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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15959/2025 del 15/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda una serie di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con l’ente comunale, formalmente collegati alla formula "ex L.R. 11/88 art. 94" e riferiti a progetti comunali di sviluppo finalizzati all’occupazione, nei quali i lavoratori avevano svolto mansioni di giardiniere, operaio generico, muratore, caposquadra e analoghe attività in cantieri comunali relativi a verde urbano, igiene ambientale, manutenzione stradale, traffico e altri servizi. I lavoratori chiedevano la declaratoria di nullità del termine, il riconoscimento dell’instaurazione di rapporti a tempo indeterminato e la riammissione in servizio, oltre al risarcimento del danno; la Corte d’appello, in sede di rinvio, aveva dichiarato la nullità dei termini ma aveva negato la conversione per il divieto posto dall’art. 36 d.lgs. 165/2001, riconoscendo un risarcimento parametrato a mensilità dell’ultima retribuzione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 384 c.p.c. per mancata ottemperanza ai principi di diritto delle precedenti ordinanze rescindenti, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe verificato in concreto la riconducibilità dei contratti ai progetti annuali e alle procedure selettive regionali; 2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel percorso procedurale previsto dalla legge regionale (progetti annuali, selezioni, contratti privatistici); 3) violazione della clausola 2 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, assumendo che i rapporti fossero esclusi dal suo campo di applicazione perché inseriti in programmi specifici di formazione e inserimento lavorativo finanziati con risorse pubbliche; 4) violazione dell’art. 36 d.lgs. 165/2001 e della clausola 5 lett. a) dell’Accordo Quadro, per avere la Corte d’appello escluso la legittimità del termine nonostante i contratti fossero, secondo il ricorrente, coerenti con la legge regionale e con finalità occupazionali. I lavoratori, a loro volta, hanno proposto ricorso incidentale/successivo contro la regolazione delle spese, lamentando la compensazione per un terzo e la riduzione applicata alla liquidazione in ragione della pluralità di parti assistite dallo stesso difensore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondati i motivi del Comune perché la Corte d’appello aveva correttamente applicato i principi delle precedenti ordinanze rescindenti, accertando in concreto che la mera riconducibilità dei contratti a progetti comunali finanziati dalla Regione non bastava a integrare una ragione oggettiva, tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva idonea a legittimare il termine, né una causale di formazione o inserimento lavorativo tale da escludere l’applicazione della disciplina eurounitaria e nazionale sui contratti a termine. Ha inoltre confermato che, in assenza di causale temporanea effettiva, l’invocato fine di promozione dell’occupazione non vale a sottrarre i rapporti alle tutele contro l’abuso nella reiterazione dei contratti a termine; la prova della legittimità del termine gravava sul datore pubblico e non risultava fornita. Quanto al ricorso incidentale dei lavoratori sulle spese, la Corte ha ritenuto che la liquidazione operata in sede di rinvio fosse corretta alla luce della soccombenza complessiva nel processo, e che la motivazione sulle riduzioni per pluralità di parti non fosse censurabile in cassazione se non in caso di violazione dei limiti tariffari. Ha anche precisato che la compensazione delle spese del giudizio di cassazione copriva implicitamente ogni fase incidentale connessa. È stata inoltre disposta la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità per reciproca soccombenza e dichiarato l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato nei confronti di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte di rinvio deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione; nel caso concreto la Corte territoriale vi si è conformata correttamente.

  • art. 360 c.p.c.

    sono stati i parametri di censura utilizzati nei ricorsi, ma le doglianze non hanno superato il vaglio di legittimità.

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    nel pubblico impiego privatizzato impedisce la conversione del rapporto a tempo indeterminato, pur in presenza di nullità del termine, e richiede comunque una causale temporanea legittima per l’apposizione del termine.

  • d.lgs. n. 368 del 2001

    la disciplina dei contratti a termine va applicata in concreto; la mera etichetta di progetto occupazionale regionale non basta a giustificare il termine.

  • clausola 5 lett. a) dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    l’incentivo all’occupazione o la finalità sociale non costituiscono di per sé una ragione oggettiva idonea a sottrarre i rapporti alle misure contro l’abuso della reiterazione dei contratti a termine.

  • clausola 2 paragrafo 2 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    l’esclusione dell’Accordo Quadro è possibile solo per programmi specifici di formazione professionale iniziale o apprendistato, accertati in concreto; nel caso esaminato tale presupposto non risultava provato.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010

    è stata richiamata come base del risarcimento riconosciuto dalla Corte d’appello per abusiva reiterazione dei contratti a termine.

  • art. 18 L. n. 300 del 1970

    richiamato dalle domande dei lavoratori come parametro risarcitorio subordinato, ma non applicato in via diretta dal giudice di rinvio.

  • art. 91 c.p.c.

    la regolazione delle spese va compiuta tenendo conto dell’esito complessivo della lite; nel giudizio di correzione errore materiale non opera una vera soccombenza.

  • art. 4, commi 2 e 4, D.M. n. 55 del 2014

    la riduzione o l’aumento per pluralità di parti o di questioni comuni rientra nella discrezionalità del giudice entro i limiti tariffari e non è sindacabile in cassazione se non per violazione dei minimi o dei massimi.

  • artt. 287-288 e 391-bis c.p.c.

    il procedimento di correzione di errore materiale ha natura sostanzialmente amministrativa e non dà luogo a liquidazione delle spese per assenza di soccombenza.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro a termine con la pubblica amministrazione, la legittimità del termine deve essere verificata in concreto: non basta il richiamo formale a un progetto pubblico o a una legge regionale, occorrendo una causale temporanea effettiva e specifica.
  • La finalità di promozione dell’occupazione o di utilizzo di risorse pubbliche non integra, di per sé, una ragione oggettiva idonea a giustificare la reiterazione di contratti a termine in deroga alle tutele europee e nazionali contro l’abuso.
  • Nel pubblico impiego privatizzato la nullità del termine non comporta conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato, restando fermo il divieto di conversione previsto dall’art. 36 d.lgs. 165/2001, con eventuale tutela risarcitoria nei limiti di legge.
  • In tema di contratti a termine, l’onere di specificare e provare la causale legittimante grava sul datore di lavoro, che non può limitarsi a invocare in modo generico esigenze organizzative o programmi occupazionali.
  • Nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese va effettuata tenendo conto dell’esito complessivo della lite e non della singola fase processuale, potendo residuare una soccombenza parziale anche quando una delle domande non sia riproposta in modo espresso.
  • La liquidazione delle spese entro i minimi e massimi tariffari costituisce espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione salvo violazione dei limiti di tariffa; gli aumenti o le riduzioni previsti dalla tariffa per pluralità di parti o questioni comuni non richiedono, di regola, una motivazione ulteriore se restano nei parametri fissati.
  • Il procedimento di correzione dell’errore materiale non è un giudizio di soccombenza e, per sua natura, non comporta ordinariamente una condanna alle spese tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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