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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15972/2025 del 15/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da un soggetto iscritto o assoggettato a contribuzione agricola per ottenere l'accertamento negativo del debito contributivo richiesto dall'INPS per gli anni 2005-2010, sostenendo di non avere i requisiti per essere qualificato come coltivatore diretto. I giudici di merito avevano invece ritenuto provata la sussistenza di tali requisiti, valorizzando soprattutto il verbale ispettivo, la prevalenza e abitualità dell'attività agricola rispetto a un lavoro svolto come impiegato comunale per poche giornate al mese, l'assenza di specifiche contestazioni sui terreni e i dati risultanti da denunce aziendali, DMAG e libretto fiscale carburanti. Con il primo motivo di ricorso si deduceva violazione dell'art. 416 c.p.c., assumendo che la tardiva costituzione dell'INPS avesse comportato decadenze assolute su eccezioni, prova e documenti, rendendo inutilizzabili i documenti prodotti dall'Istituto e impedendo a quest'ultimo di assolvere l'onere della prova. Con il secondo motivo si denunciavano omesso esame di un fatto decisivo, violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando la valutazione probatoria e l'esercizio dei poteri officiosi del giudice del lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la tardiva costituzione del convenuto non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei documenti prodotti, poiché nel rito del lavoro il giudice può acquisirli ed esaminarli nell'esercizio dei poteri officiosi previsti dagli artt. 421 e 437 c.p.c., poteri che devono essere esercitati per rimuovere l'incertezza probatoria quando il quadro istruttorio non consenta di accertare con sicurezza i fatti controversi. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva dimostrato di avere tempestivamente e ritualmente eccepito la tardività della costituzione dell'INPS all'udienza ex art. 420 c.p.c., condizione necessaria per porre il limite al potere istruttorio officioso. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a rivalutare il merito della prova, mentre la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e conforme al minimo costituzionale. Nulla è stato disposto sulle spese per la sostanziale assenza di attività difensiva dell'INPS. È stata inoltre rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.c.

    La tardiva costituzione del convenuto non è di per sé causa automatica di inutilizzabilità dei documenti prodotti, né esclude in assoluto la loro acquisizione se il giudice esercita i poteri istruttori consentiti dal rito del lavoro.

  • art. 420 c.p.c.

    La questione del limite ai poteri officiosi del giudice può essere posta solo se la parte interessata abbia tempestivamente e ritualmente eccepito la tardività della costituzione del convenuto all'udienza prevista dalla norma.

  • art. 421 c.p.c.

    Nel rito del lavoro il giudice può disporre d'ufficio l'acquisizione di documenti e mezzi istruttori per rimuovere l'incertezza sui fatti controversi e accertare la verità materiale.

  • art. 437 c.p.c.

    Anche in appello il giudice del lavoro conserva poteri istruttori officiosi funzionali all'accertamento dei fatti rilevanti, nei limiti del rito.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca al di sotto del minimo costituzionale; una valutazione probatoria adeguatamente motivata non è sindacabile come omesso esame.

  • art. 115 c.p.c.

    Non risulta violato quando la censura mira sostanzialmente a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è configurabile falsa applicazione se il giudice ha liberamente valutato le prove secondo il prudente apprezzamento, senza attribuire a prove legali un valore difforme.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ricorrendo i presupposti processuali, il ricorrente deve versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro la tardiva costituzione del convenuto non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei documenti prodotti, poiché il giudice può acquisirli nell'esercizio dei poteri istruttori officiosi previsti dagli artt. 421 e 437 c.p.c.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro sono doverosi quando il quadro probatorio sia incerto e l'acquisizione di ulteriori elementi possa rimuovere l'incertezza e consentire l'accertamento della verità dei fatti controversi.
  • Il limite alle decadenze derivanti dalla tardiva costituzione della parte convenuta può essere fatto valere solo se la parte interessata abbia tempestivamente eccepito tale tardività nel momento processuale previsto.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e rispettosa del minimo costituzionale.
  • La valutazione della sussistenza dei requisiti per la qualificazione di un soggetto come coltivatore diretto è un accertamento di merito censurabile in cassazione solo nei limiti propri del vizio motivazionale o della violazione di regole legali di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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