Cassazione Civile, Ordinanza n. 15960/2025 del 15/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati tra un ente locale e quattro lavoratori, inquadrati nei contratti con la formula "ex L.R. 11/88 art. 94" e riferiti a progetti comunali di sviluppo finalizzati all'occupazione. I lavoratori hanno chiesto la declaratoria di nullità del termine, il riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato, la riammissione in servizio e il risarcimento del danno o, in subordine, il pagamento di somme parametrate alle retribuzioni non percepite. In sede di rinvio la Corte d'Appello ha escluso la legittimità dei termini, ritenendo che il richiamo ai progetti regionali non bastasse a integrare una causale temporanea o eccezionale e che le attività svolte riguardassero servizi istituzionali dell'ente, quindi esigenze stabili e non temporanee; ha però negato la conversione del rapporto per il divieto di cui all'art. 36 d.lgs. 165/2001, riconoscendo un risarcimento per abusiva reiterazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione dell'art. 384 c.p.c. per asserita inosservanza dei principi enunciati in cassazione; omesso esame di fatto decisivo circa la procedura selettiva e i progetti annuali regionali; violazione della clausola 2 dell'Accordo quadro per la pretesa esclusione dei rapporti dal campo di applicazione della direttiva in quanto programmi specifici di formazione e inserimento; violazione dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 e della clausola 5 dell'Accordo quadro, sostenendo la legittimità del ricorso al tempo determinato. I lavoratori hanno resistito e, con ricorso successivo/incidentale, hanno contestato la regolazione delle spese e la mancata applicazione dell'aumento tariffario per la difesa di più parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha entrambi rigettati. Ha ritenuto infondati i motivi del Comune perché la Corte d'Appello aveva correttamente applicato i principi delle precedenti ordinanze rescindenti: la mera riconducibilità dei contratti a progetti comunali finanziati dalla Regione non esime dall'accertare in concreto l'esistenza di una causale temporanea; le esigenze di occupazione o di pubblica utilità non equivalgono a ragioni oggettive idonee a sottrarre i rapporti alla disciplina antiabuso; i richiami a selezioni, graduatorie e forme privatistiche dei contratti non incidono sul requisito sostanziale della temporaneità. Ha inoltre respinto il motivo dei lavoratori sulle spese, affermando che il giudice del rinvio può valutare la soccombenza complessiva dell'intero processo e disporre compensazione parziale; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla mancata applicazione dell'aumento tariffario per difesa di più parti, perché la determinazione dei compensi entro i limiti tariffari non è sindacabile in cassazione. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato per entrambe le impugnazioni.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve conformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione; nel caso concreto la Corte d'appello vi si è conformata correttamente.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza.
La Cassazione osserva che il ricorso non era impostato come denuncia di motivazione inesistente o apparente.
Viene precisato che il successivo ricorso dei lavoratori, riunito al principale, opera come ricorso incidentale.
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
La disciplina del pubblico impiego privatizzato impedisce la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, pur in presenza di nullità del termine.
Il contratto a termine richiede una causale temporanea o eccezionale che deve essere verificata in concreto.
art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010
È la base utilizzata dalla Corte territoriale per liquidare il risarcimento da abusiva reiterazione nei contratti a termine.
Direttiva 1999/70/CE
La Corte ribadisce che la clausola 5 dell'Accordo quadro impone il controllo sull'abuso nella reiterazione dei contratti a termine.
Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, clausola 2
Deroga applicabile solo in presenza effettiva di programmi specifici di formazione professionale iniziale, apprendistato o formazione, da accertare in concreto.
Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, clausola 5
Le finalità di occupazione o politica sociale non bastano, se non accompagnate dal rispetto delle regole interne antiabuso e dalla temporaneità delle esigenze.
La liquidazione dei compensi per pluralità di parti e le riduzioni/aumenti entro i limiti tariffari non sono sindacabili in cassazione se restano nel perimetro normativo.
Le spese seguono la soccombenza globale; nel procedimento di correzione di errore materiale non vi è luogo a liquidazione per assenza di una vera soccombenza.
Nel procedimento di correzione di errore materiale la Corte richiama la natura sostanzialmente amministrativa dell'istituto e l'assenza di una statuizione sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato per entrambe le impugnazioni rigettate.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la legittimità del contratto a termine non può essere affermata per la sola astratta riconducibilità del rapporto a un progetto o programma pubblico: occorre verificare in concreto l'esistenza di una causale temporanea, tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva.
- Le finalità di politica occupazionale o di sostegno all'occupazione non costituiscono, di per sé, una ragione oggettiva idonea a sottrarre il datore pubblico alle regole antiabuso sui contratti a termine, poiché tali finalità possono essere perseguite anche mediante rapporti a tempo indeterminato.
- La deroga alla disciplina generale dei contratti a termine per programmi di formazione o inserimento è ammessa solo se il rapporto rientra effettivamente, e in concreto, nelle ipotesi tipiche previste dalla clausola 2 dell'Accordo quadro; non basta un richiamo formale alla finalità occupazionale.
- In tema di contratto a termine, grava sul datore di lavoro l'onere di specificare e provare la causale legittimante il termine; formule generiche o riferimenti meramente nominali a progetti o graduatorie non soddisfano tale onere.
- Nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese va compiuta con riferimento all'esito globale della lite e non ai singoli gradi separatamente considerati; può quindi essere disposta la compensazione parziale anche in presenza di vittoria su alcuni capi e soccombenza su altri.
- La determinazione dei compensi professionali entro i minimi e massimi tariffari fissati dalla normativa non è, di regola, sindacabile in cassazione; l'eventuale aumento o riduzione entro la forchetta tariffaria rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
- Le riduzioni e gli aumenti tariffari previsti per la difesa di più parti operano solo entro i limiti legali e non richiedono motivazione specifica se restano all'interno dei parametri normativi; il vizio rilevante in cassazione sussiste solo in caso di superamento dei limiti o di violazione della regola sostanziale applicabile.
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