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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15967/2025 del 15/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del dovere e, soprattutto, dalla determinazione della percentuale di invalidità residua. La Corte d'appello, in sede di rinvio da precedente cassazione, aveva accolto la domanda ma aveva quantificato l'invalidità residuata nella misura del 21%, ritenendo applicabili i criteri di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 243/2006 e facendo uso, tramite CTU, delle tabelle allegate al d.m. 5 febbraio 1992. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare i criteri medico-legali previsti da tali norme, e non quelli richiamati in sentenza. Il ricorso si concentra quindi sulla corretta base normativa di liquidazione della percentuale invalidante per le vittime del dovere, anche alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, alla luce dell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite, i benefici per le vittime del dovere devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva da quantificarsi secondo i criteri medico-legali degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009. Ha quindi rilevato che la sentenza impugnata aveva errato sia perché aveva applicato esclusivamente le tabelle del d.m. 5 febbraio 1992 senza compiere il raffronto imposto dall'art. 3 del d.P.R. n. 181/2009, sia perché non aveva applicato i criteri dell'art. 4 del medesimo decreto, che comprendono anche danno biologico e danno morale. La sentenza della Corte d'appello dell'Aquila è stata cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, che dovrà rideterminare la percentuale di invalidità e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    norma processuale richiamata per il rinvio della decisione in camera di consiglio e per il deposito dell'ordinanza entro il termine indicato

  • artt. 3 e 4 d.P.R. n. 181/2009

    per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al d.P.R. n. 915/1978, e successivi criteri applicativi

    deve applicarsi il criterio selettivo più favorevole tra le tabelle previste e, per la determinazione della percentuale invalidante, occorre considerare i criteri medico-legali dell'art. 4, comprensivi anche del danno biologico e del danno morale

  • art. 5 d.P.R. n. 243/2006

    la sentenza impugnata lo aveva richiamato come base per la quantificazione, ma la Corte di cassazione ha ritenuto erroneo tale riferimento nel caso concreto

  • art. 6, comma 1, l. n. 206/2004

    ha funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa; il criterio previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge

  • d.m. 5 febbraio 1992

    le tabelle ivi allegate sono uno dei parametri di confronto per la determinazione della percentuale d'invalidità permanente

Massime di principio

  • Per la liquidazione dei benefici riconosciuti alle vittime del dovere la percentuale di invalidità non va determinata in modo automatico sulla base di un solo sistema tabellare, ma applicando il criterio normativo che impone il raffronto tra i parametri previsti e la scelta del valore più favorevole.
  • La disciplina attuativa delle prestazioni in favore delle vittime del dovere ha natura selettivo-regolativa e si applica anche alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
  • La quantificazione dell'invalidità deve essere effettuata secondo i criteri medico-legali previsti dalla normativa speciale, includendo non solo il profilo della capacità lavorativa ma anche le componenti del danno biologico e del danno morale quando la legge lo richieda.
  • Se il giudice di merito applica un criterio normativo diverso da quello imposto dalla disciplina speciale, la decisione è viziata per violazione di legge ed è soggetta a cassazione con rinvio per nuova valutazione tecnica e giuridica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInvalidità
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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