suo ingresso nella nuova amministrazione, oltre alle differenze retributive per le funzioni svolte e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il tribunale ha accolto solo la domanda risarcitoria patrimoniale, mentre la corte d'appello ha riformato integralmente la decisione negando ogni ulteriore pretesa. Nel ricorso per cassazione il dirigente ha dedotto: omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello; violazione della disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali sanitari e sul trasferimento del rapporto; motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che gli atti aziendali e il regolamento di graduazione delle funzioni esistevano già; errore nel negare il risarcimento del danno derivante dalla mancata attribuzione dell'incarico; omessa pronuncia su nuove argomentazioni; erronea applicazione dell'art. 2103 c.c. invece che della disciplina speciale del pubblico impiego sanitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'accoglimento dell'appello implicava il rigetto dell'eccezione di inammissibilità. Ha dichiarato infondati e/o in parte inammissibili gli altri motivi, osservando che la motivazione della sentenza d'appello non era apparente, che il vizio di omesso esame riguardava solo fatti storici e non documenti o regolamenti aziendali, e soprattutto che non esiste un diritto automatico del dirigente medico al conferimento dell'incarico e alla correlata quota variabile di retribuzione: il conferimento degli incarichi è subordinato all'assetto organizzativo aziendale, ai posti disponibili, alla copertura finanziaria e alle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva. Per lo stesso motivo è stata esclusa la pretesa risarcitoria fondata sul solo mancato conferimento dell'incarico. Il ricorrente è stato condannato alle spese, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata contiene una statuizione implicita incompatibile con la questione sollevata; nel caso concreto, la decisione sul merito dell'appello implicava il rigetto dell'eccezione di inammissibilità.

  • art. 346 c.p.c.

    La domanda o eccezione non riproposta correttamente in appello non può essere esaminata come mera richiesta subordinata; la parte avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul capo di sentenza specifico.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se è meramente apparente, cioè se non consente di percepire il fondamento della decisione; nel caso concreto la motivazione della corte territoriale è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non per omissione di valutazione di questioni, documenti o argomentazioni difensive.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    È stata esclusa la dedotta violazione per omessa pronuncia e per errori di diritto nei capi esaminati, perché le censure miravano in realtà a contestare l'apprezzamento di merito.

  • art. 31 D.Lgs. n. 165/2001

    Richiamato nel quadro della disciplina del trasferimento del rapporto di lavoro pubblico, ma ritenuto non idoneo a fondare un diritto automatico all'incarico dirigenziale richiesto.

  • art. 2112 c.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla continuità del rapporto nel passaggio tra amministrazioni, ma non ritenuto sufficiente a imporre la conservazione automatica dell'incarico dirigenziale o della relativa retribuzione accessoria.

  • art. 15 D.Lgs. n. 502/1992

    Gli incarichi medico-dirigenziali sono attribuiti secondo la disciplina collettiva e organizzativa di settore, non in modo automatico per il solo superamento di un certo periodo di servizio.

  • art. 15-ter D.Lgs. n. 502/1992

    Gli incarichi devono essere conferiti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale.

  • art. 13 D.Lgs. n. 229/1999

    Richiamato insieme alla disciplina speciale dell'organizzazione sanitaria e degli incarichi dirigenziali, senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 50 CCNL 5 dicembre 1996

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del preteso diritto all'incarico e al relativo trattamento, ma non reputato sufficiente a fondare un automatismo.

  • art. 51 CCNL 5 dicembre 1996

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a derogare ai limiti organizzativi e finanziari del conferimento degli incarichi.

  • art. 6 CCNL 17 ottobre 1996

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della disciplina contrattuale degli incarichi, senza riconoscimento del diritto preteso.

  • artt. 26 e seguenti CCNL 8 giugno 2000

    Prevedono un complesso iter di conferimento e di graduazione/pesatura degli incarichi; la parte variabile della retribuzione è dovuta solo all'esito di tale procedimento.

  • art. 27, comma 1, lett. c), CCNL 8 giugno 2000

    La pretesa automaticità dell'incarico è al più invocabile per una specifica categoria di incarichi professionali, ma resta comunque esclusa la spettanza automatica della correlata retribuzione variabile.

  • art. 28 CCNL 8 giugno 2000

    Il conferimento avviene con atto scritto e motivato, sulla base di criteri e procedure aziendali e di una rosa di idonei, escludendo l'attribuzione generalizzata a tutti i medici valutati positivamente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama i precedenti di legittimità anche per relationem, rinviando alle loro più ampie motivazioni.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta conforme al c.d. minimo costituzionale richiesto dalla Costituzione.

  • art. 2103 c.c.

    Il richiamo alla norma sul mutamento di mansioni è stato ritenuto non decisivo, perché la pretesa sostanziale si fondava sulla disciplina speciale del pubblico impiego sanitario e sul conferimento degli incarichi dirigenziali.

  • art. 52 T.U. pubblico impiego

    Invocato dal ricorrente in combinato con l'art. 2103 c.c., ma non riconosciuto come fonte di un diritto perfetto al conferimento automatico dell'incarico.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego sanitario dirigenziale non esiste un diritto automatico al conferimento dell'incarico per il solo fatto del superamento di un periodo di servizio o della valutazione positiva: il conferimento dipende dall'assetto organizzativo dell'ente, dalla disponibilità dei posti, dalla copertura finanziaria e dalle procedure selettive previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
  • La retribuzione accessoria variabile collegata alla graduazione degli incarichi presuppone la previa pesatura e classificazione delle funzioni dirigenziali da parte dell'amministrazione; in mancanza di tale assetto organizzativo non matura un diritto alla quota variabile richiesta.
  • Il mancato conferimento di un incarico dirigenziale non fonda, di per sé, un diritto al risarcimento del danno se manca a monte il diritto sostanziale all'attribuzione dell'incarico stesso.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata risolva in modo incompatibile la questione sollevata, rendendo implicito il rigetto dell'eccezione o dell'istanza.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo se la sentenza non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente che la parte non condivida la valutazione di merito compiuta.
  • L'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi, non documenti, regolamenti, questioni giuridiche o mere argomentazioni difensive.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.